Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 12480 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 12480 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso 5911-2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente – avverso la sentenza n. 4132/2023 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 17/11/2023 R.G.N. 8/2023;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 07/04/2025 dal AVV_NOTAIO.
Oggetto
Altre ipotesi pubblico impiego
R.G.N. 5911NUMERO_DOCUMENTO
Cron. Rep. Ud. 07/04/2025 CC
RILEVATO CHE:
il Tribunale di Roma ha accolto la domanda con cui NOME COGNOME COGNOME, dirigente scolastico in servizio all’estero presso la circoscrizione consolare di Filadelfia, aveva chiesto il riconoscimento del diritto alla corresponsione RAGIONE_SOCIALEa parte variabile RAGIONE_SOCIALEa retribuzione di posizione per il periodo dal dicembre 2019 al 31 agosto 2024;
la Corte d’ appello di Roma, adita dal RAGIONE_SOCIALE, ha rigettato il gravame;
la Corte territoriale, per quanto qui ancora interessa, ha ritenuto che l’art. 658 del d.lgs. n. 297 del 1994, confermato nel suo disposto dal l’ art. 26 del d. lgs. n. 64/2017, assicurasse il mantenimento RAGIONE_SOCIALEa quota variabile RAGIONE_SOCIALEa retribuzione di posizione, in quanto componente RAGIONE_SOCIALEo stipendio in godimento al momento del collocamento fuori ruolo; pertanto, l’art. 48, comma 4, del CCNL 20062009 per l’RAGIONE_SOCIALE, che riconosceva il solo diritto al mantenimento RAGIONE_SOCIALEa parte fissa RAGIONE_SOCIALEa retribuzione di posizione, era da ritenersi una previsione affetta da nullità e il diritto andava riconosciuto, in ultima analisi, in ragione RAGIONE_SOCIALEa menzionata normativa primaria;
il RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, resistito dalla COGNOME; è in atti memoria RAGIONE_SOCIALEa controricorrente.
CONSIDERATO CHE :
1. nel l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) degli artt. 13, 48, comma 4, e 52 del CCNL 20062009 per l’RAGIONE_SOCIALE V RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 658 del d. lgs. n. 297 del 1994; con esso si evidenzia, in sostanza, come la retribuzione di posizione sia voce retributiva diversa dallo stipendio, sicché l’art. 48,
comma 4, del CCNL, applicabile ratione temporis , nel prevedere che ai dirigenti scolastici in servizio all’estero spetti solo la parte fissa RAGIONE_SOCIALEa retribuzione di posizione, non si porrebbe affatto in contrasto con l’art. 658 cit., perché quest’ultima norma, rispetto alle voci retributive diverse dallo stipendio, consente alle competenti fonti di disporre in maniera diversa;
il motivo è improcedibile; può farsi richiamo alle argomentazioni di Cass., Sez. 3-, 18/3/2025, n. 7213, relativa a fattispecie sovrapponibile;
agli atti del presente giudizio non risulta tempestivamente depositata la relata di notificazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, adempimento prescritto dall’art. 369, comma 2, cod. proc. civ., a pena d’improcedibilità del ricorso stesso; trova, pertanto, app licazione il principio secondo cui ‘il ricorso per cassazione è improcedibile qualora la parte ricorrente dichiari di avere ricevuto la notificazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, depositando, nei termini indicati dall’art. 369, comma 1, cod. proc. civ., copia autentica RAGIONE_SOCIALEa sentenza, priva però RAGIONE_SOCIALEa relazione di notificazione e di tale documentazione non abbia effettuato la produzione neppure la parte controricorrente’ (cfr., tra le altre, Cass. Sez. 6 -2, ord. 22 luglio 2019, n. 19695, Rv. 654987-01);
d’altra parte, nel caso di specie, neppure è ipotizzabile quella evenienza -nota come c.d. ‘prova di resistenza’ idonea a precludere la declaratoria di improcedibilità; evenienza, questa, da ritenere integrata allorché la notificazione del ricorso risulti essersi perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza, giacché in questo caso il collegamento tra la data di pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza (indicata nel ricorso) e quella RAGIONE_SOCIALEa notificazione del ricorso (emergente dalla relata di
notificazione RAGIONE_SOCIALEo stesso) assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all’art. 325, comma 2, cod. proc. civ. (cfr., in tal senso, Cass. Sez. 3, sent. 10 luglio 2013, n. 17066, Rv. 628539- 01; Cass. Sez. 63, ord. 22 settembre 2015, n. 18645, Rv. 636810-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 30 aprile 2019, n. 11386, Rv. 653711-01);
nell’ipotesi che occupa, infatti, la notificazione del ricorso è avvenuta il 12 marzo 2024 e, dunque, oltre sessanta giorni dal momento RAGIONE_SOCIALEa pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza, indicata nel 17 novembre 2023;
né a precludere l’esito RAGIONE_SOCIALE‘improcedibilità può valere il rilievo che la controricorrente nulla ha eccepito al riguardo, giacché il vizio ‘de quo’ risulta, comunque, rilevabile d’ufficio, oltre che non sanabile dalla non contestazione da parte del controricorrente (Cass. Sez. Lav., sent. 12 febbraio 2020, n. 3466, Rv. 656775- 01);
né, infine, il vizio suddetto può ritenersi ‘sanato’ dalla duplice circostanza che la controricorrente ha indicato, come data di notificazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza, quella del 12 gennaio 2024, e che il RAGIONE_SOCIALE ricorrente ha successivamente provveduto al dep osito RAGIONE_SOCIALEa relata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 372, comma 2, cod. proc. civ.;
quanto, infatti, alla prima di tali circostanze, deve rilevarsi che -fatta salva l’ipotesi RAGIONE_SOCIALEa presenza RAGIONE_SOCIALEa relata in atti, che sia stata assicurata dalla parte controricorrente mediante deposito RAGIONE_SOCIALEa stessa -non è possibile dare rilievo ad un suo ‘riconoscimento’ RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta notificazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza alla data indicata nel ricorso, in quanto ‘l’improcedibilità trova la sua ragione nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, un
comportamento omissivo che ostacola la stessa sequenza di avvio di un determinato processo’ (Cass. Sez. -2, ord. 20 giugno 2024, n. 17014, Rv. 671373-01);
in merito, invece, alla seconda circostanza deve evidenziarsi come questa Corte, nella sua massima sede nomofilattica, abbia chiarito che la dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, ‘attesta un «fatto processuale» -la notificazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza -idoneo a far decorrere il termine «breve» di impugnazione e, quale manifestazione di «autoresponsabilità» RAGIONE_SOCIALEa parte, impegna quest’ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorger e in capo ad essa l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 cod. proc. civ., copia RAGIONE_SOCIALEa sentenza munita RAGIONE_SOCIALEa relata di notifica (ovvero RAGIONE_SOCIALEe copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo EMAIL), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 372 cod. proc. civ.’ (Cass. Sez. Un., sent. 6 luglio 2022, n. 21349, Rv. 665188-01);
7. infine, non pare ozioso ribadire che ‘l’improcedibilità del ricorso ex art. 369, comma 2, n. 2), cod. proc. civ.’, conseguente al mancato tempestivo deposito RAGIONE_SOCIALEa relata di notificazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza, in base a quanto affermato dalla Corte EDU nella sentenza del 23 maggio 2024, Patricolo e altri c. Italia, ‘non si pone in contrasto con l’art. 6 CEDU, poiché integra una sanzione adeguata rispetto al fine di assicurare il rapido svolgimento del procedimento dinanzi alla Corte di cassazione, che è preordinato alla verifica RAGIONE_SOCIALEa corretta applicazione RAGIONE_SOCIALEa legge ed interviene dopo la celebrazione di due gradi di giudizio deputati alla delibazione nel merito RAGIONE_SOCIALEa pretesa, e non costituisce impedimento idoneo a
compromettere il diritto di accesso a un tribunale’ (Cass. Sez. 3, ord. 16 settembre 2024, n. 24724, Rv. 672216-01);
le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
non è dovuto dal ricorrente il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di un’amministrazione statale.
P. Q. M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso, condannando il RAGIONE_SOCIALE a rifondere le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in € 3.000,00 più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, all’esito RAGIONE_SOCIALE‘adunanza camerale RAGIONE_SOCIALEa