Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6664 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6664 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 24406-2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, difesa dall ‘ AVV_NOTAIO per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FORLÌ e LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE RAGIONE_SOCIALE;
– intimati – avverso la SENTENZA N. 1176/2024 della CORTE D ‘ APPELLO DI BOLOGNA, depositata il 23/9/2024;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 24/2/2026;
FATTI DI CAUSA
1.1. La RAGIONE_SOCIALE, con ricorso notificato il 19/11/2024, ha chiesto la cassazione della sentenza con la quale, in data 23/9/2024, la corte d ‘ appello ha rigettato il reclamo che la stesso aveva proposto avverso la sentenza del
tribunale di Forlì che, su richiesta del pubblico ministero, l ‘ aveva assoggettata a liquidazione giudiziale.
1.2. La Liquidazione giudiziale è rimasta intimata al pari della procura della Repubblica presso il tribunale di Forlì.
1.3. Il Presidente, con decreto del 4/5/2025, ha proposto la definizione del ricorso ai sensi dell ‘ art. 380bis c.p.c. sul rilievo che: – la società ricorrente non ha depositato la copia autentica della sentenza impugnata, corredata della prova della relativa comunicazione o notificazione a cura della cancelleria; – né a ciò è possibile ovviare tramite apposito esame della produzione del controricorrente, non essendo questi costituito in giudizio; – la prova di resistenza dà esito negativo, atteso che la sentenza è stata pubblicata in data 23/9/2024 mentre il ricorso è stato notificato in data 19/11/2024, ben oltre il termine di trenta giorni decorrente dalla data di pubblicazione.
1.4. La ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso e depositato breve memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Il ricorso è improcedibile. La ricorrente, infatti, a fronte di una sentenza d ‘ appello pubblicata il 23/9/2024, ha provveduto a notificare il ricorso per cassazione alle parti resistenti (rimaste, come detto, intimate) il 19/11/2024, senza, tuttavia, produrre la copia autentica della sentenza impugnata munita di relazione di notificazione (ovvero dei messaggi di spedizione e ricezione previsti in caso di notifica a mezzo EMAIL), come prescritto, a pena d ‘ improcedibilità, dall ‘ art. 369, n. 2, c.p.c.
2.2. La ricorrente, sul punto, si è, in effetti, limitata a dichiarare (p. 1 del ricorso) che la sentenza impugnata non le è stata notificata ma non ha depositato alcun documento che possa attestare l ‘ omesso compimento di tale adempimento da
parte della cancelleria, che pure, com ‘ è noto, vi è tenuta a norma dell ‘ art. 51, comma 12, c.c.i.i.
2.3. Ora, come questa Corte ha già avuto modo di evidenziare, ‘ la ricorrente per cassazione contro la sentenza di rigetto del reclamo avverso la dichiarazione di fallimento è tenuto a produrre, a pena di improcedibilità, ai sensi dell ‘ art. 369, n. 2, c.p.c., copia autentica della sentenza impugnata unitamente alla relazione di notificazione od alla equipollente comunicazione integrale, ovvero ad allegare (e, può aggiungersi, documentare) la mancata esecuzione di tali adempimenti, salvo che il ricorso sia notificato entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata od altresì che la copia notificata o comunicata della sentenza medesima sia comunque nella disponibilità della Corte di Cassazione, alla quale non spetta attivarsi per supplire all ‘ inosservanza della parte al precetto posto dalla citata norma ‘ (Cass. n. 12789 del 2024, in motiv., che rinvia a Cass. 24023/2023; cfr. Cass. 14839/2020, 22324/2020, 33798/2022; v. anche Cass. Sez. U, 10648/2017).
2.4. Tale orientamento si fonda sul rilievo che il combinato disposto dei commi 12°, 13° e 14° dell ‘ art. 18 l.fall. disegna un congegno processuale speciale in cui: – la sentenza della corte d ‘ appello non è soggetta, come di regola, a notificazione (meramente eventuale) a cura di parte ma dev ‘ essere necessariamente e immancabilmente ‘ notificata a cura della cancelleria ‘; – il termine per proporre il ricorso per cassazione avverso tale sentenza (ridotto a trenta giorni per ragioni pubblicistiche di celerità) decorre proprio da tale ‘ notificazione ‘ (art. 18, comma 14°, l.fall.).
2.5. Il termine lungo ex art. 327 c.p.c. (cui si fa espresso richiamo solo nel comma 4° dell ‘ art. 18 l.fall. in relazione al reclamo) può, di conseguenza, trovare applicazione soltanto nell ‘ ipotesi in cui, per un accidentale sviluppo patologico del
procedimento, che va perciò diligentemente dedotto e documentato, si sia verificata l ‘ inosservanza, da parte della cancelleria, del dovere imposto dalla legge di effettuare tempestivamente la notificazione del testo integrale della sentenza, specie se si considera che, nella prassi , ‘ tale adempimento viene normalmente assolto il giorno stesso della sua pubblicazione ‘ (Cass. n. 12789 del 2024, in motiv.).
2.6. Ai fini del decorso del termine in questione, è, peraltro, irrilevante stabilire se quella effettuata dalla cancelleria fallimentare sia propriamente una notificazione o una comunicazione, trattandosi di distinzione che non rileva più nell ‘ attuale contesto normativo, in cui, proprio per le esigenze di celerità che caratterizzano il procedimento fallimentare, la conoscenza legale del provvedimento suscettibile di impugnazione viene assicurata dalla trasmissione del testo integrale, anche a mezzo EMAIL, a cura della cancelleria, ora imposta dall ‘ art. 45 disp.att. c.p.c., dopo la sua modifica ad opera dell ‘ art. 16, comma 6, del d.l. 179/12, convertito con modifiche dalla l. n. 221/12 (Cass. n. 12789 del 2024, in motiv., che rinvia a Cass. 35090/2023, 13845/2023, 31457/2022).
2.7. Né rileva il nuovo testo dell ‘ art. 133, comma 2°, c.p.c. (come novellato dal d.l. n. 90/2014, convertito con modifiche dalla l. n. 114/2014), secondo cui la comunicazione del testo integrale della sentenza da parte del cancelliere non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all ‘ art. 325 c.p.c., poiché tale norma riguarda soltanto le notificazioni effettuate su impulso di parte, mentre non incide sulle norme processuali, di carattere derogatorio e speciale, che impongono la notificazione alla cancelleria, tra le quali si colloca, appunto, l ‘ art. 18 l.fall. (Cass. n. 12789 del 2024, in motiv., che rinvia a Cass. 10525/2016, 23575/2017, 26872/2018, 27685/2018,
23443/2019, 31593/2022, 6278/2022, 3725/2023, 7535/2023).
2.8. Di qui la necessità che, con la proposizione del ricorso per cassazione ai sensi dell ‘ art. 18, comma 14°, l.fall., il ricorrente produca, ai sensi dell ‘ art. 369, n. 2, c.p.c., la copia notificata/comunicata della sentenza resa sul reclamo, ovvero, in alternativa, alleghi (e, può aggiungersi, documenti) che la cancelleria non vi ha provveduto, poiché il mero silenzio al riguardo non vale a superare la naturale presunzione che, quand ‘ anche con ritardo, l ‘ ufficio fallimentare abbia ottemperato a quello specifico adempimento ex lege .
2.9. Del resto, se è vero che l ‘ art. 369, n. 2, c.p.c., impone (a pena d ‘ improcedibilità) il deposito (entro il termine perentorio di venti giorni dall ‘ ultima notificazione del ricorso per cassazione) di ‘ copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione ‘ solo ‘ se questa è avvenuta ‘ , è pur vero che, ad integrare la fattispecie processuale, concorrono due requisiti, il primo dei quali (il deposito) può venir meno solo nel caso in cui non si sia realizzato il secondo (la notificazione), accadimento di cui il ricorrente ha pertanto l ‘ onere di dare atto, secondo canoni di minima diligenza (Cass. n. 12789 del 2024, in motiv.).
2.10. Tali conclusioni, esposte con riguardo alla disciplina contenuta nella legge fallimentare, trovano applicazione anche nel sistema delineato dal codice della crisi d ‘ impresa e dell ‘ insolvenza, che, sui punti esposti, ha dettato norme pienamente sovrapponibili a quelle precedentemente in vigore.
2.11. L ‘ art. 51, commi 12 e 13, c.c.i.i. infatti, nel testo in vigore ratione temporis , prevede che: – la
2.12. Il difetto della produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima, prescritta dall ‘ art. 369, n. 2, c.p.c., del resto, non comporta l ‘ improcedibilità del ricorso per cassazione soltanto nel caso in cui risulti che la notificazione dello stesso si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il termine breve (pari, come detto, a trenta giorni) dalla pubblicazione della sentenza (Cass. n. 11386 del 2019; Cass. n. 21749 del 2025).
2.13. Nel caso in esame, la sentenza impugnata è stata depositata il 23/9/2024, mentre il ricorso per la sua cassazione è stato notificato, come detto, solo il 19/11/2024: ben oltre, quindi, il termine di trenta giorni prescritto dall ‘ art. 51, comma 13, cit.
Il ricorso è, dunque, improcedibile.
Nulla per le spese del giudizio in difetto di costituzione in giudizio delle parti intimate.
La definizione del giudizio in conformità alla proposta di definizione del ricorso ai sensi dell ‘ art. 380bis c.p.c. comporta, però, le conseguenze previste dal terzo comma di tale disposizione, e, dunque, a norma dell ‘ art. 96, comma 4°, c.p.c., cui la stessa rinvia, la condanna della ricorrente al pagamento di una somma di denaro, non inferiore ad €. 500,00 e non superiore ad €. 5.000,00, in favore della cassa delle ammende.
La Corte, infine, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara l ‘ improcedibilità del ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di €. 2.500,00; dà atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 24 febbraio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME