Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 9730 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 9730 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 14/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 7567-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona dell ‘ Amministratore unico e legale rappresentante ‘ pro tempore ‘, domiciliata ‘ ex lege ‘ presso l ‘ indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE e per essa la sua mandataria RAGIONE_SOCIALE in persona del procuratore, Dott. NOME COGNOME domiciliata ‘ ex lege ‘ presso l’ indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentata e difesa dall ‘ Avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
Oggetto
MUTUO
Improcedibilità del ricorso
R.G.N. 7567/2023
COGNOME
Rep.
Ud. 16/12/2024
Adunanza camerale
e contro
RAGIONE_SOCIALE in qualità di cessionaria del credito di RAGIONE_SOCIALE e per essa la sua mandataria RAGIONE_SOCIALE in persona del procuratore Dott. NOME COGNOME domiciliata ‘ ex lege ‘ presso l’ indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentata e difesa dall ‘ Avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
e contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del procuratore Dott. NOME COGNOME domiciliata ‘ ex lege ‘ presso l’ indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentata e difesa dall ‘ Avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
e contro
COGNOME con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell ‘ Avvocato NOME COGNOME ma domiciliata ‘ ex lege ‘ presso l’ indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentata e difesa dall ‘ Avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE, AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE-RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE;
– intimati –
Avverso la sentenza n. 10/2023 del Tribunale di Chieti, depositata il 10/01/2023;
udita la relazione della causa svolta nell ‘ adunanza camerale del 16/12/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La società RAGIONE_SOCIALE ricorre, sulla base di sei motivi, per la cassazione della sentenza n. 10/23, del 10 gennaio 2023, del Tribunale di Chieti, che ha rigettato l ‘ opposizione agli atti esecutivi dalla stessa proposta avverso il decreto con cui il giudice dell ‘ esecuzione presso il medesimo Tribunale ne aveva dichiarato la decadenza dall ‘ aggiudicazione dell ‘ immobile staggito, ovvero un albergo sito in Chieti Scalo, alla INDIRIZZO
Riferisce, in punto di fatto, l ‘ odierna ricorrente di essersi resa aggiudicataria, il 17 ottobre 2019, dell ‘ immobile suddetto, oggetto di pignoramento disposto nel corso di più procedure esecutive, poi riunite, instaurate a carico della società RAGIONE_SOCIALE (d ‘ora in poi, ‘RAGIONE_SOCIALE‘).
Tali procedure, dagli atti di causa, risultano essere state promosse dalle società Banca dell ‘ Adriatico S.p.a. e Cassa di Risparmio di Chieti S.p.a. (i cui crediti complessivi, ivi compresi quelli da mutuo fondiario azionati ‘ in executivis ‘, hanno formato oggetto di cessione – attraverso varie vicende societarie, che, nel caso della prima di tali società, hanno coinvolto pure Intesa San Paolo S.p.a. – in favore, rispettivamente, delle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, presenti nell ‘ odierno giudizio di legittimità in persona delle rispettive mandatarie, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, quest ‘ ultima, subentrata alla precedente, RAGIONE_SOCIALE, oltre che da Equitalia RAGIONE_SOCIALE, poi divenuta Agenzia delle Entrate e RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE.
La società RAGIONE_SOCIALE deduce, altresì, di aver espressamente dichiarato – sin dall ‘ offerta di acquisto, presentata in data 11 ottobre 2019 – che, in caso di aggiudicazione, per procedere al saldo prezzo (da compiersi entro il 12 gennaio 2020), si sarebbe avvalsa di mutuo bancario, oppure sarebbe subentrata nel mutuo
fondiario, a norma dell ‘ art. 41 T.U.B., essendo, pertanto, informata, con il verbale di aggiudicazione, delle conseguenze del mancato, insufficiente o tardivo versamento, a norma dell ‘ art. 587 cod. proc. civ.
Alla stessa data -17 ottobre 2019 -dell ‘ avvenuta aggiudicazione, il debitore esecutato proponeva opposizione all ‘ esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., ciò di cui essa Altur non veniva resa edotta, benché litisconsorte necessaria, nella sua veste di aggiudicataria del bene staggito.
Ignorando la pendenza di tale procedimento, né avendo avuto, nel contempo, più notizie dal professionista delegato alla procedura – Avv. NOME COGNOME in merito agli adempimenti successivi all ‘ aggiudicazione, la società RAGIONE_SOCIALE inviava una prima comunicazione a mezzo ‘PEC’ del 20 ottobre 2019, con cui indicava l ‘ indirizzo telematico al quale intendeva ricevere ogni notizia. Il successivo 26 ottobre, inoltrava una seconda comunicazione, mediante la quale (come si legge nel suo atto di impugnazione ) ‘ribadiva la volontà di fare ricorso per il saldo prezzo agli strumenti finanziari come previsto nell ‘ avviso di vendita senza incanto del 15 giugno 2019’, nel quale si avvertiva il futuro aggiudicatario ‘della facoltà di subentrare nel contratto di mutuo stipulato dal debitore esecutato, accollandosi così in conto prezzo di aggiudicazione il residuo capitale del mutuo fondiario relativo all ‘immobile aggiudicato’. In as senza di riscontro, l ‘ odierna ricorrente sollecitava nuovamente – in data 23 dicembre 2019 – l ‘ invio dei dati necessari in vista del subentro ai sensi dell ‘ art. 41, comma 5, T.U.B.
Solo in risposta a tale richiesta, il 2 gennaio 2020 (data, peraltro, anche del deposito del provvedimento con il quale il giudice dell ‘ esecuzione definiva l ‘ opposizione proposta dal debitore esecutato), il delegato alla vendita richiedeva ai procuratori delle banche i conteggi relativi ai mutui fondiari
comprensivi di rate scadute, accessori e spese. Senonché, in data 8 gennaio 2020, veniva trasmessa alla società RAGIONE_SOCIALE la nota di riscontro con cui il legale del creditore fondiario Intesa San Paolo comunicava di ritenere scaduti i termini per la richiesta di subentro ex art. 41, comma 5, T.U.B. e domandava il pagamento diretto, ai sensi del comma 4 della medesima disposizione. Il successivo 11 gennaio 2020, l ‘ odierna ricorrente contestava gli assunti di Intesa San Paolo, sicché, tramite bonifico bancario, Altur provvedeva a versare il fondo spese pari al 15% del prezzo di aggiudicazione, per poi rinnovare – con comunicazione del successivo 13 gennaio 2020 – la volontà di subentro nei mutui fondiari.
Ciò nonostante, il 14 gennaio 2020, il delegato alla vendita relazionava al giudice dell ‘ esecuzione circa il mancato versamento del saldo prezzo, tanto che, con provvedimento del giorno successivo, veniva fissata l ‘ udienza di comparizione delle parti, destinata a svolgersi – a seguito di un rinvio – il 24 luglio 2020. All ‘esito della stessa (non senza che, ‘ medio tempore ‘, anche il secondo creditore fondiario, tramite nota del proprio legale, avesse preso posizione sulla istanza di subentro ex art. 41, comma 5, T.U.B.), il giudice dichiarava l ‘ intervenuta decadenza dall ‘ aggiudicazione, tanto che il bene, in data 1° ottobre 2021, veniva posto nuovamente in vendita e aggiudicato a terzi.
Avverso il provvedimento di decadenza COGNOME proponeva opposizione ex art. 617 cod. proc. civ.
Lamentava, in particolare, la società opponente:
la violazione del contradditorio, nella misura in cui essa era risultata pretermessa – nonostante la sua posizione di litisconsorte necessario, in qualità di aggiudicatario -nel giudizio di opposizione all ‘ esecuzione promosso dal debitore esecutato;
l ‘ errore nell ‘ individuazione della data dell ‘ aggiudicazione in suo favore e, di conseguenza, del termine del saldo prezzo,
essendo stato quest ‘ultimo determinato considerando come ‘ dies a quo ‘ il momento di apertura dell’ asta (14 ottobre 2020) e non quello di effettiva aggiudicazione a chiusura delle relative operazioni (17 ottobre 2020);
la violazione e/o falsa applicazione dell ‘ art. 41, comma 5, T.U.B., spettando al delegato attivarsi per raccogliere i dati necessari per permettere all ‘ aggiudicatario di procedere al versamento del dovuto, sicché la norma andrebbe intesa nel senso per cui, fino all ‘ acquisita disponibilità di tali dati, non può ritenersi pendente alcun termine a carico dell ‘ aggiudicatario;
l ‘ errata valutazione del contenuto delle note del 20 e del 26 ottobre 2019 con cui essa Altur, anche per richiamo a quanto già evidenziato in sede di offerta di acquisto dell ‘ 11 ottobre 2019, aveva espresso la propria volontà di avvalersi del subentro nei mutui fondiari;
l ‘ omessa pronuncia, da parte del decreto di decadenza dall ‘ aggiudicazione, sul diritto di Altur a vedersi retrocessa la somma (pari a € 82.805,25) versata a titolo di fondo spese della procedura.
Rigettata dal giudice dell ‘ esecuzione l ‘ istanza di sospensione del provvedimento opposto (reiezione, peraltro, confermata in sede di reclamo), radicata la fase di merito del giudizio, nel quale il professionista delegato veniva autorizzato a chiamare in manleva il proprio assicuratore, società RAGIONE_SOCIALE.aRAGIONE_SOCIALE, l ‘ opposizione veniva respinta.
Avverso la sentenza del Tribunale teatino ha proposto ricorso per cassazione la società RAGIONE_SOCIALE sulla base – come detto di sei motivi.
3.1. Il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), cod. proc. civ. – violazione e/o falsa applicazione degli artt.
615 e 102 cod. proc. civ. per la mancata instaurazione del contradditorio nei confronti di Altur, quale litisconsorte necessario nella sua qualità di aggiudicataria del bene staggito, nel giudizio di opposizione all ‘ esecuzione promosso dal debitore esecutato, società RAGIONE_SOCIALE
In relazione a tale doglianza, già proposta da Altur nel giudizio ex art. 617 cod. proc. civ., il Tribunale di Chieti ha ritenuto che l ‘ odierna ricorrente non avesse fornito alcun elemento specifico per poter valutare in che modalità essa avrebbe potuto proporre, e con quali modalità si sarebbe potuta accogliere, l ‘ istanza di sospensione del termine per il versamento del saldo prezzo, nel procedimento instaurato dal debitore esecutato, Nuovo Albergo.
Si tratterebbe, però, di affermazione erronea, secondo la ricorrente, ‘perché non considera che il litisconsorte necessario pretermesso subisce sempre, e proprio per natura della sua posizione, un pregiudizio processuale per il solo fatto della pretermissi one’. Ribadisce, inoltre, Altur che , ove ‘avesse partecipato a quel giudizio’ , essa avrebbe potuto formulare ‘istanza di sospensione dei termini sia per il subentro ex art. 41, comma 5, T.U.B. sia per il saldo prezzo’.
3.2. Il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), cod. proc. civ. – violazione degli artt. 569, 574, 585, 587 e 591bis cod. proc. civ. per l ‘ errata individuazione del momento dell ‘ aggiudicazione disposta a favore di essa Altur e, conseguentemente, del termine per il saldo prezzo.
Evidenzia la ricorrente che, con l ‘ ordinanza di delega, il giudice dell ‘ esecuzione aveva stabilito: ‘L’ aggiudicatario dovrà, entro 90 giorni dall ‘ aggiudicazione a pena di decadenza, versare il saldo prezzo sul conto corrente indicato dal professionista delegato più il 15% del prezzo di aggiudicazione a titolo di fondo spese di registrazione’.
Orbene, essendo l ‘ aggiudicazione avvenuta in data 17 ottobre 2020, i novanta giorni per il saldo prezzo, sostiene COGNOME, ‘sarebbero dovuti andare a scadenza in data 15 gennaio 2020’; senonché, il professionista delegato, Avv. COGNOME ‘ai fini dei provvedimenti di cui all ‘ art. 587 cod. proc. civ. già in data 14 gennaio 2020 – quando, pertanto, non era ancora scaduto il relativo termine – relazionava circa il mancato versamento al G.E. e questi, per dichiarare la conseguente decadenza, erroneamente dava atto «che l ‘aggiudicazione è avvenuta il 14.10.2019»’.
Inammissibili, pertanto, sarebbero -rispettivamente, ‘a monte’ e ‘a valle’ – l ‘ istanza di decadenza presentata dal delegato e il corrispondente provvedimento del giudice dell ‘ esecuzione.
D ‘ altra parte, dall ‘ errore sulla data dell ‘ aggiudicazione sarebbe, poi, derivato – assume sempre la ricorrente ‘anche quello sul computo del termine ex art. 41, comma 5, T.U.B., in quanto lasciato decorrere da un dies a quo erroneamente individuato nel 14 ottobre 2019’.
Ciò detto, in merito a tale doglianza il giudice dell ‘ opposizione ha affermato essere ‘superfluo soffermarsi sulla questione della corretta data dell ‘ aggiudicazione, dal momento che la prima volta in cui la società aggiudicataria ha manifestato la volontà di avvalersi del subentro nei mutui fondiari e ha richiesto i dati necessari per il pagamento si è verificata ben oltre il termine di quindici giorni (anche a volerlo computare a partire dal 17 ottobre 2019) e in ogni caso al momento dello spirare del termine per il versamento del prezzo l ‘ aggiudicataria non ha dimostrato di aver conseguito le risorse finanziarie necessarie per il pagamento’.
Si tratterebbe, però, di affermazione non ‘condivisibile’ , secondo la ricorrente.
Difatti, ‘nell’errato ragionamento del Tribunale’, essa Altur ‘si sarebbe attivata per il subentro troppo tardi’, sicché ‘ciò ha fatto sì che alla scadenza per il saldo prezzo non disponesse di quanto
necessario per provvedere’. Palese, tuttavia, risulterebbe ‘la commessa violazione e/o falsa applicazione dell ‘ art. 41, comma 5, T.U.B.’, da parte del giudice dell’ esecuzione, e ciò perché esso (come meglio il ricorrente evidenzia attraverso il quarto motivo della presente impugnazione) ‘non considera che il termine di 15 giorni è fissato per il compimento di atti – pagamento delle rate scadute, degli accessori e delle spese dovute alle banche esposte al diritto potestativo di subentro -che presuppongono la possibilità di dare attuazione ad un rapporto di mutuo’; sicché la ‘possibilità di decorso di tale termine presuppone quindi che i conteggi per provvedere ad esso siano già disponibili’.
3.3. Il terzo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), cod. proc. civ. – violazione dell ‘ art. 41, comma 5, T.U.B. in relazione agli artt. 591bis e 571 cod. proc. civ. ‘per l’ errore commesso nell ‘ individuazione del soggetto chiamato alla richiesta dei dati numerici funzionali al subentro nel mutuo fondiario’.
Assume la ricorrente, innanzitutto, che la violazione della disposizione di cui all ‘ art. 41, comma 5, T.U.B., sarebbe ‘ravvisabile sotto una duplice prospettiva’, la prima delle quali ‘attiene alla ripartizione, tra delegato e aggiudicatario, degli oneri dalla stessa previsti’.
Difatti, la sentenza impugnata – secondo la ricorrente muoverebbe dall ‘ assunto che debba essere l ‘ aggiudicatario a compiere tutte le attività necessarie al subentro, ‘ivi comprese quelle funzionali alla raccolta dei dati numerici utili alla quantificazione delle rate scadute, degli accessori e delle spese da pagare ai creditori fondiari’. Infatti, essa afferma che ‘l’ aggiudicataria avrebbe dovuto effettuare i pagamenti in questione e, in caso di carenza di qualcuno dei presupposti per effettuare i pagamenti, proprio in quel segmento temporale avrebbe dovuto manifestare tale mancanza e richiedere che,
stante la sua volontà di subentrare nel contratto di finanziamento, fosse messa nelle condizioni di effettuare i pagamenti (nel caso di specie mediante messa a disposizione dei conteggi)’.
Contro questa affermazione, tuttavia, deporrebbe, innanzitutto, la lettera della disposizione in esame, secondo cui ‘il «subentro» avviene tramite «l ‘ assunzione degli obblighi» nascenti dal contratto di finanziamento stipulato dal debitore espropriato e questa, a sua volta, si perfeziona con il «pagamento»’, richiedendosi, dunque, all ‘ aggiudicatario null ‘ altro che l ‘ assunzione degli obblighi e non pure attività ulteriori, in particolare quelle ‘funzionali alla ricostruzione del debito residuo da saldare’. Non a caso, del resto, ‘l’ ordinanza di delega delle operazioni ex art. 591bis cod. proc. civ.’ – che si pone, peraltro, come ‘ lex specialis ‘ del sub -procedimento delegato – aveva ‘incaricato il professionista nominato di curare personalmente tutte «le attività della vendita che, a norma degli artt. 571 e segg., devono essere compiute dal cancelliere o dal G.E.» e, soprattutto, di «dare attuazione al disposto di cui all ‘ art. 41 TUB, ove ne sussistano i presupposti, fissando il termine per il pagamento che l ‘ aggiudicatario effettuerà in favore della procedura con successivo immediato trasferimento in favore del beneficiario’.
D ‘altronde, che fosse ‘onere del delegato richiedere e raccogliere i dati necessari per il subentro e il successivo pagamento da parte dell ‘aggiudicatario’, sarebbe quanto dallo stesso ‘riconosciuto, con il proprio contegno successivo’, cioè quello tenuto in occasione della rinnovata aggiudicazione dell ‘ immobile. Difatti, nel verbale della seconda aggiudicazione quella del 1° ottobre 2021 – il professionista ha espressamente previsto che: ‘Poiché gli immobili aggiudicati sono gravati da mutui fondiari, nei dieci giorni successivi all ‘ aggiudicazione gli Istituti mutuanti dovranno comunicare a mezzo pec al sottoscritto
delegato l ‘ ammontare del credito per rate scadute, comprensivi di accessori e spese’.
Sottolinea, infine, il ricorrente che, se l ‘art. 41 T.U.B. ‘prevede e permette un ‘alternativa’ all’ aggiudicatario (subentrare nel contratto di finanziamento stipulato dal debitore espropriato, assumendo gli obblighi relativi, oppure versare alla banca la parte del prezzo corrispondente al complessivo credito della stessa), perché il medesimo possa ‘compiere tale scelta, è necessario che egli sia posto in grado di conoscere l ‘ entità della somma da versare’. E ciò, a ben vedere, a prescindere dal se abbia ‘già manifestato una volontà per l ‘ attivazione di una delle predette modalità, ovvero anche solo genericamente per entrambe’, in quanto ‘la conoscenza delle situazioni debitorie, finanziarie e contabili è proprio il presupposto per valutare e decidere se, e in che misura, avvalersi della descritta possibilità’.
3.4. Il quarto motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione dell ‘ art. 41, comma 5, T.U.B. in relazione all ‘ art. 1361 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per ‘l’ errore nella interpretazione della volontà al subentro manifestata da RAGIONE_SOCIALE con l ‘ offerta di acquisto e con le note del 20 e del 26 ottobre 2019’.
Sebbene la ricorrente ribadisca – secondo quanto illustrato nel motivo precedente – che spetti al delegato, ai sensi dell ‘ art. 41, comma 5, T.U.B. ‘attivarsi per richiedere ai creditori fondiari i conteggi funzionali all ‘ eventuale subentro dell ‘ aggiudicatario, a prescindere dal fatto che questo si sia già dichiarato interessato a tale possibilità’, anche ad ammettere , tuttavia, una diversa interpretazione della norma suddetta, ‘nel senso di richiedere all ‘ aggiudicatario una preventiva volontà a beneficiare del subentro e che solo sulla base di questa spetti al delegato di attivarsi per la raccolta dei conteggi’, non potrebbe dubitarsi del
fatto che, nel caso in esame, ‘tale intenzione sia stata comunque espressa da Altur’.
Essa, invero, evidenzia di aver dichiarato ‘di volersi avvalere degli strumenti di cui all ‘art. 41 T.U.B. in molteplici occasioni’. Innanzitutto, ‘con l’ offerta di acquisto all ‘ asta dell ‘ immobile dell ‘ 11 ottobre 2019, con cui, infatti, già precisava che in caso di aggiudicazione, ai fini del versamento del prezzo dovuto, si sarebbe avvalsa «del mutuo bancario o del subentro nel mutuo fondiario ai sensi dell ‘art. 41 T.U.B.’. Tale volontà sarebbe stata ribadita con le comunicazioni inviate a mezzo ‘PEC’ il 20 e 23 ottobre del 2019, nonché del 23 dicembre 2019, quest ‘ ultima recante ‘espresso riferimento finanche al comma 5 dell’ art. 41 T.U.B.’.
La sentenza impugnata, tuttavia, ha ritenuto tali note prive di rilievo, perché ‘in sede di offerta di vendita, la futura aggiudicataria non ha specificato per quale modalità di pagamento avrebbe poi optato, limitandosi ad affermare che «in caso di aggiudicazione, per il saldo prezzo, ci si avvarrà del mutuo bancario oppure del subentro nel mutuo fondiario ai sensi dell ‘ art. 41 T.U.B.», riservando quindi la scelta ad un periodo successivo’. Quanto, in particolare, alla nota del 26 ottobre, il Tribunale teatino ha osservato che ‘la società aggiudicataria si è limitata a fare un generico riferimento alla volontà di utilizzare gli strumenti di credito degli istituti finanziari ‘, ma non ha specificato in alcun modo se fosse ‘ sua intenzione ricorrere al mutuo bancario o subentrare nel mutuo già stipulato dal debitore espropriato’. Soltanto il 23 dicembre, dunque, la società RAGIONE_SOCIALE avrebbe effettivamente comunicato di ‘voler subentrare nei mutui fondiari inerenti la procedura, ai sensi dell ‘ art. 41 comma 5 TUB e ha chiesto alla delegata di comunicare i dati necessari per il pagamento’; tuttavia, a tale data, ‘il termine di quindici giorni era con tutta evidenza scaduto’.
Nondimeno, negando rilievo a tali note, la sentenza impugnata avrebbe violato l ‘ art 41, comma 5, T.U.B. in relazione agli artt. 1362 ss. cod. civ., dal momento che i criteri ermeneutici previsti per l ‘ interpretazione del contratto che valorizzano l ‘ intenzione delle parti si applicano pure agli atti processuali.
Avuto riguardo, pertanto, non solo al contenuto letterale, bensì alla ‘ ratio ‘ sottesa a tali atti, il Tribunale avrebbe dovuto concludere che essa Altur, in particolare con la nota del 23 ottobre 2019, ‘ha voluto esprimere la propria volontà al subentro’; e ciò perché in detta nota veniva richiamato l ‘ avviso di vendita, che informava l ‘aggiudicatario ‘della facoltà di subentrare nel contratto di mutuo stipulato dal debitore esecutato, accollandosi così in conto prezzo di aggiudicazione il residuo capitale del mutuo fondiario relativo all ‘immobile aggiudicato’.
D ‘altra parte, la dichiarazione di volersi ‘avvalere’ -e, dunque, di ‘servirsene’ e di ‘giovarsene’ – degli strumenti di cui all ‘art. 41, comma 5, T.U.B. (contenuta nella suddetta nota) ‘già doveva essere ritenuta espressiva della volontà’ di Altur ‘di fare ricorso allo strumento di credito attivabile per mera sua volontà, senza concorso di ulteriori e diverse situazioni esterne alla stessa non soggette’, trattandosi di ‘esercizio di un diritto potestativo proprio dell ‘ aggiudicatario a fronte del quale la posizione giuridica soggettiva dell ‘istituto fondiario si riduce a mera soggezione’.
3.5. Il quinto motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione dell ‘ art. 41, comma 5, T.U.B., per l ‘ errata interpretazione della regola di decorrenza del termine dei quindici giorni richiesto per il pagamento.
Si censura la sentenza impugnata là dove ha ritenuto tardiva la dichiarazione del 23 dicembre 2019, essendo già decorso il termine di quindici giorni di cui al suddetto art. 41, comma 5, T.U.B., senza, però, considerare che esso ‘è fissato, per il caso
dell ‘ aggiudicatario che abbia potestativamente deciso per il subentro, solo per il pagamento del dovuto e non anche per la richiesta di subentro nel mutuo fondiario’.
Assume, infatti, la ricorrente che il termine in questione non può che riferirsi al pagamento, non destinato a decorrere ‘fin quando non siano stati presentati all ‘ aggiudicatario i conteggi del residuo sul mutuo fondiario’. In questo senso – si sottolinea ‘si è consapevolmente espressa la dottrina che ha esaminato fonditus il problema’, secondo cui il termine in questione ‘dovrà, ragionevolmente, essere fatto decorrere della comunicazione del proprio credito, da parte della banca’, agli aggiudicatari, ‘pe r non far gravare sugli stessi, eventuali ritardi a loro non imputabili’.
3.6. Infine, il sesto motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. – violazione dell ‘ art. 112 cod. proc. civ., lamentando la ricorrente l ‘ omessa pronuncia sul proprio diritto di recuperare le somme versate a titolo di fondo spese della procedura, per complessivi €. 82.805,25, sebbene la relativa domanda fosse stata formulata nell ‘ opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. e poi riproposta con l ‘ atto di instaurazione della fase di merito.
Hanno resistito all ‘ avversaria impugnazione, con distinti controricorsi, le società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE nonché l ‘ Avvocato COGNOME chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.
Sono rimaste solo intimate, invece, l ‘ ADER, NOME COGNOME e le società RAGIONE_SOCIALE e Intesa San Paolo.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ‘ art. 380bis .1 cod. proc. civ.
La ricorrente e la controricorrente Generali hanno presentato memoria.
Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è improcedibile.
9.1. Agli atti del giudizio a disposizione del Collegio al momento della decisione non risulta presente la relata di notificazione della sentenza impugnata, il deposito della quale è invece prescritto dall ‘ art. 369, comma 2, cod. proc. civ., a pena d ‘ improcedibilità del ricorso stesso.
Trova, pertanto, applicazione il principio secondo cui ‘il ricorso per cassazione è improcedibile qualora la parte ricorrente dichiari di avere ricevuto la notificazione della sentenza impugnata, depositando, nei termini indicati dall ‘ art. 369, comma 1, cod. proc. civ., copia autentica della sentenza, priva però della relazione di notificazione e di tale documentazione non abbia effettuato la produzione neppure la parte controricorrente (cfr., tra le altre, Cass. Sez. 6-2, ord. 22 luglio 2019, n. 19695, Rv. 654987-01).
Come detto, la ricorrente ha depositato la sentenza impugnata (documento indicato sub 2 tra quelli depositati), ma non pure la relata di notificazione, della quale, difatti, non vi è neppure menzione tra i tredici documenti che Altur, in calce al proprio ricorso, dichiara di depositare. Della stessa, poi, non vi è traccia nel fascicolo telematico consultabile dal Collegio.
D ‘ altra parte, nel caso di specie neppure è ipotizzabile quella evenienza nota come c.d. ‘prova di resistenza’ – idonea a precludere la declaratoria di improcedibilità. Evenienza, questa, da ritenere integrata allorché la notificazione del ricorso risulti essersi perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, giacché in questo caso il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza (indicata nel ricorso) e quella della notificazione del ricorso (emergente dalla relata di notificazione dello stesso) assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell ‘ impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all ‘ art. 325, comma 2, cod. proc. civ. (cfr., in tal senso, Cass. Sez. 3, sent. 10 luglio 2013, n. 17066, Rv. 62853901; Cass. Sez. 6-3, ord. 22 settembre 2015, n. 18645, Rv. 636810-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 30 aprile 2019, n. 11386, Rv. 653711-01).
Nell ‘ ipotesi che occupa, infatti, la notificazione del ricorso è avvenuta il 20 marzo 2023 e, dunque, oltre sessanta giorni dal momento della pubblicazione della sentenza, risalendo essa al 10 gennaio 2023.
Né a precludere l ‘ esito dell ‘ improcedibilità può valere il rilievo che le controricorrenti nulla hanno eccepito al riguardo, giacché il vizio ‘ de quo ‘ risulta, comunque, rilevabile d’ ufficio, oltre che non sanabile dalla non contestazione da parte del controricorrente (per tutte: Cass. Sez. Lav., sent. 12 febbraio 2020, n. 3466, Rv. 656775-01), trattandosi di materia indisponibile, poiché di ordine pubblico processuale; e senza tener conto della circostanze che alcune degli intimati sono restate tali, sicché la loro condotta processuale risulterebbe, al riguardo, per di più del tutto neutra.
Infine, non pare ozioso ribadire che ‘l’ improcedibilità del ricorso ex art. 369, comma 2, n. 2), cod. proc. civ.’, conseguente
al mancato tempestivo deposito della relata di notificazione della sentenza, in base a quanto affermato dalla Corte EDU nella sentenza del 23 maggio 2024, NOME e altri c. Italia, ‘non si pone in contrasto con l ‘ art. 6 CEDU, poiché integra una sanzione adeguata rispetto al fine di assicurare il rapido svolgimento del procedimento dinanzi alla Corte di cassazione, che è preordinato alla verifica della corretta applicazione della legge ed interviene dopo la celebrazione di due gradi di giudizio deputati alla delibazione nel merito della pretesa, e non costituisce impedimento idoneo a compromettere il diritto di accesso a un tribunale’ (Cass. Sez. 3, ord. 16 settembre 2024, n. 24724, Rv. 672216-01).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
A carico della ricorrente, stante la declaratoria di improcedibilità del ricorso, sussiste l ‘ obbligo di versare, al competente ufficio di merito, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all ‘ amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P. Q. M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la società RAGIONE_SOCIALE a rifondere le spese del presente giudizio di legittimità alla società RAGIONE_SOCIALE liquidandole in € 18.000,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge, nonché a NOME COGNOME e alle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE liquidandole, per
ciascuno di tali soggetti, in € 1 5 .000,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, all ‘ esito dell ‘ adunanza camerale della