Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 31620 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 31620 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 17891-2023 proposto da:
MEDICI NOME, domiciliato ‘ ex lege ‘ presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, domiciliata ‘ ex lege ‘ presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentata e difesa d all’ AVV_NOTAIO;
– controricorrente –
Avverso la sentenza n. 2186/2023, della del Tribunale di Bari, depositata in data 01/06/2023;
udita la relazione della causa svolta nell ‘adunanza camerale in data 03/07/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Oggetto
OPPOSIZIONE ESECUZIONE
Improcedibilità del ricorso
R.G.N. 17891/2023
COGNOME.
Rep.
Ud. 03/07/2025
Adunanza camerale
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 2186/23, del 1° giugno 2023, del Tribunale di Bari, che ha rigettato l’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. dallo stesso proposta, in relazione ad una procedura espropriativa immobiliare promossa da NOME COGNOME.
Riferisce, in punto di fatto, l’odierno ricorrente di aver subito un pignoramento immobiliare, promosso dalla COGNOME sulla base di un titolo giudiziale, procedura esecutiva nell’ambito della quale esso COGNOME -dopo l’avvenuto deposito dell’istanza di vendita del 16 marzo 2017 -proponeva opposizione finalizzata a conseguire la declaratoria di nullità dell’ordinanza dell’8 agosto 2019 con cui era stata disposta la vendita del compendio pignorato, nonché la nullità e conseguente cancellazione del procedimento esecutivo per violazione degli artt. 498 cod. proc. civ. e 170 disp. att. cod. proc. civ., procedimento del quale ordinare l’estinzione, come disposto dall’art. 567 cod. proc. civ.
L’opposizione veniva rigettata dal Tribunale barese.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, sulla base -come detto -di tre motivi.
3.1. Il primo motivo denuncia nullità dell’atto di pignoramento per assenza di sottoscrizione del creditore pignorante ex art. 170 disp. att. cod. proc. civ.
3.2. Il secondo motivo denuncia nullità della procedura esecutiva ex art. 567 cod. proc. civ. per carenza della documentazione ipocatastale.
3.3. Il terzo motivo denuncia nullità della procedura esecutiva per assenza della comunicazione ex art. 498 cod. proc. civ.
Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, NOME COGNOME, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata, non senza previamente eccepire l’improcedibilità del ricorso, per tardiva iscrizione a ruolo.
In relazione al presente ricorso veniva formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ex art. 380bis , comma 1, cod. proc. civ., che risulta, però, priva di motivazione, sostanziandosi -verosimilmente per un disguido nella sua predisposizione in modalità informatica -in un ‘file’ bianco.
Comunicata al ricorrente tale proposta, il medesimo ha richiesto la decisione del collegio ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, sicché la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.
Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato improcedibile.
7.1. Lo stesso, infatti, notificato il 26 luglio 2023, risulta depositato il 15 settembre 2023, con violazione del termine di venti giorni stabilito, a pena di improcedibilità appunto, dall’art. 369, comma 2, cod. proc. civ.
A tale esito conduce la constatazione della mancata applicazione, al presente giudizio, della sospensione feriale dei termini ex art 1 legge 7 ottobre 1969, n. 742, visto che la deroga
per i procedimenti -come le opposizioni esecutive -di cui all’art. 92 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 opera senz’altro anche per il giudizio di legittimità (cfr., tra le più recenti pronunce massimate, Cass. Sez. 3, sent. 14 gennaio 2022, n. 1127, Rv. 663502-01) e in relazione a tutti i relativi termini, compresi, appunto, quelli fissati a pena di improcedibilità.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Peraltro, la circostanza che la proposta di definizione accelerata risulti -per disguido -un ‘foglio bianco’, l’applicazione dei commi 3 e 4 dell’art. 96 cod. proc. civ., non potendo ritenersi la presente decisione conforme alla suddetta proposta.
A carico del ricorrente, stante la declaratoria di improcedibilità del ricorso, sussiste l’obbligo di versare, al competente ufficio di merito, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 65719801), ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P. Q. M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso, condannando NOME COGNOME a rifondere, ad NOME COGNOME, le spese del presente giudizio di legittimità, liquidandole in € 2.4 00,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di cassazione, svoltasi il 3 luglio 2025.
Il Presidente NOME COGNOME