Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 197 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 197 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 19786-2021 proposto da:
NOME COGNOME, ricorrente che non ha depositato il ricorso nei termini previsti dalla legge;
– ricorrente non costituito –
contro
RAGIONE_SOCIALE P_IVA, in persona del Ministro pro tempore , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso RAGIONE_SOCIALE, che lo rappresenta e difende, ope legis ;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza n. RG 194/2021 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il 06/04/2021;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio non partecipata RAGIONE_SOCIALE‘ 11/11/2022 dal AVV_NOTAIO Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-E’ stat a impugnata per cassazione l’ordinanza del Tribunale di Bologna; con tale provvedimento il detto Tribunale si è pronunciato sul diniego del rinnovo, da parte RAGIONE_SOCIALEa competente Commissione territoriale, del permesso di soggiorno rilasciato a COGNOME NOME.
-Al ricorso, proposto da quest’ultimo , resiste, con controricorso, il RAGIONE_SOCIALE .
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
-Come eccepito dall’Amministrazione , il ricorso è improcedibile.
Esso non è stato depositato: il che emerge pure da annotazione RAGIONE_SOCIALEa cancelleria apposta sulla copertina del fascicolo. Trova conseguentemente applicazione il disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 369 c.p.c..
Non rileva che parte controricorrente abbia mancato di eccepire l’improcedibilità: infatti, il principio di sanatoria per acquiescenza RAGIONE_SOCIALEa controparte vale solo per la forma degli atti processuali, non per l’osservanza dei termini perentori stabiliti per il loro compimento; con la conseguenza che deve essere dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione che non sia stato depositato nel termine di cui al cit. art 369, anche se nel controricorso non sia stata sollevata la relativa eccezione (Cass. Sez. U. 5 dicembre 1977, n. 5268).
3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte
dichiara improcedibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stab ilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa 6ª Sezione