Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 27126 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 27126 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13065/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME ((EMAIL))
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonchè
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO CATANZARO n. 1800/2019 depositata il 24/09/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
Svolgimento del processo
Con atto notificato il 24 3.2020 COGNOME NOME e COGNOME NOME, illustrato da successiva memoria, ricorrono per cassazione della sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n. 1800/2019 depositata il 24/09/2019. Le parti resistenti RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE hanno notificato controricorso.
La Corte d’appello, in rigetto dell’ impugnazione, ha respinto la domanda degli attori qui ricorrenti volta a far valere il vizio dell’auto Alfa Romeo di loro proprietà, essendo decaduti dalle prove orali e non avendo altrimenti provato la tempestiva denuncia al venditore del difetto di conformità dell’auto, nonché per non avere dimostrato che il cattivo funzionamento del filtro antiparticolato fosse un vizio irreversibile tale da comportare la fondatezza della domanda di risoluzione del contratto di compravendita.
Motivi della decisione
In via pregiudiziale va rilevata la improcedibilità del ricorso per mancato rispetto del termine di 20 giorni previsto per il deposito del ricorso ex art. 369 c.p.c. , a decorrere dall’ultima notificazione. Il ricorso è stato notificato a entrambi gli intimati il 24 marzo 2020, nel periodo di sospensione straordinaria per emergenza Covid. I termini processuali hanno ripreso a decorrere il 12.5.2020. Il ricorso, pertanto, avrebbe dovuto essere depositato entro il 1°.6.2020, mentre parte ricorrente ha iscritto il procedimento il 3.6.2020.
L’omesso deposito del ricorso per cassazione nel termine stabilito dall’art. 369 cod. proc. civ. ne comporta l’improcedibilità, rilevabile anche di ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente, atteso che il principio -sancito dall’art. 156 cod. proc. civ.- di non rilevabilità della nullità di un atto per avvenuto raggiungimento dello scopo attiene esclusivamente alle ipotesi di inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate disposizioni (Sez. U, Sentenza n. 11003 del 12/05/2006; Cass. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 12894 del 24/05/2013; Cass. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 34916 del 17/11/2021).
Conclusivamente il ricorso va dichiarato improcedibile, con assorbimento di ogni altra questione, e con ogni conseguenza in ordine alle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore di ciascuna parte controricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 3 .200,00, di cui € 3 .000,00 per onorari,
oltre a spese generali e accessori di legge, in favore di ciascuna parte controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, al competente ufficio di merito, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13
Così deciso in Roma, il 11/6/2024