Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2954 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 2954 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/01/2024
AFFITTO AGRARIO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3463/2022 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO , con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME, NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, QUEST’ULTIMA NELLA QUALITA’ DI PROCURATRICE SPECIALE DI COGNOME NOME, COGNOME NOME E COGNOME NOME, TUTTI QUALI EREDI DI NOME O NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO , con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore
-controricorrenti –
Avverso la sentenza n. 1471/2021 della CORTE DI APPELLO DI CATANZARO, depositata il 17 novembre 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
NOME COGNOME ricorre per cassazione, affidandosi a tre motivi, avverso la decisione in epigrafe indicata di rigetto dell’appello dallo stesso ricorrente interposto contro la sentenza del Tribunale di Castrovillari, sezione specializzata agraria, la quale aveva dichiarato risolto, per inadempimento dell’affittuario, il contratto di affitto agrario , avente ad oggetto un fondo rustico ubicato in Terranova di Sibari, intercorso tra il concedente NOME COGNOME e l’affittuario NOME COGNOME e condannato quest’ultimo al rilascio del terreno ed al pagamento dell’importo di euro 24.000, oltre spese di lite;
resistono alla lite, con unitario controricorso, gli eredi di NOME COGNOME, in epigrafe nominativamente indicati, già litisconsorti in detta qualità in ambedue i gradi del giudizio di merito;
Considerato che
è superflua l’illustrazione dei formulati motivi di ricorso, apparendo evidente la improcedibilità dello stesso;
come puntualmente eccepito da parte controricorrente, il ricorso, notificato (a mezzo PEC) il giorno 15 gennaio 2022 (data di consegna della PEC), è stato iscritto a ruolo dal ricorrente soltanto il 9 febbraio 2022, elasso il termine di venti giorni previsto, a pena di improcedibilità, dall’art. 369, primo co mma, cod. proc. civ.;
per fermo indirizzo del giudice della nomofilachia, l’ omesso o tardivo deposito del ricorso per cassazione oltre la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l’ improcedibilità dello stesso, rilevabile anche d ‘ ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente, posto che il principio – sancito dall ‘ art. 156 cod. proc. civ. -di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all ‘ inosservanza
r.g. n. 3463/2022 Cons. est. NOME COGNOME
di forme in senso stretto e non di termini perentori, quale quello in discorso ( ex multis, Cass. 17/11/2021, n. 34916; Cass. 26/10/2017, n. 25453; Cass. 24/05/2013, n. 12894);
il ricorso è dichiarato improcedibile;
il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza;
l ‘oggetto della controversia (concernente un affitto agrario) esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per cui si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione (Cass. 11/10/2017, n. 23912);
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla refusione in favore della parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.500 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione