Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 10388 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 10388 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5464/2021 R.G. proposto da: COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (EMAIL.), giusta procura speciale in calce al ricorso.
-ricorrente
–
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (EMAIL), giusta procura speciale in calce al controricorso.
-c ontroricorrente –
RSA RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE.
–
intimate – avverso la sentenza del Tribunale di Patti n. 547/2020 depositata il 14/10/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/12/2023 dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME.
Rilevato che
Con atto di citazione introduttivo COGNOME NOME ha convenuto innanzi al Giudice di Pace di Sant’Angelo di Brolo la RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME, per sentirli condannare al risarcimento dei danni materiali e non, subiti in occasione del sinistro verificatosi in data 12.9.2008, in Brolo, allorché era stato investito dal veicolo Fiat Uno TARGA_VEICOLO, condotto da COGNOME NOME ed assicurato presso la RAGIONE_SOCIALE
Si costituiva la COGNOME, chiedendo ed ottenendo autorizzazione a chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice, RAGIONE_SOCIALE, e chiedendo altresì il rigetto delle domande di parte attrice e la condanna del COGNOME al risarcimento dei danni subiti dal proprio veicolo.
1.2. Con sentenza n. 92/2012 il Giudice di Pace di Sant’Angelo di Brolo accoglieva la domanda risarcitoria del Lo COGNOME, invece rigettando quella della COGNOME, la quale proponeva appello avanti al Tribunale di Patti.
Con sentenza n. 547/2020 del 14/10/2020 del 18 gennaio 2021, il Tribunale di Patti rigettava l’appello, condannando l’appellante anche ai sensi dell’art. 96 comma 3 c.p.c., oltre che alla rifusione delle spese di lite.
Avverso la sentenza COGNOME NOME propone ora ricorso per Cassazione, affidato ad otto motivi.
Resiste il Lo NOME con controricorso.
Le compagnie assicurative restano intimate.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1, cod. proc. civ.
Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.
La ricorrente ed il resistente hanno depositato memorie illustrative.
Considerato che
Con il primo motivo la ricorrente denuncia ‘Violazione degli articoli 2697 cc., 116 c.p.c., 24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3), 4) e 5) c.p.c. Mancato rispetto dei principi di diritto statuiti dalla Cassazione. Violazione o falsa applicazione di norme di diritto -Nullità della sentenza e del procedimento in primis in quanto basato su prove false – Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, innanzitutto omesso esame di dichiarazioni contrastanti della teste COGNOME nei diversi procedimenti ed omessa valutazione del rapporto parentale’.
Lamenta la palese contraddittorietà delle dichiarazioni rese dalla teste nei vari giudizi civili, penali e stragiudiziali.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ‘Violazione degli articoli 2697 cc., 116 c.p.c., 24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3), 4) e 5) c.p.c. Mancato rispetto dei principi di diritto statuiti dalla Cassazione. Violazione o falsa applicazione di norme di diritto – Nullità della sentenza e del procedimento in primis in quanto basato su prove false – Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, innanzitutto la sussistenza di responsabilità professionale del precedente procuratore raggiunto
da provvedimento disciplinare sospeso per anni oltre che da procedimenti giudiziali, civili e penali, per responsabilità professionale con conseguente violazione del diritto di difesa e del contraddittorio’.
Deduce che le sentenze di primo e secondo grado non hanno tenuto conto, e non solo ai fini della condanna ex art. 96 cod. proc. civ., ma anche ai fini della scoperta della reale verità, che l’istruttoria è stata incompleta per colpa dei professionisti avvocati, che avevano addirittura abbandonato i giudizi intrapresi da essa COGNOME NOME, ad insaputa di quest’ultima, creandole ingenti danni.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ‘Violazione degli articoli 2697 e 2729 cc., 112, 115, 116, 232 c.p.c., 24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3), 4) e 5) c.p.c. Mancato rispetto dei principi di diritto statuiti dalla Cassazione. Violazione o falsa applicazione di norme di diritto -Nullità della sentenza e del procedimento – Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti’.
Lamenta che il giudice di prime cure ed il giudice d’appello non hanno adeguatamente valutato la sottrazione volontaria del Lo COGNOME a rendere l’interrogatorio formale, nella data fissata, in violazione dell’art. 292 cod. proc. civ.
Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ‘Violazione degli articoli 2697 e 2729 cc., 112, 115, 116 c.p.c., 24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3), 4) e 5) c.p.c. Mancato rispetto dei principi di diritto statuiti dalla Cassazione. Violazione o falsa applicazione di norme di diritto – Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Omessa valutazione della relazione peritale e la documentazione, anche fotografica, in atti -Sentenza basata su una prova falsa>>
Lamenta che i giudici del merito hanno omesso di considerare la relazione peritale e la documentazione, anche fotografica, prodotta in atti da essa COGNOME NOME, che sarebbe anche stata confermata dalle relazioni peritali presenti nei vari giudizi, e da cui emergerebbe chiaramente che la strada ove si è verificato il sinistro è stretta e non consente il transito contestuale di due autovetture.
Deduce altresì che il tribunale, in funzione di giudice di appello, si sarebbe limitato a ricopiare la sentenza di primo grado, attribuendo esclusivo rilievo alla deposizione della teste COGNOME, per le cui dichiarazioni mendaci pendeva di un procedimento penale dinanzi al Tribunale di Patti per falsa testimonianza.
5. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia ‘Violazione degli articoli 2697 e 2729 cc., 112, 115, 116 c.p.c., 24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3), 4) e 5) c.p.c. Mancato rispetto dei principi di diritto statuiti dalla Cassazione. Violazione o falsa applicazione di norme di diritto -Nullità della sentenza e del procedimento – Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Omessa valutazione dei danni morali e non patiti dalla NOMEra COGNOME.
Lamenta che nel caso di specie il giudice di appello ha omesso di valutare i danni patiti dalla NOME COGNOME a causa del sinistro, posto che nulla, sul punto, la sentenza impugnata statuisce, nonostante in atti fossero state prodotte la cartella clinica e la documentazione medica della NOME COGNOME.
6. Con il sesto motivo la ricorrente denuncia ‘Violazione degli articoli 2697 e 2729 cc., 112, 115, 116 c.p.c., 24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3), 4) e 5) c.p.c. Omesso esame di test chiave richiesti nel corso del giudizio -Omessa CTU innanzitutto sulla persona della NOMEra COGNOME anche se
richiesta’.
Lamenta che nel caso di specie i soggetti informati sui fatti, in quanto presenti sui luoghi o occorsi poco dopo, non sono stati escussi, sebbene apposita istanza in tal senso, per cui essa esponente non è stata messa nelle condizioni di difendersi ed il Giudice si è basato esclusivamente sulle dichiarazioni dei testi di controparte; neppure è stata espletata la pur richiesta CTU estimativa dei danni.
Con il settimo motivo la ricorrente denuncia ‘Violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3) c.p.c. Illegittima condanna alle spese di giudizio’.
Chiede, ai sensi dell’art. 91 cod. proc. civ., la condanna di controparte alla rifusione delle spese di tutti i gradi di giudizio e di tutte le spese accessorie e/o connesse e, in subordine, nella malaugurata ed inattesa ipotesi di non accoglimento delle richieste avanzate dall’odierno ricorrente, chiede la compensazione delle spese di giudizio ex art. 92 cod. proc. civ.
Con l’ottavo motivo la ricorrente denuncia ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3) c.p.c. Illegittima condanna ai sensi dell’art. 96’
Deduce che la sua condanna in appello, ex art. 96 cod. proc. civ., è ingiusta per tutte le motivazioni che compongono i precedenti motivi, ed anzitutto alla luce delle condotte illecite dei precedenti procuratori, consistenti nella sua omessa o errata difesa nei gradi di merito.
Deduce che siffatta condanna è vieppiù ingiusta, dal momento che il giudice del merito avrebbe dichiarare il concorso di colpa tra le parti nella causazione del sinistro.
Rileva il Collegio in via preliminare che l’impugnata sentenza è stata prodotta con attestazione della sua conformità ‘all’originale digitale estratto dal fascicolo telematico’ del procedimento avanti al Tribunale di Patti, ma non reca nessuna
data di pubblicazione e nessun numero identificativo; neppure contiene la data in cui è stata deliberata.
9.1. Come questa Corte ha di recente avuto modo di affermare, con orientamento cui si intende dare continuità, “È improcedibile il ricorso per cassazione nel caso in cui la sentenza impugnata, redatta in formato digitale, risulti priva dell’attestazione di cancelleria circa l’avvenuta pubblicazione, la relativa data e il conseguente numero di pubblicazione, sia perché i suddetti adempimenti sono gli unici che permettono alla S.C. di controllare se e quando il provvedimento impugnato sia effettivamente venuto ad esistenza, sia perché la produzione di una copia della sentenza incerta nella data e priva del numero identificativo non consente di verificare la tempestività dell’impugnazione, né, in caso di accoglimento del ricorso, di formulare un corretto dispositivo che, coordinato con la motivazione, individui con esattezza il provvedimento cassato” (Cass., 14/09/2023, n. 26597; Cass., 5771/2023; Cass. n. 10180/2023).
Ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ., la produzione della copia autentica della sentenza impugnata (con la relazione di notificazione, se questa sia avvenuta) costituisce condizione di procedibilità del ricorso per cassazione. Deve peraltro trattarsi di una copia che rechi l’attestazione della Cancelleria di avvenuta pubblicazione del provvedimento, nonché la data ed il numero di tale pubblicazione. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa stessa Corte, infatti, la pubblicazione delle sentenze redatte in formato nativo digitale si perfeziona solo «nel momento in cui il sistema informatico provvede, per il tramite del cancelliere, ad attribuire alla sentenza il numero identificativo e la data, poiché è da tale momento che il provvedimento diviene ostensibile agli interessati» (Cass., Sez. 6 – L, Ordinanza n. 2362 del 29/01/2019, Rv. 652618 -01; Sez. 2, Ordinanza n. 24891
del 09/10/2018, Rv. 650663 -01; Sez. 1, Ordinanza n. 21192 del 23/07/2021, non massimata). Ne consegue che, in caso di produzione di una copia del provvedimento impugnato attestata conforme all’originale presente nel fascicolo informatico (ovvero, come nella specie, in caso di produzione di duplicato informatico del provvedimento medesimo), ma priva dell’attestazione di pubblicazione della Cancelleria, nonché della relativa data e del relativo numero, il ricorso per cassazione è da ritenere improcedibile ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ., come del resto già affermato da questa Corte, sulla base di principi di diritto dai quali non si ravvisano motivi per discostarsi (cfr. Cass., Sez. 6 1, Ordinanza n. 29803 del 29/12/2020, in una fattispecie sostanzialmente sovrapponibile alla presente; in senso analogo, con specifico riguardo alla data di pubblicazione non risultante dalla copia del provvedimento prodotta, ma comunque nel senso dell’improcedibilità del ricorso, cfr.: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 14875 del 31/05/2019, nella cui motivazione si chiarisce altresì che «la disposizione dell’art. 16 bis, comma 9 bis, del D.L. 18.10.2010 n. 179, conv. in legge n. 221/2012 -introdotta dall’art. 52, comma 1, lett. a), del D.L. 24.6.2014 n. 90, conv. con mod. in legge 11.8.2014 n. 114 -che stabilisce la equivalenza all’originale delle copie informatiche, anche per immagine, dei provvedimenti del Giudice ‘anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all’originale’» attribuisce «al difensore il potere di certificazione pubblica delle ‘copie analogiche ed anche informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico’ ma non anche la competenza amministrativa riservata al funzionario di Cancelleria relativa alla ‘pubblicazione’ della sentenza»).
9.2. Va infatti osservato che la sentenza (in particolare, quella redatta e depositata in modalità telematica) viene ad esistenza solo dopo la sua pubblicazione e, precisamente, solo
quando le vengono attribuiti dal sistema informatico numero e data di pubblicazione, cioè gli estremi necessari per la sua esatta individuazione. D’altra parte, poi, nel giudizio di legittimità, in base all’espresso disposto di cui all’art. 369 cod. proc. civ., la Corte di cassazione ha certamente l’onere di verificare i suddetti dati esaminando una copia autentica del provvedimento, senza quindi potersi rimettere a quanto semplicemente dichiarato in proposito dalle parti o attestato dai loro difensori (anche se eventualmente in senso concorde), e ciò anche perché non possono sussistere dubbi o incertezze sull’esistenza giuridica e sugli estremi identificativi del provvedimento impugnato oggetto della statuizione di ultima istanza.
Deve quindi concludersi che, per quanto in linea generale sia possibile produrre in giudizio copie o duplicati del provvedimento impugnato estratti dal fascicolo telematico, attestando la conformità del relativo contenuto all’originale contenuto nel predetto fascicolo, ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ. deve comunque trattarsi di copie o duplicati recanti l’attestazione di cancelleria della pubblicazione del provvedimento, con la relativa data e il numero attribuito dal sistema.
In caso contrario sarebbe impossibile per la Corte di cassazione verificare se e quando il provvedimento impugnato sia effettivamente venuto ad esistenza e quale sia il suo numero identificativo; ciò senza contare che la copia prodotta non potrebbe ritenersi effettivamente conforme al provvedimento impugnato (e impugnabile), cioè quello oggetto di avvenuta regolare pubblicazione.
La produzione di una copia della sentenza incerta nella data e priva di numero di pubblicazione non consente, d’altronde, di verificare la tempestività della impugnazione né, in caso si ritenesse il ricorso suscettibile di accoglimento, consente la
formulazione di un corretto dispositivo di accoglimento che, coordinato con la motivazione, deve individuare con esattezza il provvedimento cassato.
9.3. Poiché, nella specie, l’unica copia della sentenza impugnata prodotta (in forma o cartacea), come già precisato, è priva di tali dati, il ricorso non può che essere dichiarato improcedibile, già per questa ragione (Cass., 09/01/2024, n. 817; Cass., 16/01/ 2024, n. 1585; Cass., 30/08/2023, n. 25472).
Aggiungasi, peraltro, che la sentenza prodotta nemmeno reca la data in cui è stata deliberata, per cui è impossibile stabilire se il diritto di impugnazione sia stato esercitato tempestivamente, nel termine breve ex art. 325 cod. proc. civ., per cui anche ne deriva l’inammissibilità del ricorso, la quale va dichiarata in via preliminare rispetto alla ragione di improcedibilità, venendo in rilievo il problema della tempestività dell’impugnazione e non un profilo contenutistico del suo esercizio.
In ogni caso, tutti gli otto motivi di ricorso sono comunque inammissibili, dato il loro contenuto generico ed assertivo, che sostanzialmente mira a sollecitare a questa Corte un riesame del fatto e della prova, invece precluso in sede di legittimità, e dedotti in violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., in quanto afferenti a questioni fattuali ovvero alla prospettata omessa considerazione di risultanze probatorie di cui non si dice se, dove e quando siano state sollevate nei precedenti gradi di merito e, soprattutto, nei motivi di appello, ovvero alla prospettata omessa considerazione di risultanze probatorie delle quali non si specifica né il contenuto né la localizzazione, in relazione al complessivo contesto processuale.
Consolidato orientamento di questa Corte ha ripetutamente avuto modo di affermare che la norma di cui all’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., ponendo come requisito di ammissibilità ‘la
specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda’, richiede la specificazione dell’avvenuta produzione in sede di legittimità, accompagnata dalla doverosa puntualizzazione del luogo all’interno di tali fascicoli, in cui gli atti o documenti evocati sono rinvenibili (v. tra le tante, Cass., 20/04/2022, n. 12631; Cass., 17/01/2014, n. 896; Cass., Sez. Un., 22/05/2012, n. 8077; Cass., Sez. Un., n. 8950 del 2022).
Il Collegio rileva che parte ricorrente non ha assolto all’onere di cui all’art. 366 n. 6 c.p.c. nemmeno alla stregua di quanto ammette il principio di diritto di cui a Cass., Sez. Un., n. 22726 del 2011, secondo cui: <>.
La specifica indicazione degli atti fondanti non risulta assolta nemmeno secondo la modalità di cui al ricordato principio di diritto, non essendosi dichiarato di voler fare riferimento alla presenza nel fascicolo d’ufficio del giudice a quo con correlata
localizzazione in esso.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.700,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza