Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3118 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Data pubblicazione: 12/02/2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 3118 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Oggetto:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Presidente di sezione
NOME
Consigliere rel.
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
NOME COGNOME
Consigliere
BANCA
14/01/2026 CC
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n.25733 R.G. anno 2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE 2 RAGIONE_SOCIALE, di cui è procuratrice RAGIONE_SOCIALE ,
rappresentata e difesa dall’avvocato
NOME COGNOME;
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
contro
ricorrente avverso la sentenza n. 1704/2024 emessa dalla Corte di appello di Bologna il 5 settembre 2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026 dal consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Numero registro generale 25733/2024 Numero sezionale 166/2026 Numero di raccolta generale 3118/2026 Data pubblicazione 12/02/2026
1. ─ Il giudizio approdato avanti alla Corte di legittimità prende le mosse da una opposizione a decreto ingiuntivo promossa da RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto ingiuntivo pronunciato nei loro confronti dal Tribunale di Parma, su ricorso di RAGIONE_SOCIALE Management Bank s.p.a., quale procuratrice di RAGIONE_SOCIALE La vicenda verte sulla cessione a RAGIONE_SOCIALE, da parte di una società, denominata RAGIONE_SOCIALE, di alcuni suoi crediti vantati nei confronti di COGNOME e COGNOME. Queste avevano sollevato eccezione di inadempimento a fronte della mancata consegna, da parte di RAGIONE_SOCIALE, di alcuni impianti.
-Il Tribunale ha accolto l’ opposizione e la Corte di appello di Bologna ha respinto il gravame proposto avverso la sentenza di primo grado.
-Ricorre per cassazione, con tre motivi, RAGIONE_SOCIALE, quale procuratrice di RAGIONE_SOCIALE, subentrata nella titolarità del rapporto controverso. Resiste la società RAGIONE_SOCIALE.
E’ stata formulata, da parte del Consigliere delegato allo spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380 -bis c.p.c.. A fronte di essa, parte ricorrente ha domandato la decisione della causa. Vi sono memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-La proposta ha il tenore che segue.
«RAGIONE_SOCIALE deduce: col primo motivo, violazione, ai sensi dell’art. 360 , n. 5, c.p.c., dell’art. 2697 c.c. in relazione al riparto dell’onere probatorio gravante in capo alle parti ; col secondo, violazione, ai sensi dell’art. 360 n. 5 , c.p.c., degli artt. 2721 ss. c.p.c. in tema di ammissibilità della prova testimoniale; col terzo motivo, violazione ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, violazione degli artt. 1453, 1454, 1455, 1460 e 2697 c.c. in relazione agli artt. 112, 115 e 116 cpc e all’art. 72 l. fall.;
Numero registro generale NUMERO_DOCUMENTO
Numero sezionale 166/2026
Numero di raccolta generale 3118/2026
Data pubblicazione 12/02/2026
«nel ricorso è precisato che la sentenza impugnata è stata notificata il 3 ottobre 2024, ma non risulta depositata la pertinente relata;
«la dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un «fatto processuale», la notificazione della sentenza idoneo a far decorrere il termine «breve» di impugnazione e, quale manifestazione di «autoresponsabilità» della parte, impegna quest’ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo EMAIL), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell’art. 372 c.c. (Cass. Sez. U. 6 luglio 2022, n. 21349);
«la previsione dell’art. 369, comma 2, c.p.c. non consente infatti di distinguere tra il deposito della sentenza impugnata e quello della relazione di notificazione della stessa, con la conseguenza che la mancanza di uno dei due documenti determina l’improcedibilità del ricorso, a meno che il deposito del documento mancante avvenga entro il termine di venti giorni dalla notifica del ricorso per cassazione, o detto documento sia nella disponibilità del giudice perché prodotto dalla controparte o presente nel fascicolo d’ufficio senza che, però, ove tale fascicolo manchi, ancorché richiesto, se ne debba attendere l’acquisizione; detta improcedibilità non sussiste altresì quando il ricorso per cassazione è notificato prima della scadenza dei sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, perdendo rilievo in questo caso la data della notifica del provvedimento impugnato (Cass. 8 novembre 2024, n. 28781; cfr. pure Cass. 29 ottobre 2024, n. 27883 e Cass. 15 luglio 2024, n. 19475);
«considerando che il ricorso risulta essere stato notificato il 29
novembre 2024, dopo la scadenza dei sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, avvenuta il 5 settembre 2024, esso si profila improcedibile».
Il Collegio reputa condivisibili tali argomentazioni.
Non rileva che la parte ricorrente abbia depositato la relata di notificazione con l’istanza di decisione della causa, dal momento che tale deposito è da considerarsi tardivo, dovendosi escludere, sulla scorta dell’insegnamento delle Sezioni Unite, che l’o messo deposito, nel termine di cui all’art. 369 c.p.c. , del messaggio di posta elettronica attestante la ricezione della notificazione della sentenza trovi rimedio in una successiva produzione di tale atto (Cass. Sez. U. 6 luglio 2022, n. 21349, citata della proposta).
– Il ricorso va quindi dichiarato improcedibile.
– Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
Trovano applicazione le statuizioni di cui all’art. 96, comma 3 e comma 4, c.p.c. , giusta l’art. 380 -bis , comma 3, c.p.c..
P.Q.M.
La Corte
dichiara improcedibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; condanna parte ricorrente al pagamento della somma di euro 4.000,00 in favore di parte controricorrente; condanna parte ricorrente al pagamento dell’ulteriore somma di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende; ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Numero registro generale NUMERO_DOCUMENTO
Numero sezionale 166/2026
Numero di raccolta generale 3118/2026
Data pubblicazione 12/02/2026
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione Civile, in data 14 gennaio 2026.
Il Presidente
NOME COGNOME