Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5617 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5617 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso n. 27674/2021 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Rende (Cs), INDIRIZZO, alla INDIRIZZO, in persona del liquidatore e legale rappresentante NOME COGNOME, nonché quest’ultimo in proprio, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, tutti rappresentati e difesi, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’ AVV_NOTAIO NOME COGNOME, con cui elettivamente domiciliano in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Torino, alla INDIRIZZO, rappresentata da RAGIONE_SOCIALE, con sede in Milano, alla INDIRIZZO, in persona del procuratore speciale AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, presso il cui studio elettivamente domicilia in Cosenza, alla INDIRIZZO.
-controricorrente –
avverso la SENTENZA, n. cron. 773/2021, emessa dalla CORTE D’APPELLO di CATANZARO il giorno 26/05/2021.
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 24/02/2026 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Con decreto n. 618/2013, il Tribunale di Cosenza ingiunse alla RAGIONE_SOCIALE in liquidazione (debitrice principale), nonché a NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME (fideiussori), il pagamento, in solido tra loro, in favore di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE s.p.a., della somma di € 314.445,90, oltre interessi e spese della procedura monitoria, costituente il saldo debitore, alla data del 20 febbraio 2013, del conto corrente n. 1000/00000/135 (ovvero 00693/1000/135) acceso dalla prima società l’8 maggio 2009 .
L’opposizione promossa dagli ingiunti, ex art. 645 cod. proc. civ., avverso quel decreto -mediante la quale fu dedotto che il contratto di conto corrente originario era stato sottoscritto dalla RAGIONE_SOCIALE, in data anteriore all’anno 2000; che lo stesso era stato ceduto, uni tamente ad altri rapporti passivi ed attivi, alla RAGIONE_SOCIALE, talché il contratto prodotto da RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE non poteva essere considerato quale titolo originario del rapporto dedotto in giudizio; che la banca aveva applicato e preteso interessi anatocistici ed addebitato somme non dovute e contrattualmente mai pattuite, quali spese a vario titolo e commissioni di massimo scoperto, di cui chiedevano l’epurazione; che la banca medesima doveva considerarsi decaduta dalla possibilità di far valere la fideiussione, per essere venuta meno ai doveri di corretta informativa e tutela della posizione dei garanti ex art. 1956 cod. civ. -fu respinta dal medesimo tribunale con sentenza del 17 febbraio 2017, n. 337.
Analogo esito negativo ebbe il gravame dagli stessi proposto contro quella decisione, rigettato dall’adita Corte di appello di Catanzaro con
sentenza del 26 maggio 2021, n. 773, resa nel contraddittorio con RAGIONE_SOCIALE
Per quanto qui di residuo interesse, quella corte ritenne che: i ) la banca aveva pienamente ottemperato agli oneri probatori previsti dall’art. 2967 cod. civ., di dare dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto di credito fatto valere in giudizio, nell’ambito della procedura monitoria e, quindi, anche di correttezza in tema della pronuncia gravata. Precisò, in proposito, che « il saldo negativo debitorio complessivo nella specie azionato in sede monitoria trovava distintamente titolo, per un verso, nel rapporto bancario intercorso, dal 2009 in poi, tra il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE con la società appellante di cui, attraverso la più volte richiamata documentazione esibita in prime cure dalla banca, era possibile ricostruire tutte le movimentazioni e, per l’altro ve rso, quanto all’importo in contestazione di € 294.167,89, oggetto di annotazione a debito a carico della correntista medesima e parimenti concorrente al calcolo del saldo finale, siccome rinveniente da pregresso rapporto intercorso tra la citata banca ed altro soggetto, nella intervenuta cessione del ramo di azienda da parte di quest’ultimo in favore della società appellante, in forza della quale si era venuto a realizzare un fenomeno successorio in tutti i rapporti, sia attivi che passivi, già facenti capo al primo e riconducibili all’ambito di attività ceduto. Tanto precisato, , ben si poteva ritenere sufficiente la prova della qualità della RAGIONE_SOCIALE di soggetto subentrato nella posizione debitoria della RAGIONE_SOCIALE acquisita attraverso la documentazione versata in atti e relativa alla richiesta avanzata dalla RAGIONE_SOCIALE all’Istituto bancario suddetto in data 3-2-2009 di volturazione, a favore della RAGIONE_SOCIALE, dei rapporti in essere con questo in virtù delle intervenute cessioni di rami di azienda giusta conformi rogiti notarili per notar AVV_NOTAIO di Cosenza, cessione, quest’ultima, pacifica in atti e della quale, peraltro, neppure la società odierna appellante risulta avere mai contestato in giudizio l’esistenza »; ii ) sarebbe stato onere della corr entista provare l’esistenza di elementi volti ad infirmare il saldo iniziale negativo. Tuttavia, le istanze istruttorie formulate da quest’ultima, per la prima volta, in appello erano da ritenersi inammissibili, ex art. 345 cod. proc. civ., nemmeno essendo stata
dimostrata l’impossibilità di proporli prima per causa ad essa non imputabile; iii ) la domanda di decadenza dalle fideiussioni, ex art. 1957 cod. civ., era da considerarsi inammissibile perché formulata per la prima volta in appello; iv ) infine, l’eccezione di liberazione del fideiussore dall’obbligo di garanzia, ex art. 1956 cod. civ., era infondata atteso che, da un lato, era rimasto totalmente indimostrato che la banca fosse a conoscenza del peggioramento delle condizioni economiche della società New RAGIONE_SOCIALE, e dall’altro, perché era rimasta accertata la coesistenza, nella stessa persona, della qualità di socio e di legale rappresentante e di fideiussore della società debitrice principale, e tanto aveva comportato la consapevolezza della situazione patrimoniale e, dunque, aveva sottinteso la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito.
3. Per la cassazione di questa sentenza, RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso affidato a cinque motivi. Ha resistito, con controricorso, Intesa Sanpaolo s.p.a., quale incorporante di RAGIONE_SOCIALE e rappresentata da RAGIONE_SOCIALE Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente, in estrema sintesi:
I) « Nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 176 c.p.c. e dell’art. 134 c.p.c., in relazione al numero 4 dell’art. 360, comma 1, c.p.c. ». Si lamenta la mancata comunicazione dell’ordinanza con cui la corte distrettuale, nella camera di consiglio del 12 maggio 2020, aveva introitato la causa in decisione;
II) « Violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. con riferimento al rigetto dell’eccezione di liberazione dei fideiussori ex art. 1956 c.c. ». Si contestano le argomentazioni con cui la corte territoriale ha disatteso l’eccezione di liberazione dei fideiussori dalla garanzia, ex art. 1956 cod. civ. Si rappresenta che solo NOME COGNOME risultava essere detentore di una quota minima (2%) della RAGIONE_SOCIALE in
liquidazione, mentre gli altri fideiussori erano ad essa estranei e mai avevano posseduto sue quote sociali;
III) « Falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e violazione dell’art. 2558 c.c. con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver la Corte di Appello frainteso il criterio di ripartizione della prova nel credito preteso dalla Banca ». Viene censurata la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto correttamente quantificato il credito, preteso dalla banca, nella misura di € 314.445,90. Si chiede a questa Corte di « chiarire se sia lecito, alla Banca che agisca giudizialmente in veste di attrice contro il cliente cessionario di azienda o anche di ramo di azienda, ricomprendente debiti e crediti dell’azienda o del ramo di azienda e quindi succeduta nel rapporto originario di debito, dare prova parziale del credito, solo con riferimento al periodo maturato dopo la cessione oppure se, al contrario, debba dare prova del credito nella sua interezza e comunque a far data dalla data originaria del primigenio rapporto »;
IV) « Nullità della garanzia, ed eccepibilità della stessa anche in appello violazione di norme di diritto dell’art. 1421 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. ». Muovendo dalla premessa che « i fideiussori, in sede di appello, hanno dedotto, per la prima volta, la nullità delle fideiussioni prestate a garanzia dell’operazione bancaria (cd. fideiussioni omnibus) , conformi allo schema predisposto dall’RAGIONE_SOCIALE e segnatamente del provvedimento n. 55 del maggio 2005 della Banca d’Italia », si sostiene che « i fideiussori non sono incorsi in nessuna decadenza, poiché la nullità de qua, ancorché eccepita per la prima volta in sede di appello, deve essere ritenuta ammissibile, in conformità a quanto disciplinato dall’art. 1421 del codice civile e dall’art. 345, comma 2, c.p.c., e all’interpretazione autorevole e, più recente, della giurisprudenza di merito, nonché di legittimità, che ne consente finanche la rilevazione d’ufficio anche in sede di legittimità »;
V) « Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, degli artt. 1956 e 1957 c.c. e dell’art. 2 della legge n. 287/1990, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. ». Si Si chiede a questa Corte di dichiarare applicabili « le statuizioni di cui all’art. 1957 c.c. con conseguente decadenza delle
fideiussioni prestate dai sigg. COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME per nullità assoluta dello schema contrattuale e comunque, per decorso inutile del termine semestrale previsto dalla norma in menzione ».
Ancora prima di procedere all ‘esame di tali motivi, va rilevato, in via pregiudiziale, che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
La parte ricorrente, infatti, pur affermando che la sentenza della Corte di appello di Catanzaro n. 773/2021, oggi impugnata, è stata notificata ‘ telematicamente ‘ in data 27 luglio 2021 ( cfr . pag. 2 del ricorso), non ha depositato copia della corrispondente relazione di notificazione, come imposto, invece, dall’art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ. Nel fascicolo di ufficio (ed in quello dei ricorrenti in esso ricompreso), invero, si rinviene esclusivamente ( cfr . documento recante il numero 1 degli allegati al ricorso, consistente nel file nominato ‘ COGNOME.pdf.p7m. Copia provvedimento. Provvedimento impugnato ‘ ) la copia autentica della menzionata sentenza, non corredata, però, dalle ricevute attestanti il messaggio di suo concreto invio per la notificazione in via telematica, né della corrispondete ricezione di quest’ultimo, vale a dire l’avvenuta consegna, o meno, del medesimo messaggio nella casella di destinazione del destinatario. In altri termini, quel documento non dimostra l’avvenuta effettiva notificazione della sentenza de qua in data 27 luglio 2021.
2.1. Giova ricordare, allora, che, come ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte ( cfr . Cass., SU, n. 21349 del 2022, cui fa rinvio anche la successiva Cass. n. 27313 del 2024, pronunciatasi su questione assolutamente identica a quella odierna), la dichiarazione, contenuta nel ricorso per cassazione, di avvenuta notificazione della sentenza impugnata attesta un « fatto processuale » – la notificazione della sentenza – idoneo a far decorrere il termine « breve » di impugnazione e, quale manifestazione di « autoresponsabilità » della parte, impegna quest’ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 cod. proc. civ., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei
messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo EMAIL), senza che sia possibile riparare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell’art. 372 cod. civ. ( cfr ., nel medesimo senso, pure nelle rispettive motivazioni, anche la precedente Cass. n. 15832 del 2021 e le più recenti Cass. nn. 14790 e 19475 del 2024; Cass. n. 1389 del 2026).
2.2 . Il difetto di procedibilità, poi, deve essere rilevato d’ufficio, né può essere sanato dalla mancata contestazione ad opera della/e della parte/i controricorrente/i, perché l’improcedibilità trova la sua ragione nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo di una parte che ostacola la stessa sequenza di avvio di un determinato processo ( cfr . Cass., SU, n. 9005 del 2009; Cass., SU, n. 10648 del 2017; Cass., SU, n. 21349 del 2022; Cass. nn. 17014, 19475 e 27313 del 2024), sicché nessun valore può assumere, al fine di escluderla, l’eventuale comportamento di non contestazione di un’altra parte. Chiarissima, in tal senso, è l’affermazione di Cass., SU, n. 21349 del 2022, laddove spiega che « Non può condividersi l’affermazione, contenuta nell’ordinanza interlocutoria, secondo cui la sanzione dell’improcedibilità sarebbe inapplicabile quando “la controparte (controricorrente) che ha notificato il provvedimento di merito impugnato (…) abbia riconosciuto nel giudizio di legittimità la data in cui l’adempimento è stato da lei stessa curato, rendendo in tal modo inutile ogni accertamento dell’ufficio al riguardo” . Ed infatti, il ricorrente che, pur dichiarando che la sentenza impugnata è stata notificata in una certa data, depositi la copia autentica della stessa omettendo di depositare la relata della notifica, incorre nella sanzione dell’improcedibilità, trattandosi di omissione che impedisce alla Suprema Corte la verifica – a tutela dell’esigenza pubblicistica del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, a nulla valendo la non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente, ovvero il mero reperimento di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga, in ipotesi, la tempestività dell’impugnazione ( ex plurimis, Cass. 3466 del 2020, n. 9987 del 2016, n. 9004 del 2009) ».
In altri termini, come sancito dalla già menzionata Cass. n. 27313 del 2024, la previsione di un termine perentorio per il deposito della relata a cura del ricorrente, ex art. 369 cod. proc. civ., o eccezionalmente del controricorrente, ex art. 370, comma 3, cod. proc. civ., è funzionalmente preordinata all’immediato e diretto riscontro, da parte del giudicante, dell’ordinato svolgersi del giudizio di legittimità mediante la verifica d’ufficio della tempestività dell’impugnazione e del conseguente formarsi del giudicato: tanto giustifica la già spiegata efficacia sanzionatoria della declaratoria di improcedibilità.
È stato insegnato pure che essa è compatibile con il diritto di accesso al giudice se configurata nelle fasi di impugnazione, risolvendosi, altrimenti, in una non ragionevole compromissione del diritto di difesa e che la selezione delle impugnazioni da scrutinare nel merito va perciò compiuta se i termini fissati dal legislatore per la sequenza procedimentale siano stati rispettati ( cfr . Cass., SU, n. 10648 del 2017; Cass. n. 27313 del 2024). Infatti, consentire il recupero della omissione mediante la produzione a tempo indeterminato con lo strumento di cui all’art. 372 cod. proc. civ. vanificherebbe il senso del duplice adempimento nel meccanismo processuale che è anche quello di selezionare tempestivamente i ricorsi ai fini della scelta del rito processuale di legittimità più consono ( cfr. in senso sostanzialmente conforme, la recente Cass. n. 1389 del 2026).
Va rimarcato, inoltre, che, giusta Cass. n. 19475 del 2024 (cui rinvia anche Cass. n. 27313 del 2024), « In tema di giudizio di cassazione, l’omessa produzione della relata di notifica della sentenza impugnata comporta l’improcedibilità del ricorso ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. e tale sanzione non contrasta con gli artt. 24 e 111 Cost. e 6 CEDU, trattandosi di un adempimento preliminare, tutt’altro che oneroso e complesso, che non mette in discussione il diritto alla difesa ed al giusto processo, essendo finalizzato a verificare, nell’interesse pubblico, il passaggio in giudicato della decisione di merito ed a selezionare la procedura più adeguata alla definizione della controversia ».
2.3. La già più volte citata Cass. n. 27313 del 2024 ha puntualizzato, altresì, che « A queste conclusioni non possono ritenersi di ostacolo il principio sancito da Cass., SU, n. 22438 del 2018 (‘Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo EMAIL, senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1bis e 1ter , della l. n. 53 del 1994 o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l’improcedibilità ove il controricorrente -anche tardivamente costituitosi -depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all’originale notificatogli ex art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005. Viceversa, ove il destinatario della notificazione a mezzo PEC del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato -così come nel caso in cui non tutti i destinatari della notifica depositino controricorso -ovvero disconosca la conformità all’originale della copia analogica non autenticata del ricorso tempestivamente depositata, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità sarà onere del ricorrente depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica sino all’udienza di discussione o all’adunanza in camera di consiglio») e quelli enunciati da Cass., SU, n. 8312 del 2019 («1. Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica della decisione impugnata predisposta in originale telematico e notificata a mezzo EMAIL priva di attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1bis e 1ter , della legge n. 53 del 1994 oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non comporta l’applicazione della sanzione dell’improcedibilità ove l’unico controricorrente o uno dei controricorrenti -anche in caso di tardiva costituzione -depositi copia analogica della decisione stessa ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all’originale notificatogli ex art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005. Invece, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità, il ricorrente ha l’onere di depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica sino all’udienza di discussione o all’adunanza in camera di consiglio
nell’ipotesi in cui l’unico destinatario della notificazione del ricorso rimanga soltanto intimato -oppure tali rimangano alcuni o anche uno solo tra i molteplici destinatari della notifica del ricorso -oppure comunque il/i controricorrente/i disconosca/no la conformità all’originale della copia analogica non autenticata della decisione tempestivamente depositata; 2. I medesimi principi si applicano all’ipotesi di tempestivo deposito della copia della relata della notificazione telematica della decisione impugnata -e del corrispondente messaggio PEC con annesse ricevute -senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1bis e 1ter , della legge n. 53 del 1994 oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa; 3. Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica della decisione impugnata redatta in formato elettronico e firmata digitalmente -e necessariamente inserita nel fascicolo informatico -senza attestazione di conformità del difensore ex art. 16bis , comma 9bis , d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non comporta l’applicazione della sanzione dell’improcedibilità ove l’unico controricorrente o uno dei controricorrenti -anche in caso di tardiva costituzione -depositi copia analogica della decisione stessa ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all’originale della decisione stessa. Mentre se alcune o tutte le controparti rimangono intimate o comunque depositino controricorso ma disconoscano la conformità all’originale della copia analogica non autenticata della decisione tempestivamente depositata il ricorrente, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità, ha l’onere di depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica della decisione impugnata sino all’udienza di discussione o all’adunanza in camera di consiglio; 4. Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica della decisione impugnata sottoscritta con firma autografa ed inserita nel fascicolo informatico senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1bis e 1ter , della legge n. 53 del 1994 oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non comporta l’applicazione della sanzione
dell’improcedibilità ove l’unico controricorrente o uno dei controricorrenti -anche in caso di tardiva costituzione -depositi copia analogica della decisione stessa ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all’originale della decisione stessa. Mentre se alcune o tutte le controparti rimangono intimate o comunque depositino controricorso ma disconoscano la conformità all’originale della copia analogica non autenticata della decisione tempestivamente depositata il ricorrente, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità, ha l’onere di depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica della decisione impugnata sino all’udienza di discussione o all’adunanza in camera di consiglio») …». Ad avviso della pronuncia in esame, infatti, « si tratta di principi chiaramente dettati per fattispecie specifiche (e diverse da quella oggi in esame) e non estendibili al di fuori di essi ».
2.4. La copia della menzionata sentenza della Corte di appello di Catanzaro n. 773/2021, munita della corrispondente (e completa) relata di sua notificazione, poi, neppure è nella disponibilità di questa Corte perché prodotta dalla parte controricorrente (tanto non essendo accaduto) e ciò preclude anche la possibilità di ritenere che, malgrado l’omessa produzione da parte dei ricorrenti , l’avvio della sequenza procedimentale non sia stato comunque impedito, né apprezzabilmente ritardato ( cfr . SU, n. 10648 del 2017; Cass. n. 27313 del 2024).
La medesima copia neppure può essere in possesso dell’ufficio perché presente nel fascicolo trasmesso dal giudice di appello ( cfr . Cass., SU n. 10648 del 2017), atteso che, nella specie, non era previsto, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione, un obbligo di comunicazione del provvedimento (come nel caso di cui all’ordinanza ex art. 348ter cod. proc. civ.), né di sua notificazione da parte della cancelleria ( cfr . Cass. n. 17014 del 2024). Solo in tali ipotesi, nelle quali la legge anche implicitamente ricollega la decorrenza del termine per impugnare al compimento di attività doverose della cancelleria, sub specie di comunicazione ovvero di notificazione, salvo diversa e specifica disposizione di legge (che imponga alla cancelleria di allegare al fascicolo d’ufficio la copia notificata dalla parte della
sentenza impugnata), è previsto o possibile che resti traccia degli adempimenti a cura della cancelleria, cioè della comunicazione e notifica della sentenza, nel fascicolo d’ufficio, sicché ben potrebbe la trasmissione avvenuta in adempimento della richies ta di cui all’art. 369 cod. proc. civ. supplire alla negligenza della parte ricorrente. Al di fuori di esse, invece, laddove la notificazione della sentenza, idonea a far decorrere il termine breve, sia frutto di una successiva ed autonoma iniziativa della parte interessata ad abbreviare i tempi di formazione del giudicato, non è previsto che nel fascicolo d’ufficio (nel quale sono inseriti i soli atti indicati nell’art. 168 cod. proc. civ.) debba inserirsi copia della relata di notifica, trattandosi evidentemente di attività che non avviene su iniziativa dell’ufficio e che interviene in un momento successivo alla definizione del giudizio, non sussistendo un diritto delle parti a provvedere ad ulteriori inserimenti di atti nel fascicolo nei tempi dalle stesse liberamente decisi, al di fuori delle ipotesi espressamente contemplate dal legislatore ( cfr ., in termini, Cass. n. 21386 del 2017. In senso conforme, si vedano anche Cass. n. 14360 del 2021, Cass., SU, n. 21349 del 2022 e Cass. n. 27313 del 2024). Perché la sanzione dell’improcedibilità sia evitata, quindi, non è sufficiente, che il documento (la relata di notifica ad istanza di parte) sia materialmente presente nel fascicolo d’ufficio (di cui il ricorrente abbia chiesto la trasmissione) per esservi stato materialmente inserito dalla parte interessata nei tempi dalla stessa determinati.
2.5. Fermo quanto precede, poiché, nella specie, la notifica del ricorso è avvenuta in data 26 ottobre 2021 (martedì ), l’improcedibilità dello stesso nemmeno può essere scongiurata in riferimento alla data della pubblicazione della sentenza impugnata (26 maggio 2021), come stabilito dalla giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte secondo cui, pur in difetto della produzione della relata di notificazione, il ricorso per cassazione deve ugualmente ritenersi procedibile ove risulti che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno (nella specie da individuarsi nella giornata di lunedì 26 luglio 2021) dalla pubblicazione della sentenza, perché in tal caso è comunque consentito al giudice dell’impugnazione, fin dal momento del deposito del ricorso ed in riferimento
alla sola data di pubblicazione della decisione impugnata, verificare e ritenere la tempestività in relazione al termine di cui all’art. 325, comma 2, cod. proc. civ. ( cfr . Cass. n. 11386 del 2019; Cass. nn. 17014 e 27313 del 2024).
2.6. Resta da dire che: i ) la declaratoria di improcedibilità del ricorso, in fattispecie analoghe, costituisce indirizzo ermeneutico di questa Corte ormai ampiamente consolidatosi ( cfr. , tra le più recenti, Cas. nn. 31345, 31622, 31686, 31714 e 31767 del 2025; Cass. nn. 3739 e 3990 del 2026); ii ) la improcedibilità della odierna impugnazione può essere rilevata d’ufficio senza necessità di stimolare il contraddittorio, perché il divieto di porre a fondamento della decisione una questione non sottoposta al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative ai requisiti di procedibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una violazione dell’art. 6, § 1, della CEDU, il quale – nell’interpretazione data dalla Corte Europea – ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato su questioni di rito che la parte, con una minima diligenza, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi ( cfr . in senso analogo, sebbene con riferimento al rilievo della tardività della impugnazione, Cass. n. 7356 del 2022. In senso sostanzialmente conforme, cfr . pure Cass. n. 6218 del 2019 e Cass. n. 27313 del 2024).
3. In conclusione, il ricorso di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME deve essere dichiarato improcedibile, restando a loro carico, in via solidale, le spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla costituitasi controricorrente, altresì dandosi atto -in assenza di ogni discrezionalità al riguardo ( cfr . Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 -che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/02, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei medesimi ricorrenti, in solido tra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il loro ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art.
13, se dovuto, mentre « spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento ».
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara improcedibile il ricorso di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME e li condanna, in solido tra loro, al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla costituitasi controricorrente, liquidate in complessivi € 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei medesimi ricorrenti, in solido tra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il loro ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 24 febbraio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME