Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31186 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 31186 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 28/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso 19465-2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
COGNOME NOME;
– intimato – avverso la sentenza n. 224/2024 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 01/07/2024 R.G.N. 256/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
01/10/2025 dal AVV_NOTAIO. COGNOME.
Oggetto
Improcedibilità
ricorso per cassazione
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud 01/10/2025
CC
RILEVATO CHE
la società RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 224/2024, pubblicata l’1.7.2024 e notificata il 9.7.2024, con la quale era stato rigettato il suo appello avverso sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno che l’aveva condannata a pagare, nella veste di cessionaria ex art. 2112 c.c. della RAGIONE_SOCIALE, la somma di € 25.505,38, oltre accessori e spese di lite, a titolo di TFR in favore del dipendente ceduto COGNOME NOME;
per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società con due motivi; ha resistito con controricorso il lavoratore;
la Consigliera delegata ha proposto la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c., rilevando che ‘ non risulta depositata la relata di notifica della sentenza impugnata ‘; che le ‘ Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 21349 del 2022, hanno stabilito che la dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un “fatto processuale” – la notificazione della sentenza – idoneo a far decorrere il termine “breve” di impugnazione e, quale manifestazione di “autoresponsabilità” della parte, impegna quest’ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo EMAIL), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell’art. 372 c.p.c .’, con conseguente ‘ improcedibilità ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., del ricorso
medesimo in caso di mancato deposito, unitamente al ricorso, della relata di notifica, eccetto il caso in cui tale documentazione risulti comunque nella disponibilità del giudice, per essere stata prodotta dal controricorrente nel termine di cui all’art. 370, comma 3, c.p.c., ovvero acquisita – nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato (da cui decorre il termine breve per impugnare ex art. 325 c.p.c.) – mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio (nello stesso senso v. Cass. n. 27883 del 2024) ‘; che ‘ si è ulteriormente precisato che l’improcedibilità del ricorso, per mancato deposito di copia della relata di notifica della sentenza impugnata, nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., determina l’improcedibilità del ricorso rilevabile anche d’ufficio, senza necessità di stimolare il contraddittorio, trattandosi di questione di rito relativa ai requisiti di procedibilità della domanda (v. Cass. n. 27313 del 2024) ‘; che ‘ si è escluso che tale sanzione di improcedibilità del ricorso contrasti con gli artt. 24 e 111 Cost. e con l’art. 6 CEDU, trattandosi di un adempimento preliminare, tutt’altro che oneroso e complesso, che non mette in discussione il diritto alla difesa ed al giusto processo, essendo finalizzato a verificare, nell’interesse pubblico, il passaggio in giudicato della decisione di merito ed a selezionare la procedura più adeguata alla definizione della controversia (v. Cass. n. 19475 del 2024; n. 24724 del 2024) ‘;
4. parte ricorrente ha depositato nei termini istanza per chiedere la decisione ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c., allegando (solo) in tale occasione la relata di notifica della sentenza impugnata; è stato, quindi, instaurato il procedimento in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis.1 c.p.c.; parte
ricorrente ha depositato memoria ; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza.
CONSIDERATO CHE
il ricorso per cassazione è improcedibile;
parte ricorrente ha depositato, unitamente all’istanza di decisione ex art. 380-bis c.p.c., la relazione di notificazione della sentenza impugnata, che non era stata depositata unitamente al ricorso per cassazione;
osserva il Collegio che le uniche condizioni alle quali la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. S.U. n. 10648/2017, nonché Cass. n. 27883/2024, cui il Collegio intende specificamente dare continuità, e n. 24199/2025) ha ricollegato l’esclusione dell’applicabilità della sanzione dell’improcedibilità sancita dall’art. 369 c.p.c., in relazione alla mancata produzione, da parte del ricorrente, della relazione di notificazione della sentenza impugnata, devono ritenersi limitate ai soli casi in cui la relazione di notificazione della sentenza impugnata sia stata comunque acquisita a seguito della trasmissione del fascicolo d’ufficio (previo tempestivo deposito della corrispondente istanza avanzata dal ricorrente), ovvero a seguito dell’eventuale costituzione della parte controricorrente; si tratta di limitate eccezioni alla disciplina processuale (cfr. art. 369 c.p.c.) che questa Corte ha ritenuto di dover dedurre in forza di specifiche ragioni di ordine sistematico; a tale riguardo, le Sezioni unite di questa Corte hanno rimarcato come la mancata produzione, nei termini, della sentenza impugnata o la mancata prova (mediante la relata di notifica) della tempestività del ricorso per cassazione non sono giustificabili, e che consentire il recupero dell’omissione mediante la produzione a tempo indeterminato con lo
strumento di cui all’art. 372 c.p.c. vanificherebbe il senso del duplice adempimento nel meccanismo processuale;
4. nella specie, avendo l’odierna ricorrente incontestatamente (e ingiustificatamente) trascurato l’assolvimento dell’onere di deposito imposto dall’art. 369 c.p.c., senza che l’acquisizione della relazione di notificazione della sentenza impugnata sia stata acquisita per impulso della controparte, o a seguito della trasmissione del fascicolo d’ufficio, deve escludersi il ricorso delle condizioni per dar luogo alla disapplicazione della sanzione dell’improcedibilità del ricorso prevista dall’art. 369 c.p.c.;
5. pertanto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, con spese che seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo, da distrarsi in favore del difensore di parte controricorrente dichiaratosi antistatario;
6. considerato che la trattazione del ricorso è stata chiesta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. a seguito di proposta di definizione anticipata e che il giudizio viene definito in conformità alla proposta, occorre applicare l’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., come previsto dal comma quarto del citato art. 380bis c.p.c. (cfr . Cass. S.U. n. 10955/2024), non ravvisando il Collegio ragioni per discostarsi nella specie dalla suddetta previsione legale (cfr. Cass. S.U. n. 36069/2023);
7. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 5.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge, da distrarsi.
Condanna parte ricorrente al pagamento in favore di controparte della somma di € 2.500 ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.
Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 2.500 ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 1° ottobre 2025.
La Presidente dott.ssa NOME COGNOME