Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34781 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34781 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 744/2022 R.G. proposto da :
COGNOME rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME unitamente all’avvocato COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME
-controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO FIRENZE n. 2036/2021 depositata il 21/10/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che
la società RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME titolare dell’impresa individuale RAGIONE_SOCIALE ottenevano dal Tribunale di Firenze un decreto ingiuntivo nei confronti di NOME COGNOME per il pagamento di 810.000,00 euro ciascuno, oltre IVA e accessori, a titolo di diritti di provvigione per mediazione in un’operazione di acquisizione del capitale sociale di una società a sua volta proprietaria di un complesso immobiliare;
avverso il monito l’ingiunto proponeva opposizione eccependo l’inefficacia del decreto stesso per tardiva notifica e, nel merito, l’insussistenza dei presupposti della pretesa creditoria;
gli opposti, costituendosi, eccepivano la tardività dell’opposizione, disattesa dal Tribunale con pronuncia confermata dalla Corte di appello secondo cui, in particolare:
-la notifica del decreto ingiuntivo era stata effettuata da Ufficiale giudiziario secondo l’art. 148 del codice di procedura civile del Principato di Monaco, applicato in forza della legge n. 42 del 1981 di ratifica Convenzione di settore adottata a L’Aja il 15 novembre 1965, presso il luogo di residenza del destinatario, con perfezionamento al momento della spedizione della prevista raccomandata: dal che la tardività dell’opposizione, senza che risultassero ragioni fondanti quella ai sensi dell’art. 650, cod. proc. civ.;
-il termine per l’opposizione era stato ridotto a 50 giorni con il decreto ingiuntivo, sia pure senza che risultasse richiesta nel ricorso né specifica motivazione nel provvedimento, non potendo però ipotizzarsi alcuna abnormità e non prevista nullità, in ogni caso sanata dalla mancata deduzione del preteso vizio con la prima difesa;
avverso questa decisione ricorre, sulla base di due motivi, NOME COGNOME
resistono con controricorso la società RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME titolare dell’impresa individuale RAGIONE_SOCIALE; le parti hanno depositato memorie;
Rilevato che
con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 140, cod. proc. civ., e dell’art. 148, codice di procedura civile del Principato di Monaco, poiché la Corte di appello avrebbe errato obliterando i principî espressi dalla sentenza n. 3 del 2010 della Corte costituzionale, e pertanto ritendo perfezionata la notifica con la spedizione della raccomandata e non con il decorso di ulteriori dieci giorni, essenziali alla ragionevole e corretta esplicazione del diritto di difesa;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 641 e 157, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato escludendo la nullità della riduzione dei termini per l’opposizione, pur non richiesta né in alcun modo motivata, e di conseguenza non applicando il termine ordinario di sessanta giorni, in riferimento al quale l’opposizione medesima avrebbe dovuto esser valutata tempestiva, senza che la mancata deduzione del vizio, con quest’ultima, potesse comportare una sanatoria, operante rispetto alle forme ma non ai termini;
le parti hanno depositato memorie;
Considerato che
preliminarmente, deve rilevarsi che, in memoria, parte controricorrente ha sollevato eccezione d’improcedibilità per mancata produzione, ad opera della parte ricorrente, della relata di notifica della sentenza impugnata, pubblicata il 21 ottobre 2021, e indicata, dalla stessa parte istante, come notificata il 27 ottobre 2021;
il ricorso è stato notificato il 27 settembre 2021, sicché non sarebbe tempestivo a far data dalla pubblicazione della sentenza gravata, con conseguente decisività della relata in parola, di cui non vi è traccia negli atti, sia cartacei che telematici, di entrambe le parti, e che in particolare parte ricorrente non elenca specificatamente tra le proprie produzioni;
ne consegue l’improcedibilità ai sensi dell’art. 369, n. 2, cod. proc. civ. (cfr., da ultimo, sulla compatibilità di tale previsione normativa con l’art. 6, C.E.D.U., Cass., 16/09/2024, n. 24724);
spese secondo soccombenza;
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 12.200,00, di cui euro 12.000,00 per onorari, oltre a spese forfettarie e accessori di legge, in favore dei controricorrenti.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, al competente ufficio di merito, da parte ricorrente, se dovuto e nella misura dovuta, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 21/10/2024