Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4640 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 4640 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/03/2026
Oggetto: spese processuali
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
Ud. 09/10/2025 CC
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4362/2023 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore ed elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che lo rappresenta e difende
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata – avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO ROMA n. 5358/2022 depositata il 17/08/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 09/10/ 2025 dal AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 5358/2022, pubblicata in data 17 agosto 2022, la Corte d’appello di Roma, nella contumacia dell’appellata RAGIONE_SOCIALE, ha respinto l’appello proposto dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 2182/2014, del 19 dicembre 2014, gravando lo stesso appellante delle spese di lite.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma ricorre il RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE.
È rimasta intimata RAGIONE_SOCIALE
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1, c.p.c.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’unico motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., per aver la Corte territoriale condannato l’odierna ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di appello in favore dell’intimata, sebbene questa fosse rimasta contumace.
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
Questa Corte ha costantemente affermato il principio per cui, nella ipotesi in cui il ricorrente abbia allegato espressamente o implicitamente che la sentenza contro cui ricorre gli è stata notificata ai fini del decorso del termine breve di impugnazione, deve ritenersi operante il termine di cui all’art. 325 c.p.c., sorgendo a carico del ricorrente l’onere di depositare, unitamente al ricorso o nei modi di cui all’art. 372, secondo comma, c.p.c., la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notifica-
zione a mezzo EMAIL), entro il termine previsto dall’art. 369, primo comma, c.p.c.
Onere la cui mancata osservanza comporta l’improcedibilità del ricorso, con esclusione sia del caso in cui la notificazione del ricorso risulti effettuata prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato -c.d. ‘prova di resistenza’ sia del caso in cui la relazione di notificazione risulti prodotta dal controricorrente o comunque presente nel fascicolo d’ufficio (Cass. Sez. U – Sentenza n. 10648 del 02/05/2017; Cass. Sez. U Sentenza n. 21349 del 06/07/2022; Cass. Sez. 6 – Ordinanza n. 15832 del 07/06/2021; Cass. Sez. 5 – Sentenza n. 1295 del 19/01/ 2018; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11376 del 11/05/2010; Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 25070 del 10/12/2010).
In particolare, è stato enunciato il principio per cui la previsione dell’art. 369, secondo comma, c.p.c. non consente di distinguere tra il deposito della sentenza impugnata e quello della relazione di notificazione della stessa, con la conseguenza che la mancanza di uno dei due documenti determina l’improcedibilità del ricorso, a meno che -si ripete -ricorra una delle seguenti condizioni: 1) il deposito del documento mancante sia avvenuto entro il termine di venti giorni dalla notifica del ricorso per cassazione; 2) detto documento sia nella disponibilità del giudice perché prodotto dalla controparte o presente nel fascicolo d’ufficio; 3) il ricorso per cassazione risulti notificato prima della scadenza dei sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza (cfr. da ultimo, Cass. Sez. 2 – Ordinanza n. 28781 del 08/ 11/2024; Cass. Sez. 3 – Ordinanza n. 27883 del 29/10/2024; Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 27313 del 22/10/2024; Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 24023 del 07/08/2023).
Nella specie, il ricorrente ha espressamente allegato la circostanza della notifica della decisione impugnata in data 13 dicembre 2023, ed ha provveduto al deposito della copia notificata della sentenza medesima (DOC. 4), ma ha omesso di procedere al deposito della notifica stessa della sentenza, non rinvenendosi né nel documento indicato né in alcuno degli altri allegati al ricorso la notifica vera e propria della sentenza medesima -cioè, nella specie, il messaggio di posta elettronica certificata recante in allegato la sentenza notificata -bensì la sola relata di notifica mediante posta elettronica certificata predisposta dal procuratore avversario in appello.
Poiché la notifica del ricorso risulta avvenuta in data 13 febbraio 2023, e quindi ben oltre il termine di cui all’art. 325 c.p.c. computato con riferimento alla data (17 agosto 2022) di pubblicazione della sentenza impugnata – termine che veniva a scadere il giorno 31 Ottobre 2022 – il ricorso, in applicazione del principio appena richiamato, deve essere dichiarato improcedibile.
Declaratoria di improcedibilità -si aggiunge per completezza -che non si pone in contrasto con l’art. 6 CEDU (cfr. Corte EDU, sentenza del 23 maggio 2024, Patricolo e altri c. Italia ), poiché integra una sanzione adeguata rispetto al fine di assicurare il rapido svolgimento del procedimento dinanzi alla Corte di cassazione, che è preordinato alla verifica della corretta applicazione della legge ed interviene dopo la celebrazione di due gradi di giudizio deputati alla delibazione nel merito della pretesa, e non costituisce impedimento idoneo a compromettere il diritto di accesso a un tribunale (Cass. Sez. 3 Ordinanza n. 24724 del 16/09/2024; Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 19475 del 15/07/2024).
L’accertata improcedibilità del ricorso preclude l’esame del medesimo.
Nulla sulle spese, non essendo avvenuta la costituzione della parte evocata col ricorso.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto” , spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
P. Q. M.
dichiara improcedibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 9 ottobre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME