Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5568 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 5568 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18101/2021 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall ‘ avvocato COGNOME NOME (CF: CODICE_FISCALE)
-Ricorrente –
Contro
COGNOME NOME, NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ avvocato COGNOME NOME (CF: CODICE_FISCALE), che li rappresenta e difende
-Controricorrenti –
nonché contro
COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, IN P.R.L.P.T., COGNOME NOME
–COGNOME – avverso la SENTENZA della CORTE D ‘ APPELLO di ROMA n. 254/2021 depositata il 28/01/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell ‘ 8/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO CHE:
Con atto di intimazione di sfratto per morosità e citazione per convalida NOME COGNOME NOME e NOME COGNOME chiesero la risoluzione del contratto di locazione ad uso commerciale concernente un immobile sito in Terracina (LT), stipulato con COGNOME NOME in data 07/12/2009. Esposero al riguardo che: (i) il canone annuo previsto nel contratto di locazione ammontava ad euro 14.400,00, da pagarsi in rate mensili di 1.200,00 ciascuna; (ii) il conduttore aveva ceduto, unitamente all ‘ affitto dell ‘ azienda di cui era titolare, denominata ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ , il contratto di locazione su indicato alla società RAGIONE_SOCIALE; (iii) il conduttore cedente non aveva provveduto al pagamento di canoni per un importo complessivo 4.900,00, nonchè al pagamento della somma di euro 664,00 relativa ad oneri condominiali, e così complessivamente euro 5.564,00; (iv) il conduttore era inadempiente anche all ‘ obbligazione prevista dall ‘ art. 15 del contratto, per la mancata stipula della polizza fideiussoria a garanzia della regolare corresponsione dei canoni di locazione; (v) dedussero che detti inadempimenti comportavano la risoluzione di diritto del contratto.
All ‘ udienza dell ‘ 11/02/2013 comparivano entrambi gli intimati ed il COGNOME, dopo aver affermato l ‘ avvenuto pagamento dei canoni pregressi per euro 4.000,00, offriva banco iudicis il pagamento di ulteriori euro 3.000,00 a saldo e stralcio, comprensivi di spese legali, ma senza riconoscimento di alcuna ragione, unitamente all ‘ assunzione dell ‘ obbligazione di pagamento degli oneri condominiali.
Con sentenza n. 1076/2016 il Tribunale di Latina dichiarò risolto il contratto di locazione intercorso tra le attrici e COGNOME NOME per grave inadempimento; dichiarò l ‘ opponibilità della risoluzione anche nei confronti della convenuta RAGIONE_SOCIALE, stante la tempestiva contestazione della cessione del contratto effettuata dalle attrici nei termini di cui all ‘ art. 36 l. 392/1978; ordinò ai convenuti COGNOME
NOME e RAGIONE_SOCIALE il rilascio dell ‘ immobile libero da persone e da cose nel termine di giorni 60 dalla notifica della sentenza o dispositivo della stessa.
A fondamento della decisione il giudice di primo grado osservò che, sebbene vi fosse stata la comunicazione di avvenuta cessione dell ‘ attività e di subentro nel contratto di affitto d ‘ azienda, il locatore aveva comunicato tempestivamente al conduttore subentrante la propria opposizione, giustificata dalla morosità dei pregressi canoni e, quindi, restava passivamente legittimato l ‘ originario conduttore ed era stato chiamato anche il subentrante per rendere ad esso opponibile la sentenza.
Dopo aver constatato come risultasse pacifico che la fideiussione non era mai stata stipulata e che il pagamento dei canoni era stato soltanto parziale e ritardato, il giudice precisava che, sebbene il conduttore avesse pagato parte dei canoni con due vaglia dell ‘ 11/01/2013, cioè prima della consegna all ‘ ufficiale giudiziario dell ‘ atto di citazione, di tale pagamento non risultava avesse avvisato il locatore. Inoltre, non era dato sapere quando tale pagamento era giunto al locatore, e comunque nel contratto era espressamente previsto quale metodo di pagamento il bonifico bancario, sicuramente più rapido che non il vaglia ordinario scelto dal convenuto.
In ogni caso, restava l ‘ inadempimento grave (in quanto espressamente convenuto per iscritto) del contratto di fideiussione, come tale anche da solo idoneo a giustificare l ‘ accoglimento della domanda di risoluzione proposta dall ‘ attore. Il giudice riteneva infine che, in pendenza della causa di convalida dello sfratto per morosità, nessuna rilevanza potesse assumere la circostanza che il locatore nelle more avesse accettato il pagamento dei canoni da parte della società RAGIONE_SOCIALE, neppure in via presuntiva.
Avverso la predetta sentenza il COGNOME propose gravame dinanzi alla Corte di Appello di Roma.
Si costituirono le appellate NOME COGNOME e NOME COGNOME chiedendo il rigetto dell ‘ appello.
Si costituì anche l ‘ appellata RAGIONE_SOCIALE, la quale fece presente di essere ormai indifferente agli esiti del giudizio, essendo stata costretta a sottoscrivere un nuovo contratto con le locatrici, a condizioni più onerose.
Con sentenza n. 1076/2016 il Tribunale di Latina rigettò la domanda di RAGIONE_SOCIALE e confermò l ‘ ordinanza ex art. 186 ter c.p.c.
Avverso detta sentenza NOME COGNOME propose gravame dinanzi la Corte d ‘ Appello di Roma.
Con sentenza n. 254/2021, depositata in data 28/01/2021, oggetto di ricorso, la Corte d ‘ Appello di Roma ha rigettato l ‘ appello.
Avverso la predetta sentenza NOME COGNOME propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui NOME COGNOME e NOME COGNOME resistono con controricorso.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ‘ art. 380bis 1 c.p.c.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all ‘ art. 360, 1° co., nn. 3 e 4, c.p.c., ‘ Violazione e falsa applicazione ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all ‘ art. 1455 c.c. ed all ‘ art. 5 legge 392/1978. Nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 c.p.c. per error in iudicando in relazione all ‘ applicazione dell ‘ art. 5 l. 392/1978 ed omessa valutazione gravità inadempimento ex art. 1455 c.c., per omessa valutazione fatti e prove di causa per motivazione contraddittoria illogica ed omissiva in relazione agli artt. 132 2° comma n. 4, 161 e 156 c.p.c. ‘ , lamentando che la Corte territoriale, esaminando congiuntamente il primo e il terzo motivo di gravame, avrebbe sostenuto che entrambi concernessero la mancata prestazione di fideiussione a garanzia, ed in tal modo sarebbe giunta all ‘ errata conclusione che il mancato rilascio della fideiussione, asseritamente
mai richiesta, costituirebbe un inadempimento grave tale da giustificare la risoluzione del contratto.
Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all ‘ art. 360, 1° co., nn. 3 e 4, c.p.c., ‘ Violazione e/o falsa applicazione ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell ‘ art. 1455 c.c., per motivazione illogica e contraddittoria. Nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 c.p.c. in relazione agli artt. 132 2° comma n. 4, 161 e 156 c.p.c. ‘ , lamentando che ‘ non sussistevano i presupposti normativi per la declaratoria di sfratto all ‘ atto dell ‘ intimazione, né tantomeno alla della risoluzione del contratto di cui al dispositivo in sentenza, totalmente contrastante con la rappresentazione di fatto e di diritto, né meno che mai allo stato, laddove l ‘ opponente ha pagato ulteriori euro 3000 banco iudicis, con il che lo stesso ha pagato le somme di euro 4.000,00 + 664,00 + 3.000,00 per un totale di euro 7.664,00, somma del tutto superiore a quelle pure richieste dall ‘ intimato il quale ha aderito nello stesso verbale all ‘ accordo transattivo ‘ (così a p. 11 del ricorso).
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all ‘ art. 360, 1° co., nn. 3, 4 e 5, c.p.c., ‘ Violazione e/o falsa applicazione ex art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. in relazione all ‘ art. 306 c.p.c. per omesso esame del punto relativo alla eccezione di avvenuta estinzione del procedimento per intervenuto pagamento sulla base dell ‘ ottemperamento all ‘ accordo conciliativo sancito nel verbale d ‘ udienza dell ‘ 11.02.2013 ed all ‘ art. 101 c.p.c. per carenza di interesse, per totale ed assoluta omessa valutazione e considerazione di prove documentali e fatti che risultano incontrastabilmente dagli atti di causa, per omessa motivazione in violazione degli artt. 132, 2° comma, n. 4, 156 e 161 c.p.c. ‘ . Il ricorrente denuncia l ‘ omesso esame del punto relativo alla eccezione di avvenuta estinzione del procedimento per intervenuto pagamento sulla base dell ‘ ottemperamento all ‘ accordo conciliativo sancito nel verbale di udienza dell ‘ 11/02/2013.
Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all ‘ art. 360, 1° co., nn. 3 e 4, c.p.c., ‘ Violazione e falsa applicazione ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 1456, 1453 e 1455 c.c. e nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 c.p.c. per omessa, insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione in relazione agli artt. 132, 2° comma, n. 4, 156 e 161 c.p.c. ‘ , dolendosi del fatto che la Corte territoriale abbia ritenuto ‘ non decisivo ‘ il quinto motivo d ‘ appello proposto, ‘ poiché alla luce delle considerazioni fin qui svolte, la pronuncia di risoluzione del contratto trova giustificazione nel grave inadempimento del conduttore, valutato ai sensi dell ‘ art. 1455 c.c. ‘ .
Con il quinto motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all ‘ art. 360, 1° co., nn. 3 e 5, c.p.c., ‘ Violazione e/o falsa applicazione dell ‘ art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c. in relazione all ‘ art. 1453 c.c. ed all ‘ art. 1456 c.c. in riferimento all ‘ eccepita mutatio libelli tra la domanda nel ricorso di sfratto e la domanda della memoria del giudizio di merito successiva al mutamento del rito, per omessa valutazione di un fatto rilevante per il giudizio, per omessa, insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione in relazione agli artt. 132, 2° comma, n. 4, 156 e 161 c.p.c. ‘ , con riferimento alla omessa, illogica e contraddittoria motivazione in relazione alla eccezione del ricorrente relativa alla mutatio libelli tra la domanda nel ricorso di sfratto e la domanda della memoria del giudizio di merito successiva al mutamento del rito.
Il Collegio rileva che il ricorso è improcedibile.
Parte ricorrente, pur avendo espressamente allegato che la sentenza gravata gli è stata notificata a mezzo EMAIL in data 22/04/2021 (p. 1 del ricorso), ha omesso di depositare nei termini di legge la relata di notifica della sentenza gravata.
Per consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di ricorso per cassazione, quando la sentenza impugnata sia stata notificata e il ricorrente abbia depositato la sola copia autentica della stessa priva della relata di notifica, deve applicarsi la sanzione
dell ‘ improcedibilità, ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., a nulla rilevando che il ricorso sia stato notificato nel termine breve decorrente dalla asserita data di notificazione della sentenza, ponendosi la procedibilità come verifica preliminare rispetto alla stessa ammissibilità. Parimenti, il deposito di una ulteriore istanza di trasmissione del fascicolo d ‘ ufficio, con ad essa allegata anche la relata di notifica della sentenza gravata, avvenuto in data successiva alla comunicazione dell ‘ avviso di fissazione dell ‘ udienza camerale non impedisce la menzionata sanzione, atteso che, da un lato, il detto deposito, a tal fine, deve avvenire entro il termine perentorio di cui al primo comma dell ‘ art. 369 c.p.c. e, dall ‘ altro, non è previsto, al di fuori di ipotesi eccezionali, che nel fascicolo d ‘ ufficio debba inserirsi copia della relata di notifica, trattandosi di attività che non avviene su iniziativa dell ‘ ufficio e che interviene in un momento successivo alla definizione del giudizio (cfr., di recente, Cass., sez. I, ord. 25/05/2021, n. 14360; conformi Cass., sez. 6-2, ord. 15/09/2017, n. 21386; Cass., Sez. Un., sent. 02/05/2017, n. 10648; Cass., Sez. Un., sent. 16/04/2009, n. 9005).
La dichiarazione di improcedibilità ex art. 369, 2° comma, n. 2, c.p.c. è esclusa solo ove tale documentazione risulti comunque nella disponibilità del giudice, per essere stata prodotta dal controricorrente nel termine di cui all ‘ art. 370, 3° comma, c.p.c., ovvero acquisita – nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato (da cui decorre il termine breve per impugnare ex art. 325 c.p.c.) – mediante l ‘ istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio (Cass., Sez. Un., sent. 06/07/2022, n. 21349). Ipotesi che non ricorre nel caso di specie.
Il Collegio rileva, altresì, che nella specie il ricorso non supera neppure la c.d. prova di resistenza di cui al consolidato principio di diritto enunciato da Cass. n. 17066 del 2013, essendo stato notificato a mezzo EMAIL in data 21/06/2021, successivamente allo
spirare del sessantesimo giorno (28/03/2021) dalla data di pubblicazione della sentenza (28/01/2021).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso è improcedibile.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo in favore dei controricorrenti, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 4.600,00, oltre agli esborsi, liquidati in euro 200,00, oltre al rimborso spese generali 15% e accessori di legge, in favore dei controricorrenti, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Ai sensi dell ‘ art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall ‘ art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, l ‘ 8 novembre 2023, nella camera di