Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 2646 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 2646 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 12131/2022 proposto da:
COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, domiciliati ex lege in Roma, INDIRIZZO presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi NOME COGNOME (CODICE_FISCALE).
– Ricorrenti –
Contro
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende.
– Controricorrente –
Avverso la sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta n. 506/2021 depositata il 10/12/2021.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 23 gennaio 2024.
Distanze
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Gela, con sentenza n. 207/2015, in accoglimento della domanda di NOME COGNOME -il quale assumeva di essere proprietario di un fondo in Gela (foglio 136, particella ex 71/E) a confine con quello di proprietà di NOME COGNOME che, nel DATA_NASCITA, insieme con il coniuge NOME COGNOME, aveva edificato una costruzione a piano terra che non rispettava la distanza legale dal confine, come accertato dal Pretore di Gela con sentenza n. 59/1988, passata in giudicato, e che successivamente i vicini avevano sopraelevato l’edificio realizzando il primo, il secondo e il terzo piano ha condannato i coniugi COGNOME e COGNOME ad arretrare a distanza legale ( 25 metri dal confine con il fondo di proprietà dell’attore) le porzioni d ell’edificio di loro proprietà poste ai piani primo, secondo e terzo, costruite sopra il piano terreno del medesimo edificio.
Interposto appello da NOME COGNOME e da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, in proprio e quali eredi della sig.ra COGNOME, nel frattempo deceduta, e nel contraddittorio del sig. COGNOME, la Corte d’appello di Caltanissetta, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza di primo grado.
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME ricorrono, con tre motivi, per la cassazione della sentenza d’appello .
NOME COGNOME resiste con controricorso, illustrato da una memoria.
Il ricorso è improcedibile per mancata produzione, da parte dei ricorrenti, della copia autentica della sentenza impugnata munita della relata di notifica (art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ.).
I ricorrenti (cfr. pag. 2 del ricorso) dichiarano che la sentenza d’appello gli è stata notificata in data 11/02/2022 e, quindi, per la disposizione sopra richiamata, dovevano produrre, a pena di improcedibilità, la sentenza munita della relata di notifica.
Ed infatti la dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un ‘ fatto processuale ‘ – la notificazione della sentenza – idoneo a far decorrere il termine ‘ breve ‘ di impugnazione e, quale manifestazione di ‘ autoresponsabilità ‘ della parte, impegna quest ‘ ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l ‘ onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369, cod. proc. civ., copia della sentenza munita della relata di notifica (Sez. U, Sentenza n. 21349 del 06/07/2022, Rv. 665188 – 01).
Non soccorre il principio (cfr. Sez. 6 – 3, ordinanza n. 11386 del 30/04/2019 Rv. 653711; Sez. 6 -3, sentenza n. 17066 del 10/07/2013 Rv. 628539) che esenta dalle formalità di deposito della copia notificata nel solo caso di intervallo, tra pubblicazione della sentenza e notifica del ricorso, inferiore al termine breve, visto che tale intervallo è, nella specie, ben maggiore (sentenza d’appello pubblicata il 10/12/2021 e ricorso notificato il 12/04/2022).
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
A i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro
4.500,00, più euro 200,00, per esborsi, oltre alle spese generali, e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, in data 23 gennaio 2024.