Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5639 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 5639 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16911/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
IMPERIALE ANNUNZIATA, FORTUNATO NOMECOGNOME COGNOMENOME, IMPERIALE COGNOMENOME
– intimati – avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 693/2020 depositata il 14/02/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME esercitava azione di riscatto relativa a fondo, fabbricato ed accessori venduti con atti autenticati nelle firme per notaio NOME (rep. n. 12717 e n. 12716 del 27 luglio 2004), deducendo la violazione del diritto di prelazione alla stessa spettante (in considerazione della sua qualità di conduttrice del compendio venduto, sia quella di proprietaria coltivatrice del fondo limitrofo al medesimo), perpetrato mediante atti ritenuti artatamente precostituiti, diretti ad eludere la prelazione, quali frazionamenti, accatastamenti, scorporo e quant’altro dettagliatamente dedotto in citazione. Rilevava ed eccepiva, in ogni caso, la simulazione relativa al prezzo indicato nelle scritture private impugnate.
L’adito Tribunale di Torre Annunziata rigettava la domanda con sentenza confermata in appello dalla Corte di Napoli con sentenza n. 693/2020.
La soccombente attrice ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di cinque motivi di ricorso.
Le controparti sono rimaste intimate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione degli articoli 158 c.p.c. e 276 c.p.c., incostituzionalità degli articoli 62 72 della legge numero 98 del 2013 in riferimento agli articoli tre, 25, 106, secondo comma, e 111 costituzione.
La censura attiene alla partecipazione del giudice ausiliario al collegio.
1.2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell’articolo 2697 c.c. e dell’articolo 115 c.p.c. nonché in relazione l.n. 590 del 1965 e art. 8 della l.n. 817 del 1971
La ricorrente aveva diritto alla prelazione in quanto l’articolo 7 della l. n. 817 del 1971 estende il diritto previsto dall’art. 8 della l. n. 590 del 1965 anche al confinante.
1.3. Il terzo motivo di ricorso con riferimento all’articolo 115 c.p.c. ha ad oggetto la seguente censura: la ricorrente avrebbe dimostrato la propria qualità di coltivatrice e la sua capacità lavorativa mentre la controparte non aveva contestato tali qualità e, dunque, non era richiesta alcuna prova, vi sarebbe dunque violazione del principio di non contestazione.
1.4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell’articolo 2697 c.c. erroneo rilievo della mancanza di una condizione dell’azione.
1.5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell’art . 6 l. n. 203 del 1982 in riferimento a ll’articolo 115 c.p.c. ; alla legge n. 608 del 1996 ed allegate tabelle; R.D. 1949/40; l. n. 873 del 1970; d.lgs. n. 375 del 1993; art. 2135 c.c.; delibera regionale 882989/00; artt. 2727 e 2729 c.p.c.; artt. 115, 116 e 132 c.p.c.
La ricorrente contesta l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui non è utilizzabile il criterio del fatto notorio né quella della nozione di comune esperienza
Il Collegio, preliminarmente ed in via assorbente rispetto ad ogni altra questione, rileva l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 369 , comma 2, n. 2, cpc.
La parte ricorrente, infatti, pur avendo attestato che la sentenza impugnata, le è stata notificata il 17 febbraio 2020 (v. pag. 1 ricorso) ha però omesso di deposita re ai sensi dell’art. 369 comma 2 n. 2 cpc la relata di notifica della medesima sentenza, incorrendo così inesorabilmente nella prescritta sanzione di improcedibilità.
Nella specie la sentenza munita di relata di notifica non è stata prodotta neanche dalla controparte (che è rimasta intimata), sicché non può trovare applicazione neanche la regola secondo la quale: «deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità, ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., al ricorso per cassazione contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest’ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio» (Sez. U., Sentenza n. 10648 del 2017).
Né, infine, soccorre il principio (cfr. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 11386 del 30/04/2019 Rv. 653711; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013 Rv. 628539) che esenta dalle formalità di deposito della sentenza munita di relata di notifica nel solo caso di intervallo, tra pubblicazione della sentenza e la notifica del ricorso, inferiore al termine breve, considerato che tale intervallo è, nella specie, ben maggiore: il ricorso infatti risulta notificato il 18.6.2020, quindi ben oltre il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza, avvenuta il 14.2.2020 (considerando anche il periodo di sospensione COVID).
Il suddetto principio è stato confermato dalle Sezioni Unite di questa Corte in molteplici occasioni e anche di recente il Supremo
Collegio ha affermato che la dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un “fatto processuale” – la notificazione della sentenza idoneo a far decorrere il termine “breve” di impugnazione e, quale manifestazione di “autoresponsabilità” della parte, impegna quest’ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell’art. 372 c.c. (Sez. U – , Sentenza n. 21349 del 06/07/2022, Rv. 665188 – 01).
Infine deve evidenziarsi che di recente questa Corte ha anche escluso eventuali profili di non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’omessa produzione della relata di notifica della sentenza impugnata e della conseguente improcedibilità del ricorso ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c..
Si è detto, infatti, che tale sanzione non contrasta con gli artt. 24 e 111 Cost. e 6 CEDU, trattandosi di un adempimento preliminare, tutt’altro che oneroso e complesso, che non mette in discussione il diritto alla difesa ed al giusto processo, essendo finalizzato a verificare, nell’interesse pubblico, il passaggio in giudicato della decisione di merito ed a selezionare la procedura più adeguata alla definizione della controversia (Sez. 1, Ordinanza n. 19475 del 15/07/2024, Rv. 671683 – 01).
6. Il ricorso è dunque improcedibile.
Nulla sulle spese, non avendo le altre parti svolto difese in questa sede.
Va dato atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso;
ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione