Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 10276 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 10276 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/04/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1475/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
-intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE RAGIONE_SOCIALE n. 16947/2021 depositata il 28/10/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
1. Nel 2016, RAGIONE_SOCIALE conveniva in giudizio la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, al fine di ottenere la condanna al risarcimento dei danni subiti dall’automobile di NOME COGNOME, in seguito al sinistro avvenuto il 13 maggio 2014.
Esponeva, in particolare, che, avendo subito un tamponamento da parte di un autobus di proprietà della RAGIONE_SOCIALE, la COGNOME domandava in via stragiudiziale alla RAGIONE_SOCIALE il ristoro dei danni subiti dalla sua autovettura in conseguenza dell’urto e, per alcuni giorni, lasciava il veicolo a disposizione dell’assicurazione, affinché fossero svolte le operazioni di accertamento dei danni subiti.
La società attrice deduceva, poi, che, riscontrati dei ritardi nell’esecuzione della perizia e avendo necessità di utilizzare il mezzo, la COGNOME la incaricava di provvedere alla riparazione dell’automobile, cedendole in contropartita il credito risarcitorio vantato nei confronti della compagnia assicurativa.
Il Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza n. 14047/2019, dichiarava l’improcedibilità della domanda.
In particolare, rilevava che la condotta della signora COGNOME contrastava con le previsioni degli artt. 145 e 148 C.d.A., avendo ella provveduto a riparare il veicolo prima che decorressero i 60
giorni dalla richiesta risarcitoria, concessi dalla legge per la stima dei danni lamentati.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza n. 52611/2019, emessa ai sensi dell’art. 281 sexies, ha rigettato l’appello, c onfermando integralmente la pronuncia di primo grado.
Avverso tale sentenza, la RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per Cassazione sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEna.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta la nullità della sentenza d’appello poiché non resa tra le parti del giudizio violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 2, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c..
Il Tribunale avrebbe erroneamente reso la sentenza di appello nei confronti della ormai cessata RAGIONE_SOCIALE e non, invece, nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE, società subentrate alla prima quali litisconsorti necessari.
4.1. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2712 c.c. omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c..
4.2. Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente censura la violazione e falsa applicazione del Codice delle RAGIONE_SOCIALE Private, artt. 145, co. 1 e 148, co. 1 e 3, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c..
Il ricorso è improcedibile. Risulta dal ricorso (cfr. pag. 1) che la sentenza impugnata sia stata notificata al ricorrente, in data 2 novembre 2021, ma non risulta, nel fascicolo d’ufficio, depositata la relata di notifica della sentenza. In calce al ricorso si indica il deposito della sola copia autentica della sentenza, ma non anche della relazione di notificazione della stessa. Non risulta poi
rispettata la c.d. prova di resistenza (notifica del ricorso nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazione della sentenza).
In tema di ricorso per cassazione, quando la sentenza impugnata sia stata notificata e il ricorrente abbia depositato la sola copia autentica della stessa priva della relata di notifica, deve applicarsi la sanzione dell’improcedibilità, ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., a nulla rilevando che il ricorso sia stato notificato nel termine breve decorrente dalla data di notificazione della sentenza, ponendosi la procedibilità come verifica preliminare rispetto alla stessa ammissibilità (Cass. n. 14360/2021).
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) -della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 1.500, oltre 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella Camera di consiglio della Sezione Terza