Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 12549 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 12549 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28469/2019 R.G. proposto da: COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, domiciliata ex lege in Roma, INDIRIZZO presso la cancelleria della Corte di cassazione;
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Cagliari n. 514/2019 depositata il 14 giugno 2019.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 aprile 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. – Con atto di citazione del 4 marzo 2011, NOME COGNOME convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Cagliari, NOME COGNOME e, premesso di essere proprietaria di un immobile sito in Comune di Sinnai, frazione di Solanas, distinto in catasto al Foglio 85, particella 1579 di are 22,18 (proveniente dalle particelle 778, 776, 630, 953, 935 e 931), espose che detto immobile era confinante con altro, di proprietà del convenuto, senza peraltro vi fosse alcuna divisione naturale o artificiale tra i due lotti; entrambi gli immobili avevano accesso sia da INDIRIZZO che dalla INDIRIZZO, mediante distinti cancelli privati, e tuttavia da circa tredici anni il convenuto, senza alcuna autorizzazione, passava dal cancello sito su INDIRIZZO attraversando di fatto la proprietà di essa attrice, pur non essendo titolare di alcuna servitù di passaggio. L’attrice, pertanto, propose actio negatoria servitutis , con condanna del convenuto alla cessazione del comportamento antigiuridico e al risarcimento dei danni.
NOME COGNOME, costituitosi, eccepì preliminarmente l’improcedibilità della domanda per tardiva costituzione in giudizio dell’attrice; nel merito, sostenne che fin dal 1964 i comuni genitori avevano esercitato il possesso della strada INDIRIZZO, nel 1971 il padre NOME COGNOME aveva comprato il terreno intercluso distinto in catasto al F. 85, mappale 45 sub b), su parte del quale insiste l’unità immobiliare di proprietà della attrice, per legittimare il proprio accesso da INDIRIZZO, e con scrittura privata del 7.6.1978 aveva acquistato gran parte del terreno sul quale insiste detto accesso, e da allora i propri genitori, e poi egli stesso, avevano sempre utilizzato la strada di INDIRIZZO.
Inoltre, da oltre trenta anni dapprima i propri genitori e poi egli stesso, utilizzavano il terreno della strada di INDIRIZZO per numerosi scopi, coltivavano piante di limoni e mimose, su tale terreno insiste la linea della propria utenza telefonica, quella elettrica ed il correlato contatore, quella citofonica, la tubazione idrica;
sempre da trenta anni egli possedeva una cisterna con autoclave e contatore idrico, utilizzava detto terreno per stendere i panni, per parcheggiare la propria autovettura sotto una tettoia e come deposito di materiali ed attrezzi.
NOME COGNOME, pertanto, in via riconvenzionale chiese venisse accertato il proprio diritto di comproprietà per intervenuta usucapione del tratto di terreno distinto in catasto al F. 85, particella 1579 di are 22,18 (già particelle 778, 776 e 630), nonché l’avvenuto acquisto per usucapione delle servitù, a favore del proprio immobile, di passaggio, di accesso, di parcheggio, di elettrodotto, di illuminazione, di acquedotto, di cavidotto citofonico e telefonico, di sciorinare i panni, di cisterna idrica con vano autoclave, di deposito di materiali ed attrezzi a carico del medesimo terreno distinto in catasto al F. 85, particella 1579 di are 22,18 (già particelle 778, 776 e 630).
Istruita la causa con produzioni documentali e prova testimoniale, con sentenza depositata il 27 giugno 2017, il Tribunale di Cagliari, rigettata l’eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dal convenuto, accolse le domande di parte attrice e rigettò tutte quelle formulate in via riconvenzionale da NOME COGNOME.
– NOME COGNOME ha proposto appello avverso la sentenza di prime cure.
Si è costituita in giudizio NOME COGNOME chiedendo il rigetto dell’impugnazione.
La Corte di appello di Cagliari ha rigettato l’impugnazione, condannando l’appellante al rimborso delle spese processuali.
– NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a otto motivi.
NOME COGNOME si è costituita con controricorso.
È stata formulata, da parte del Consigliere all’uopo delegato, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380 -bis cod.
proc. civ. A fronte di essa, il difensore della parte ricorrente ha domandato la decisione della causa. Sono pervenute memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza, per violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., per violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. sulla disponibilità e valutazione della prova, ex art. 360 n. 5 per violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto e in particolare per la violazione delle disposizioni di cui gli artt. 2697 cod. civ. e 115, 132 n. 4 cod. proc. civ., nonché carenza e contraddittorietà della decisione impugnata, nonché violazione dell’art . 2697 cod. civ. sulla prova dei fatti e delle condotte temporali del ricorrente, sulla loro apparenza e sull’apparenza dei manufatti e delle opere che giustificano ed integrano il diritto alle servitù, sul fondamento giuridico del compossesso, nonché sulle prove della resistente relative all’ actio negatoria servitutis , con riferimento alle condotte ritenute illecite del ricorrente.
I giudici di merito hanno qualificato la domanda introduttiva del giudizio della resistente come actio negatoria servitutis , evitando però alla NOME COGNOME, in violazione al generale principio previsto dal l’ art. 2697 cod. civ. in materia di distribuzione dell’onere della prova, l’onere di dimostrare le circostanze e le ragioni idonee a fondare l’accertamento negativo del diritto di servitù, tenuto conto che lo stesso atto pubblico riporta, seppur con formula generica, servitù passive ed attive e diritti connessi.
Di contro non sarebbe stato dato riconoscimento a quanto inequivocabilmente e concordemente emerso in sede di assunzione di prove testimoniali e dagli altri elementi di prova fomiti da NOME COGNOME.
Con il secondo motivo di ricorso, in subordine, in caso di mancato accoglimento del primo, si censura la sentenza, ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. per difetto di motivazione, e/o
travisamento di fatti controversi e decisivi per il giudizio, ed in particolare: l’elemento di prova documentale, per tabulas in atti, in uno alla sussistenza delle risultanze della prova testimoniale, circa le condotte e gli elementi fondanti anche temporalmente l’usucapione mentre la sentenza di primo grado ne afferma l’insussistenza o non li considera.
La documentazione probatoria fotografica (anche di controparte) e documentale, le ammissioni con parziale valenza confessoria circa l’esercizio apparente delle condotte del ricorrente e/o dei suoi danti causa e le opere realizzate al fine di agevolare le condotte e infine, le concordanti risultanze testimoniali (comprese quelle di un teste intimato da controparte) comproverebbero l’esercizio delle condotte ultraventennali basanti le domande del ricorrente. I doc. 20 e 21 di controparte (vedi allegati a II memoria istruttoria avversa n. 2 in prime cure) appalesano fotograficamente o implicitamente le varie servitù (talune, implicitamente) mentre niente in contrario è stato mai addotto e/o dimostrato dalla resistente nei giudizi di merito. I giudici di prime e seconde cure hanno completamente ignorato il carattere confessorio di tali prove e la valenza dei documenti: l’elemento di prova, pacificamente in atti, condiviso confessoriamente dalla controparte, che il fondo su cui insiste il passaggio e le servitù serventi, ma anche l’ immobile dell’odierno ricorrente e della odierna resistente erano -originariamente – un unico lotto acquistato dal dante causa e padre del ricorrente, che poi aveva ceduto circa 20 anni dopo alla ricorrente ( rectius , al marito di questa) il fondo su sui erigere la seconda villetta.
Con il terzo motivo di ricorso, in subordine, in caso di mancato accoglimento del 1° e/o del 2° motivo, si censura la sentenza, ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. per difetto di motivazione, e/o travisamento di fatti controversi e decisivi per il giudizio ai sensi dell’art. 360 , primo comma, n. 3 e per violazione e/o falsa
applicazione di norma di diritto e in particolare degli artt. 115, 116 cod. proc. civ.
In particolare: l’elemento di prova, documentale e testimoniale sulle condotte e sulle opere asserventi il fondo, svolte per oltre 20 anni dal ricorrente e/o dai suoi danti causa (il padre, NOME, e la madre, NOME) costituenti fonte di prova oggettiva da cui emerge la condotta costante fondante l’usucapione della servitù; le sentenze di I e II grado laddove affermano l’insussistenza di prove offerte.
Tale errore ha avuto una influenza decisiva sulla ricostruzione del fatto e della responsabilità e quindi sull’applicazione delle relative norme di diritto.
Con il quarto motivo di ricorso, in subordine, in caso di mancato accoglimento del 1° motivo, si censura la sentenza, ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., per violazione dell’art. 115 e 116 cod. proc. civ. e la violazione dell’art. 1144 cod. civ., oltre che per difetto di motivazione, e/o travisamento di fatti controversi e decisivi per il giudizio, ed in particolare: l’elemento di prova, pacificamente in atti, anche proveniente confessoriamente dalla controparte, dell’insussistenza dell’atteggiamen to di cortesia e di tolleranza che avrebbe deposto per l’inquadramento di tolleranza operato in prime e seconde cure e l’esclusione della pretesa possessoria del ricorrente. Col presente motivo, formulato in via subordinata rispetto al 3°, si sostiene che il giudice d’appello abbia omesso di affrontare la questione determinante della causa e che ciò abbia determinato un errore motivazionale. La mancanza di motivazione emerge dal provvedimento impugnato. È in atti l’inimicizia grave tra ricorrente e resistente, le varie iniziative litigiose in tutte le sedi, anche penali tra ricorrente e la madre da una parte e, dall’altra, la resistente e i suoi figli ed ex marito, come anche confessoriamente ammesso nei suoi atti dalla resistente.
Con il quinto motivo di ricorso si censura altresì la sentenza ai sensi dell’art. 360 , primo comma, n. 3 per violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto e in particolare degli artt. 113 e 116 cod. proc. civ. atteso che il giudice di prime cure prima e d’appello poi hanno erroneamente ritenuto, qualificandola, che la promessa di vendita, con i correlati possesso e facoltà di fare opere definitive immediatamente concessi, non potesse essere ingenerare un godimento dell’immobile idoneo e suscettibile di esser fondante la pretesa usucapione delle servitù.
Con il sesto motivo di ricorso si censura altresì la sentenza ai sensi dell ‘art. 360 , primo comma, n. 3 per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e in particolare degli artt. 112, 116, 153 e 294, secondo comma, cod. proc. civ. e art. 2697 cod. civ. atteso che il giudice di prime cure prima e d’appello poi, hanno erroneamente ritenuto inammissibili documenti tardivamente giunti nella disponibilità dell’odierno ricorrente (allora convenuto) e/o omesso di pronunciarsi e considerare le prove offerte e parte delle istanze istruttorie formulate dall’odierno ricorrente nonostante le espresse richieste dello stesso (con riferimento al Foglio delle conclusioni in atti, ultima udienza 6 marzo 2017 di prime cure) ed alla reiterazione delle istanze istruttorie già in atti (comparsa di costituzione e riconvenzione 31 maggio 2011, seconda memoria ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ. e terza memoria ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ. del 4 luglio 2012), in quanto finalizzate ad ulteriormente provare la fondatezza delle pretese riconvenzionali.
Con il settimo motivo di ricorso si censura altresì la sentenza, ai sensi dell’art. 360 , primo comma, n. 3 e n. 5 per violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto e in particolare degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ. per aver la corte di appello omesso di pronunciarsi sull’istanza di cui al verbale 6 marzo 2017 di prime cure, reiterata nelle conclusioni in primo grado (e poi reiterate in secondo grado), relativa ad altro fatto decisivo: con la terza memoria di replica in
prova contraria diretta e indiretta ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ. . l’odierno ricorrente produceva, tra le varie, in prova contraria indiretta: la foto n. 2) scattata nell’Agosto 1990 mostrante sulla sx larghezza di mt 8,00 del vialetto nonché la pianta (sulla dx della foto) avente età superiore all’anno indicato da cont roparte quale momento dell’impianto da parte di COGNOME NOME; la n. 3) fotografia mostrante attuale larghezza di mt 10,00 della recinzione del vialetto; la n. 4) fotografia scatta ta nell’Agosto 1983, prima dell’acquisto del COGNOME NOME e della costruzione della seconda villetta dell’odierna resistente COGNOME NOME, mostrante le piante (sulla sx della foto) aventi età superiore all’anno indicato da controparte quale momento dell ‘impianto di dette piante da parte di COGNOME NOME o COGNOME NOME. Infine, con la seconda memoria ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., l’odie rno ricorrente, con riguardo all’avversa documentazione versata in causa con la prima memoria dell’odierna resistente ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ. instava affinchè il giudice istruttore volesse ordinare l’esibizione della documentazione al Comune di Sinnai correlata alla costruzione dell’odierna villetta richiesta da NOME COGNOME nell’anno 1985 e interruzione dei lavori tra il 1985 ed il 1989 per un sequestro ordinato dal Comune di Sinnai per presunti abusi edilizi che avrebbero appalesato il passaggio a favore dell’immobile dell’odierno ricorrente. Istanza anch’essa disattesa dai giudici di merito.
Con l’o ttavo motivo di ricorso si censura la sentenza, ai sensi dell’art. 360 , primo comma, n. 3 e n. 5 per violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto e in particolare per la violazione delle disposizioni di cui gli artt. 1031, 1069 e 1079 cod. civ. nella valutazione di circostanze determinanti ai fini della decisione, nonché l ‘ erronea valutazione ed impostazione dell’esame delle domande delle parti, circa la autonomia e separazione delle domande riconvenzionali rispetto alla domanda principale proposta dall’attrice
e, infine, sulla erronea valutazione delle prove e dell’apparenza delle singole condotte del ricorrente.
-La proposta di definizione ex art. 380-bis cod. proc. civ. riguardava l’ inammissibilità e/o manifesta infondatezza dei motivi del ricorso, tesi a prospettare una inammissibile lettura alternativa del compendio istruttorio (Cass. Sez. Un., 25 ottobre 2013, n. 24148), considerato altresì che la motivazione della sentenza impugnata non risulta viziata da apparenza, né appare manifestamente illogica, ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico -argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (Cass. Sez. U, 7 aprile 2014, n. 8053).
-Preliminarmente ed in via assorbente rispetto all’esame dei motivi, il Collegio rileva l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., per avere il ricorrente omesso di produrre la sentenza corredata della relata di notifica, nonostante l’indicazione, contenuta in ricorso, dell’avvenuta sua notificazione.
La dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione in data 19.6.2019 della sentenza impugnata (v, pag. 1 ricorso) attesta, infatti, un “fatto processuale” – la notificazione della sentenza – idoneo a far decorrere il termine “breve” di impugnazione e, quale manifestazione di “autoresponsabilità” della parte, impegna quest’ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 cod. proc. civ., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo EMAIL), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ. (Cass., Sez. Un., 6 luglio 2022, n. 21349; Cass., Sez. VI, 7 giugno 2021, n. 15832;
Cass., Sez. V, 19 gennaio 2018, n. 1295), a meno che la sentenza, munita della relata di notifica (o delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notifica a mezzo PEC), non sia stata prodotta dal controricorrente nel termine di cui all’art. 370, terzo comma, cod. proc. civ., ovvero acquisita – nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato (da cui decorre il termine breve per impugnare ex art. 325 cod. proc. civ.) – mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio (Cass., Sez. Un., 6 luglio 2022, n. 21349).
In ragione di ciò deve allora dichiararsi l’improcedibilità del ricorso, non essendo stata la sentenza, munita della relata di notifica, depositata né dal ricorrente, che, infatti, attesta di produrre copia autentica del provvedimento impugnato e non anche la sua notifica, né dalla controricorrente, e non essendo stata la stessa acquisita in seguito all’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio.
Né può ritenersi applicabile il principio secondo cui, pur in difetto della produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima, prescritta dall’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti, dallo stesso, che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza indicata nel ricorso e quella della notificazione del ricorso, emergente dalla relata di notificazione dello stesso, assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all’art. 325, secondo comma, cod. proc. civ. (in tal senso, Cass., Sez VI-3, 3 aprile 2019, n. 11386; Cass., Sez. III, 10 luglio 2013, n. 17066), posto che il ricorso, nella specie, è stato notificato il 18 settembre 2019, oltre i
sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, avvenuta il 14 giugno 2019.
– Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della parte ricorrente, mentre la non conformità della decisione di improcedibilità rispetto alla proposta esclude l’applicazione dell’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ. (cfr. art. 380 bis cod. proc. civ.).
In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380bis, comma 3, cod. proc. civ. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), nel richiamare, per i casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, il terzo e il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ. codifica, attraverso una valutazione legale tipica, un’ipotesi di abuso del processo, ma non prevede l’applicazione automatica delle sanzioni ivi previste, che resta affidata alla valutazione delle caratteristiche del caso concreto, in base a un’interpretazione costituzionalmente compatibile del nuovo istituto (Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2023, n. 36069).
Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge .
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione