Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 27456 Anno 2024
RAGIONE_SOCIALE Ord. Sez. 1 Num. 27456 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/10/2024
ORDINANZA
nel ricorso R.G. n. 28087/2022
promosso da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (PEC: ) in virtù di procura speciale in atti;
ricorrente
contro
Comune di Marsala , in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’ AVV_NOTAIO (PEC: ) in virtù di procura speciale in atti;
contro
ricorrente
avverso la sentenza n. 1487/2022 della Corte di appello di Palermo, pubblicata il 06/09/2022, asseritamente notificata il 19/09/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/07/2024 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
letti gli atti del procedimento in epigrafe;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Marsala rigettava la domanda di RAGIONE_SOCIALE, volta ad ottenere la declaratoria di risoluzione per inadempimento ex art. 1453 ss. c.c. del contratto di appalto sottoscritto con il Comune di Marsala per causa imputabile a quest’ultimo e, accogliendo la domanda riconvenzionale del Comune, dichiarava risolto il predetto contratto per grave inadempimento dell’appaltatrice con il conseguente diritto del Comune di incamerare la cauzione prestata dalla DAB.
Proposto appello dalla RAGIONE_SOCIALE, nel contraddittorio delle parti, il giudice del gravame rigettava l’impugnazione
Avverso tale statuizione la società ha proposto ricorso per cassazione la società ricorrente, affidato a tre motivi.
L ‘intimato si è difeso con controricorso .
Il 10/02/2024 il AVV_NOTAIO delegato della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE ha formulato proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comunicata in pari data.
Il 16/02/2024, la ricorrente ha presentato istanza di decisione ai sensi dell’art.380 bis , comma 2, c.p.c., corredata da nuova procura speciale.
È stata fissata adunanza in camera di consiglio per l’esame del ricorso.
Il controricorrente ha depositato memoria difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 112 115, 116 c.p.c., nonché degli artt. 2, comma 1, lett. l), 71 e 154 d.P.R. n. 554 del 1999 ss.mm.ii., 16, comma 5, 17, 19, comma 1, lett.
a), lett. b), nn. 1) e 2), l. n. 109 del 1994 n. 109 ss.mm.ii., nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto che nessuna responsabilità fosse ascrivibile alla Stazione appaltante che aveva descritto le modalità esecutive dell’appalto nel solo capitolato speciale .
Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. , in relazione agli artt. 112 115, 116 c.p.c., 1453 e 1455 c.c., per avere il giudice di secondo grado affermato la ‘conclamata responsabilità dell’appaltatrice’, s enza effettuare una valutazione in concreto dell’asserito inadempimento dell’odierna ricorrente .
Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 112, 115,n 116 c.p.c. e 141 d.lgs. n. 163 del 2006 ss.mm.ii., per avere la Corte d ‘ap pello escluso la responsabilità della Stazione appaltante, per omesso espletamento delle operazioni di collaudo tecnico -amministrativo delle opere ritenendo le medesime non ultimate.
2. Come sopra evidenziato, il AVV_NOTAIO delegato della RAGIONE_SOCIALE ha formulato la proposta di definizione anticipata del giudizio, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nei seguenti termini: «La sentenza impugnata della Corte di appello di Palermo è stata pubblicata il 6.9.2022. La ricorrente dichiara il provvedimento impugnato è stato notificato in data 19.9.2022 ma non è stata depositata la relativa relazione di notificazione, come prescritto dalla legge. Pertanto, il ricorso appare improcedibile per il mancato deposito, contestualmente al ricorso, nella cancelleria della Corte, di copia autentica della decisione impugnata notificata con la relazione di notificazione ex art.369, comma 2, n.2, c.p.c., neppure prodotta dal controricorrente nel termine di cui all’art. 370, comma 3, c.p.c., ovvero acquisita – nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del
provvedimento impugnato – mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio (Sez. U, n. 21349 del 6.7.2022 nonché Cass., Sez. U n.10648 del 2.5.2017). Il ricorso non supera neppure la c.d. ‘ prova di resistenza ‘ perché la notificazione non è avvenuta nei sessanta giorni (che scadevano il 7.11.2022, tenuto conto del fatto che il 5.11 cadeva di sabato) dalla data della pubblicazione della sentenza, prima della quale la notificazione della sentenza non avrebbe potuto essere eseguita (Sez. 6, n. 15832 del 7.6.2021; Sez. 6-3, n. 11386 del 30.4.2019; Sez. 6-3, n. 17066 del 10.7.2013; nonché punto 4.2. della citata SSUU 21349/2022). Si propone pertanto la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. Si comunichi ai difensori delle parti.»
Nel depositare la richiesta di decisione, munita di una nuova procura speciale, parte ricorrente ha dedotto quanto segue: « 1. Con ricorso notificato il data 17 novembre 2022 la società odierna ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 1487/2022 emessa della Corte di Appello di Palermo a definizione del giudizio pendente tra le parti assunto con R.G. n. 2654/2019 pubblicata il 6 settembre 2022 e notificata il 19 settembre 2022. …omissis… 4. In data 12 febbraio 2024, il AVV_NOTAIO Delegato AVV_NOTAIO COGNOME ha proposto l’improcedibi lità del ricorso ex art. 380bis, comma 1, c.p.c. …omissis… 5. La società ricorrente ritiene di dover confutare le suddette conclusioni in quanto: a) relativamente al profilo del mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata, è depositato in atti il duplicato del provvedimento con l’attestazione di conformità sottoscritta dal procuratore speciale dell’odierna esponente. In proposito, infatti, si rileva che il quadro normativo in materia di processo telematico attribuisce ai difensori -procuratore il potere di autenticare la conformità dei provvedimenti giurisdizionali e documenti prodotti rispetto agli originali; b) il ricorso è stato notificato
tempestivamente poiché la stessa controricorrente dichiara che la sentenza sia stata notificata il 19 ottobre 2022 e, ad ogni modo, nel caso sussista il dubbio -o, eventualmente, non sia provata la data di notifica -si applicherebbe il termine decadenziale lungo per la proposizione del ricorso di cui all’art. 327 c.p.c. »
Occorre subito evidenziare che nessuna delle parti ha depositato la relazione di notificazione della sentenza impugnata, né al momento del deposito del ricorso per cassazione o del controricorso, né successivamente. Né il fascicolo d’ufficio del precedente giudizio di merito può contenere la relazione di notificazione, tenuto conto che la controversia non rientra tra quelle per le quali la notificazione del provvedimento impugnato viene operata ex lege a cura della cancelleria del giudice (cfr. ad esempio l’ art. 17 l. n. 184 del 1983).
Parte ricorrente ha dichiarato che la predetta sentenza è stata notificata in data 19/09/2022 (epigrafe a p. 1 del ricorso per cassazione e paragrafo 1 a p. 2 dell’istanza di decisione ex art. 380 bis c.p.c.), aggiungendo nell’istanza di decisione ex art. 380 bis c.p.c. che il controricorrente aveva, comunque, dedotto che tale notifica era avvenuta il 19/10/2022 (senza specificare in quale atto la controparte avesse effettuato tale affermazione) e che, in caso di dubbio, avrebbe dovuto essere applicato il termine decadenziale previsto dall’art. 327 c.p.c. (paragrafo 5 a p. 2 dell’istanza di decisione ex art. 380 bis c.p.c.).
Com’è noto, l’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., commina la sanzione di improcedibilità nel caso di mancato deposito, contestualmente al ricorso, nella cancelleria della Corte, di copia autentica della decisione impugnata notificata con la relazione di notificazione.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che la dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un “fatto processuale”
– la notificazione della sentenza – idoneo a far decorrere il termine “breve” di impugnazione e, quale manifestazione di “autoresponsabilità” della parte, impegna quest’ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo EMAIL), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell’art. 372 c.c. (così Cass., Sez. U, Sentenza n. 21349 del 06/07/2022; v. anche Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 31460 del 13/11/2023).
Le stesse Sezioni Unite hanno precisato che la dichiarazione di improcedibilità è esclusa se tale documentazione risulta comunque nella disponibilità del giudice, per essere stata prodotta dal controricorrente nel termine di cui all’art. 370, comma 3, c.p.c. (ovvero acquisita – nei casi, diverso da quello in esame, in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato – mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio).
Le menzionate Sezioni Unite hanno aggiunto che nessun rilievo assume l ‘eventualità che il controricorrente confermi la data in cui la notificazione della sentenza è stata da lei stessa effettuata, perché la norma che prevede l’obbligo di deposito della stessa è posto a tutela dell’esigenza pubblicistica del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale, sottratta alla disponibilità delle parti.
Il mancato deposito della relazione di notificazione è, infatti, un’omissione che impedisce alla Suprema Corte di verificare la tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione e non è sanata dalla non contestazione in ordine all’ osservanza del termine breve
previsto dall’art. 325 c.p.c. (Cass., Sez. U, Sentenza n. 21349 del 06/07/2022).
Nella specie, effettivamente, l ‘attestazione di conformità della copia informatica della sentenza impugnata a ll’originale digitale risulta depositata il 07/12/2022, entro i venti giorni dalla notificazione del ricorso, effettuata il 17/11/2022, ma nessuna delle parti ha dedotto che sia stata depositata anche la relazione di notificazione della sentenza impugnata, che infatti non risulta acquisita al processo.
Il mancato deposito della relazione di notificazione della sentenza impugnata da parte del ricorrente, asseritamente notificata il 19/09/2022 (o il 19/10/2022), rende, pertanto, improcedibile il ricorso, a nulla valendo l’esperimento della cd. prova di resistenza, da compiersi considerando la decorrenza del termine breve per impugnare dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata, avvenuta il 06/09/2022, in relazione alla quale il ricorso, notificato il 17/11/2022, risulta comunque tardivo.
Le affermazioni della ricorrente contenute nell’istanza di decisione – secondo la quale, in mancanza del deposito della relazione di notificazione della sentenza impugnata dovrebbe tenersi conto della data di notificazione indicata dalla ricorrente stessa o, comunque, in assenza di prova, dovrebbe tenersi conto del termine lungo di decadenza dall’impugnazione – si pongono in contrasto con il principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte, sopra richiamato, e non sono dedotte in modo assertivo, senza alcuna illustrazione delle ragioni che hanno portato a tali asserzioni, non essendo, pertanto, in grado di indurre a una revisione de ll’orientamento espresso.
Le Sezioni Unite hanno, infatti, chiarito che la previsione di un termine perentorio per il deposito della relata a cura del ricorrente ex art. 369 c.p.c. o eccezionalmente del controricorrente, ex art. 370, comma 3, c.p.c. è funzionale all’immediato e diretto riscontro da parte
del giudicante dell’ordinato svolgersi del giudizio di legittimità mediante la verifica d’ufficio della tempestività dell’impugnazione e del conseguente formarsi del giudicato.
Per le stesse ragioni, non può darsi alcun rilievo la mera affermazione di una diversa data di notificazione della sentenza impugnata ad opera del controricorrente (nella specie, peraltro, apoditticamente affermata dalla ricorrente, senza alcuna specificazione in ordine all’atto in cui tale affermazione sarebbe stata effettuata dalla controparte), ove comunque manchi il deposito del relativo atto.
6. La pronuncia si pone in linea con la giurisprudenza della Corte EDU, la quale, in una recente decisione, ha escluso che potesse configurarsi una violazione dell’art. 6 paragrafo 1, CEDU, per eccessivo formalismo, proprio nell’ipotesi in cui la Corte di cassazione aveva dichiarato l’improcedibilità del ricorso in assenza del deposito della relazione di notificazione della sentenza impugnata nel termine indicato dall’art. 369, comma 1, c.p.c. (cfr. Corte EDU, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, Sentenza del 23/05/2024, Patrucolo e altri c. Italia, ove è stata dichiarata la violazione dell’art. 6 , paragrafo 1, CEDU in relazione ad altre ipotesi).
Secondo la Corte EDU, l’osservanza dell’art. 369, comma 1, c.p.c. consente alla Corte di cassazione di adottare una decisione sulla procedibilità del ricorso nella fase iniziale del procedimento grazie a una procedura accelerata, evidenziando che, non appena il ricorso è stato depositato, semplicemente consultando il fascicolo, la Corte di cassazione è in grado di verificare il rispetto del termine di impugnazione, di fissare un’udienza in camera di consiglio e di pronunciarsi sulla causa, senza necessità di ulteriori passaggi.
La Corte EDU ha, in particolare, rilevato che, nella fattispecie, la relazione di notificazione della sentenza impugnata non era presente nel fascicolo trasmesso dalla cancelleria del giudice che aveva emesso la sentenza impugnata, né era stata depositata dalla controparte.
L’inosservanza da parte dei ricorrenti dell’articolo 369 , comma 1, c.p.c. aveva, dunque, messo la Corte di cassazione nell’impossibilità di verificare l’osservanza dei termini di impugnazione nella fase iniziale del procedimento. L’accettazione di depositi tardivi avrebbe vanificato l’obiettivo di assicurare il rapido svolgimento del procedimento e avrebbe impedito alla Corte di cassazione di pronunciarsi sulla procedibilità del ricorso senza ulteriori passaggi e senza ritardi. La misura contestata era pertanto adeguata alla realizzazione del legittimo fine perseguito.
Quanto alla gravità delle conseguenze sul diritto di accesso alla giustizia dei ricorrenti, la stessa Corte ha ritenuto che, dato il carattere particolare del ruolo della Corte di cassazione, che si limita a verificare la corretta applicazione della legge, può essere ammesso che le procedure seguite dalla Suprema Corte siano più formali, ove le parti sono rappresentate da avvocati specializzati iscritti all’ Albo di giurisdizioni superiori, aggiungendo che, nella specie, il ricorso dinanzi alla Corte di cassazione era stato proposto dopo che le richieste dei ricorrenti erano state esaminate da un tribunale di primo grado e da una Corte di appello entrambi dotati di piena giurisdizione.
Date tali circostanze, secondo la Corte EDU, non si poteva affermare che la decisione della Corte di cassazione costituisse a un impedimento sproporzionato tale da compromettere la sostanza stessa del diritto di accesso alla giustizia garantito dall’articolo 6 paragrafo 1 della Convenzione, o avesse ecceduto il margine di discrezionalità nazionale.
Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato improcedibile.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi dell’art.380 bis , comma 3, c.p.c., se la parte ha chiesto la decisione dopo la comunicazione della proposta di definizione anticipata e la Corte definisce il giudizio in conformità alla proposta,
debbono trovare applicazione il terzo e il quarto comma dell’articolo 96 c.p.c.
Secondo questa Corte, la novità normativa – introdotta dall’art. 3, comma 28, lett. g), d.lgs. n. 149 del 2022, a decorrere dal 18/10/2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 1, d.lgs. cit., contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore, della sussistenza dei presupposti per la condanna di una somma equitativamente determinata a favore della controparte (art. 96, comma 3, c.p.c.) e di una ulteriore somma di denaro non inferiore ad € 500,00 e non superiore ad € 5.000,00 (art. 96, comma 4, c.p.c.).
Risulta così « codificata una ipotesi di abuso del processo, peraltro da iscrivere nel generale istituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale, tant’è che la opzione interpretativa, sulla disciplina intertemporale, ne ha fatto applicazione -in deroga alla previsione generale contenuta nell’art. 35 comma 1 del d.lgs. n. 149/2022 ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1°.1.2023 per i quali non era stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio; anche a i fini della reattività ordinamentale, l’istituto integra il corredo di incentivi e di fattori di dissuasione contenuto nella norma in esame (che sono finalizzati a rimarcare, come chiarito nella relazione illustrativa al D. Lgs. n. 149/2022, la limitatezza della risorsa giustizia, essendo giustificato che colui che abbia contribuito a dissiparla, nonostante una prima delibazione negativa, sostenga un costo aggiuntivo) » (Cass., Sez. U, Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023; Cass., Sez. U, Sentenza n. 28540 del 13/10/2023; conf. Sez. 2, Ordinanza n. 11346 del 29/04/2024).
Di siffatta ipotesi di abuso, già immanente nel sistema processuale, va esclusa una interpretazione che conduca ad automatismi non in linea con una lettura costituzionalmente compatibile del nuovo istituto,
sicché l’applicazione in concreto delle predette sanzioni deve rimanere affidata alla valutazione delle caratteristiche del caso di specie (Cass., Sez. U, Ordinanza n. 36069 del 27/12/2023).
Nondimeno, nell’ipotesi in esame non si rinviene alcuna ragione per discostarsi dalla suddetta previsione legale, essendo evidente la complessiva conferma della proposta di definizione anticipata rispetto alla motivazione necessaria per confermare l’i mprocedibilità del ricorso.
La ricorrente deve quindi essere condannata al pagamento, a favore della controparte, ex art. 96, comma 3, c.p.c. di una somma equitativamente determinata in misura pari all’importo delle spese processuali nonché, ex art.96, comma 4, c.p.c. al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma pari ad € 2.500,00.
10. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, occorre dar atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della parte controricorrente , liquidate nella somma di € 6.000,00 per compenso , € 200,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge, nonché al pagamento in favore della parte controricorrente della somma d i € 6.000,00 ex art.96, comma 3, c.p.c.; condanna altresì parte ricorrente al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma pari ad € 2.500,00 ex art.96, comma 4, c.p.c.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE civile