Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6249 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6249 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/03/2024
sul ricorso 26650/2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. presso l’AVV_NOTAIO , dal quale è rappres. e difesa, per procura speciale in atti;
-ricorrente-
FALLIMENTO della RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore p.t.; -intimato- avv erso l’ordina nza della Corte di Cassazione, n. 15836/22, pubblicata in data 17.5.2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/11/2023 dal Cons. rel., AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
Il Tribunale di Catania, con decreto del 2015, rigettava l’opposiz ione allo stato passivo della RAGIONE_SOCIALE, proposta dalla RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE per ottenere il negato riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis cc., in ordine al credito artigiano ammesso in chirografo.
Avverso tale decreto, la suddetta società proponeva ricorso per cassazione che, con ordinanza del 2022, la Corte Suprema ha dichiarato improcedibile, a norma del l’art. 369, c.2, n.2, c .p.c., osservando che: la ricorrente aveva riferito che il decreto impugnato era stato notificato con pec dalla cancelleria il 19.5.15, senza depositare la relata; sarebbe stato onere della ricorrente produrre copia autentica del provvedimento impugnato, unitamente alla relazione di comunicazione/notificazione; era irrilevante la mera allegazione della ricorrente che il ricorso fosse stato notificato entro il termine ex art. 325 c.p.c. di sessanta giorni dalla predetta data, essendo la verifica d’ufficio della procedibilità preliminare rispetto alla stessa ammissibilità del ricorso; né rilevava l’attestazione di conformità della copia cartacea del provvedimento impugnato che è effettuata dal difensore ad altri fini.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per revocazione ex art. 391 bis c.p.a. con due motivi, illustrati da memoria. Il fallimento intimato non svolge difese.
RITENUTO CHE
Il primo motivo denunzia che la Corte di Cassazione sarebbe incorsa in una svista nel fare riferimento ad una notifica, eseguita tramite pec da parte della cancelleria del Tribunale di Catania, del provvedimento che aveva rigettato l’opposizione allo stato passivo, essendo invece stata data solo comunicazione di tale provvedimento alla società ricorrente attraverso un biglietto di cancelleria. La ricorrente assume altresì che la legge non contemplava la notificazione del provvedimento conclusivo dell’opposizione allo stato passivo.
Il secondo motivo lamenta che la questione dell’avvenuta notifica con pec era comunque irrilevante, dato che la Cassazione era incorsa in una svista in ordine alle modalità d’impugnazione del provvedimento, che aveva deciso l’opposizione allo stato passivo , riguardo al quale la disciplina dell’impugnazione era contemplata dall’ art. 99, uc., l.f.
I due motivi, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono inammissibili.
La Corte di Cassazione ha espresso una mera valutazione giuridica, constatando che – in violazione dell’art. 369, secondo comma, c.p.c. il ricorrente non aveva prodotto copia autentica della decisione impugnata con la relazione della notificazione, derivandone l’improcedibilit à del ricorso.
La Corte – a sostegno della decisione – ha richiamato anche le ordinanze nn. 14389 e 22324/2020, dalle quali si desume che il ricorrente è tenuto ad allegare l’avvenuta comunicazione del decreto impugnato (o la mancata esecuzione di tale adempimento), producendo, a pena d’improcedibilità, copia autentica del provvedimento unitamente alla relazione di comunicazione, munita di attestazione di conformità delle ricevute PEC. Il che rende del tutto irrilevanti le deduzioni del ricorrente per revocazione, secondo il quale non essendovi stata la notifica del provvedimento impugnato, ma solo la comunicazione a mezzo pec, ex art. 99 l. fall., ai fini del decorso del termine di trenta giorni per il ricorso per Cassazione, nessuna notificazione avrebbe dovuto essere allegata, derivandone la inesistenza dell’a ffermata improcedibilità.
A rendere sussistente l’errore revocatorio non può, pertanto, essere sufficiente l’improprio riferimento che l’ordinanza revocanda ha operato alla «notifica», anziché alla «comunicazione», posto che- alla stregua delle pronunce poste a fondamento della dec isione – anche la
comunicazione, con le ricevute della spedizione a mezzo pec, deve essere depositata, ai sensi dell’art. 369, secondo comma, c.p.c., unitamente alla copia autentica del provvedimento impugnato.
Né l’errore revocatorio potrebbe essere ravvisato nel fatto – denunciato dal ricorrente – che la Corte non si sarebbe avveduta della presenza del provvedimento, con relativa comunicazione, nel fascicolo d’ufficio del giudizio di merito, che sarebbe stato acquisito, a seguito della richiesta di parte, ai sensi del terzo comma dell’art. 369 c.p.c. (applicabile ratione temporis ), atteso che la Corte – accedendo agli atti, come consentito nella specie, trattandosi di violazioni di ordine processuale – ha potuto constatare che detto fascicolo, nonostante la richiesta di parte, non è stato acquisito.
Pertanto, deve ritenersi che anche su questo punto la Corte, nell’impugnata ordinanza, abbia effettuato una valutazione di merito, atteso che – dalle citate pronunce – si evince che la mancanza della relata, o comunicazione del provvedimento impugnato, non comporta improcedibilità del ricorso per cassazione, quando tale comunicazione risulti comunque nella disponibilità della Corte di Cassazione, perché acquisita a seguito dell’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio, sempre che l’acquisizione sia stata in concreto effettuata, e che da essa risulti l’avvenuta comunicazione, non spettando alla Corte attivarsi per supplire, attraverso tale via, all’inosservanza della parte al precetto posto dall’art. 369, comma 2, c.p.c. (Cass. nn. 14389 e 22324/2020). Nulla per le spese, attese le mancate difese della parte intimata.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 29 novembre 2023.