Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2292 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 2292 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/01/2024
RISARCIMENTO DANNI DA COSE IN CUSTODIA
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9904/2020 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, in difetto di elezione di domicilio in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e NOME COGNOME
-ricorrente e controricorrente al ricorso proposto dal Comune di RAGIONE_SOCIALE –
contro
COMUNE RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore, in difetto di elezione di domicilio in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difes o dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente successivo e controricorrente al ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE –
nonché contro
NOME, in difetto di elezione di domicilio in ROMA, domiciliata per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall’AVV_NOTAIO
-controricorrente ad ambedue i ricorsi -nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, dal quale è rappresentato e difeso
-controricorrente ad ambedue i ricorsi –
Avverso la sentenza n. 2075/2019 della CORTE DI APPELLO DI L’AQUILA , depositata il giorno 17 dicembre 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 ottobre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. Il 3 giugno 2003, in RAGIONE_SOCIALE, il rimorchio del veicolo adibito ad attività dello spettacolo viaggiante di tiro al gettone, di proprietà di NOME COGNOME, nel transitare su un piazzale comunale, si ribaltò per l’improvvisa apertura di una voragine nella sede stradale.
Per il ristoro dei danni patiti (ascritti ai costi occorrenti per il ripristino del rimorchio e delle attrezzature e del mancato guadagno per la forzata inattività), NOME COGNOME convenne in giudizio il Comune di RAGIONE_SOCIALE, ente proprietario della strada.
Nel resistere, il Comune di RAGIONE_SOCIALE chiese la chiamata in causa: a scopo di garanzia, della RAGIONE_SOCIALE (cui, lite pendente, è succeduta RAGIONE_SOCIALE), compagnia assicuratrice dell’ente per i danni cagionati a terzi; per l’esclusione di propria responsabilità, della RAGIONE_SOCIALE, quale asserita custode
dell’area di verificazione dell’occorso, adibita a cantiere per l’esecuzione di lavori in virtù di accordo di programma edilizio.
Compiuta l’evocazione in lite di detti terzi, ambedue costituiti, all’esito del giudizio di prime cure, l’adito Tribunale di RAGIONE_SOCIALE condannò il Comune di RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, in solido tra loro, al risarcimento in favore dell’attrice dei danni subiti (a titolo di costo per la riparazione del mezzo e di mancato guadagno), rigettando la domanda di manleva formulata verso la compagnia assicuratrice.
La decisione in epigrafe ha disatteso gli appelli separatamente interposti dal Comune di RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE.
Avverso tale sentenza la RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione, per un unico motivo; successivo ricorso per cassazione propone il Comune di RAGIONE_SOCIALE, per quattro motivi.
Resistono ad ambedue i ricorsi, con distinti controricorsi, NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE.
Il Comune di RAGIONE_SOCIALE resiste, con controricorso, al ricorso della RAGIONE_SOCIALE, la quale, a sua volta, resiste, con analoga modalità, al ricorso del Comune di RAGIONE_SOCIALE.
Il Comune di RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria illustrativa.
A ll’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 -bis. 1 cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, è irrilevante verificare l’esito della procedura per dichiarazione di fallimento della RAGIONE_SOCIALE, non potendo in ogni caso essa riverberarsi sul corso di questo giudizio.
Per consolidato indirizzo ermeneutico di questa Corte, l’art. 43 l.fall. (« l’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo »), non comporta l’interruzione del giudizio di legittimità, posto che in quest’ultimo, in quanto dominato dall’impulso d’ufficio, non trovano
r.g. n. 9904/2020 Cons. est. NOME AVV_NOTAIO
applicazione le comuni cause di interruzione del processo previste in via generale dalla legge ( ex plurimis , Cass. 23/12/2022, n. 37719; Cass. 08/06/2021, n. 15928; Cass. 15/11/2017, n. 27143).
È superflua l’illustrazione dei motivi di ambedue i ricorsi, apparendo palese la improcedibilità degli stessi.
RAGIONE_SOCIALE e il Comune di RAGIONE_SOCIALE impugnano la sentenza n. 2075/2019 della Corte d’appello de L’Aquila pubblicata il 17 dicembre 2019 e, per stessa concorde dichiarazione dei ricorrenti, notificata il 16 gennaio 2020.
La dichiarazione – contenuta nel ricorso per cassazione – di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un fatto processuale – la notificazione della sentenza – idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione ex art. 325 cod. proc. civ. e, quale manifestazione di autoresponsabilità della parte, impegna quest ‘ ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l ‘ onere di depositare, nel termine stabilito dall ‘ art. 369 cod. proc. civ., copia della sentenza munita della relata di notifica, ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC (cfr. Cass., Sez. U, 06/07/2022, n. 21349; Cass. 07/06/2021, n. 15832).
Il descritto onere non risulta nella specie adempiuto.
Ambedue le parti ricorrenti hanno depositato copia della gravata sentenza, priva tuttavia della relazione di notificazione (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo EMAIL), né detta documentazione è stata prodotta da alcuna parte controricorrente.
Ad impedire la declaratoria di improcedibilità non può invocarsi neppure il principio di diritto, più volte enunciato da questa Corte ( ex plurimis, Cass. 30/04/2019, n. 11386), in forza del quale pur in difetto della produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della
r.g. n. 9904/2020 Cons. est. NOME AVV_NOTAIO
relata di notificazione della medesima, prescritta dall’art. 369, secondo comma, num. 2, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza.
Invero, a fronte di una sentenza pubblicata il 17 dicembre 2019, la notifica del ricorso della RAGIONE_SOCIALE è avvenuta il giorno 16 marzo 2020 e quella del Comune di RAGIONE_SOCIALE il 9 maggio 2020, in entrambi i casi elasso il menzionato arco temporale.
I due ricorsi sono dichiarati improcedibili.
Circa il regolamento delle spese di lite, la reciproca soccombenza ne giustifica la integrale compensazione nei rapporti tra la RAGIONE_SOCIALE e il Comune di RAGIONE_SOCIALE; l’applicazione del principio di cui all’art. 91 cod. proc. civ. impone inve ce la condanna di ciascun ricorrente, distintamente considerato, alla refusione delle spese del giudizio di legittimità in favore delle rispettive parti controricorrenti, NOME e RAGIONE_SOCIALE, avendo ognuna di queste svolto autonome difese con riferimento ai singoli ricorsi.
Attesa l’improcedibilità dei ricorsi, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte dei ricorrenti ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura rispettivamente pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi , ove dovuto, a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
Dichiara improcedibile il ricorso di RAGIONE_SOCIALE.
Dichiara improcedibile il ricorso del Comune di RAGIONE_SOCIALE.
Dichiara interamente compensate le spese del giudizio di legittimità tra RAGIONE_SOCIALE e Comune di RAGIONE_SOCIALE.
r.g. n. 9904/2020 Cons. est. NOME AVV_NOTAIO
Condanna la ricorrente RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore della controricorrente NOME COGNOME delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.
Condanna la ricorrente RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALE delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.
Condanna il ricorrente Comune di RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore della controricorrente NOME delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.
Condanna il ricorrente Comune di RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALE delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte di ambedue i ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso rispettivamente proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis .
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione