Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33634 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33634 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/12/2024
AFFITTO DI FONDO RUSTICO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22452/2021 R.G. proposto da COGNOME NOME E COGNOME rappresentati e difesi dall’Avv. NOME COGNOME e dall’Avv. NOME COGNOME con domicilio telematico all’indirizzo PEC dei propri difensori
-ricorrenti –
contro
COGNOME SUOR NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME e dall’Avv. NOME COGNOME con domicilio telematico all’indirizzo PEC de l proprio difensore
-controricorrente e ricorrente incidentale –
Avverso la sentenza n. 1328/2021 della CORTE DI APPELLO DI MILANO- SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA, depositata il giorno 21 maggio 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1° ottobre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La decisione in epigrafe indicata, resa all’esito del giudizio di rinvio disposto da questa Corte con la sentenza n. 25173/2018, confermando la sentenza pronunciata in prime cure dal Tribunale di Lodi -sezione specializzata agraria, ha dichiarato scaduto alla data del 31 dicembre 1998 il contratto di affitto, avente ad oggetto il podere denominato INDIRIZZO sito nel Comune di San Fiorano, intercorso tra suor NOME COGNOME di Belgiojoso (quale affittante) e NOME NOME e NOME COGNOME (affittuari), con condanna di questi ultimi al rilascio del bene e rigetto della domanda di condanna generica al risarcimento dei danni proposta dall’affittante .
NOME NOME e NOME COGNOME dispiegano unitario ricorso per cassazione, affidato a sette motivi.
Resiste, proponendo altresì ricorso incidentale articolato in un motivo, suor NOME COGNOME di Belgiojoso.
Ambedue le parti hanno depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
È superflua l’illustrazione dei motivi del ricorso principale, palesandosi dagli atti di causa la improcedibilità di quest’ultimo.
NOME NOME e NOME COGNOME impugnano la sentenza n. 1328/2021 della Corte d’appello di Milano sezione specializzata agraria, pubblicata il 21 maggio 2021 e, per dichiarazione degli stessi ricorrenti, notificata il giorno 22 giugno 2021.
1.1. Per consolidato orientamento di nomofilachia, la dichiarazione – contenuta nel ricorso per cassazione – di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un fatto processuale – la notificazione della sentenza, appunto – idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione ex art. 325 cod. proc. civ. e, quale manifestazione di
autoresponsabilità della parte, impegna quest ‘ ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l ‘ onere di depositare, nel termine stabilito dall ‘ art. 369 cod. proc. civ., copia della sentenza munita della relata di notifica – ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC – senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ. ( ex plurimis, cfr. Cass., Sez. U, 06/07/2022, n. 21349; Cass. 07/06/2021, n. 15832).
Più specificamente, in caso di impugnazione di legittimità di una sentenza notificata a mezzo di posta elettronica certificata, ai fini della procedibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto a depositare, unitamente allo stesso, la relata di notifica, mediante inserimento nella busta telematica, con la quale l ‘ atto è depositato, del messaggio di posta elettronica certificata in formato .eml o .msg (così Cass. 27/05/2024, n. 14790; Cass. 22/07/2019, n. 19695).
Il deposito della mera copia autentica della sentenza impugnata priva della relazione di notificazione importa dunque – salvo che detta documentazione non risulti prodotta dal controricorrente nel termine di cui all ‘ art. 370, terzo comma, cod. proc. civ. oppure acquisita dal giudice mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio il difetto di procedibilità del ricorso, vizio rilevabile di ufficio e non sanato dalla mancata contestazione della controricorrente, l’ improcedibilità trovando la su a ragion d’essere nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola la stessa sequenza di avvio del processo per cassazione (cfr., oltre alle pronunce citate supra, Cass. 12/02/2020, n. 3466; Cass. 20/06/2024, n. 17014).
La sanzione dell’improcedibilità contemplata dall’art. 369, secondo comma, num. 2, cod. proc. civ., non contrasta poi con gli artt. 24 e 111 Cost. e 6 CEDU, trattandosi di un adempimento preliminare,
tutt’altro che oneroso e complesso, che non mette in discussione il diritto alla difesa ed al giusto processo, essendo finalizzato a verificare, nell’interesse pubblico, il passaggio in giudicato della decisione di merito ed a selezionare la procedura più adeguata alla definizione della controversia (Cass. 15/07/2024, n. 19475).
1.2. Il descritto onere non risulta nella specie assolto.
Nel termine di cui all’art. 369 cod. proc. civ., infatti, parte ricorrente ha depositato copia della gravata sentenza, notificata a mezzo PEC, mancante però delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, né queste ultime sono state prodotte dalla controricorrente o comunque acquisite agli atti del fascicolo di ufficio.
1.3. Ad impedire la declaratoria di improcedibilità non può invocarsi neppure il principio di diritto, più volte enunciato da questa Corte ( ex plurimis, Cass. 30/04/2019, n. 11386, sulla scia di Cass. 10/07/2013, n. 17066), in forza del quale pur in difetto della produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima, prescritta dall’art. 369, secondo comma, num. 2, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza.
Invero, a fronte di una sentenza pubblicata il 21 maggio 2021, la notifica del ricorso in vaglio è avvenuta il giorno 23 agosto 2021, trascorso quindi il menzionato arco temporale.
Improcedibile il ricorso principale, a mente dell’art. 334 cod. proc. civ. va per conseguenza (Cass. 14/10/2021, n. 28131; Cass. 26/11/2019, n. 30782) dichiarato inefficace il ricorso incidentale.
Quest’ultimo risulta infatti proposto (con controricorso notificato il giorno 1° ottobre 2021) tardivamente (cioè a dire oltre il termine sancito dall’art. 325 , secondo comma, cod. proc. civ.) rispetto alla data di notificazione della sentenza impugnata come dichiarata dalla stessa
ricorrente incidentale (ovvero il 22 giugno 2021), non applicandosi alle controversie di affitto agrario (quale quella in esame), in ogni stato e grado delle stesse (incluse le fasi di impugnazione), la sospensione feriale dei termini di cui alla legge 7 ottobre 1969 n. 742 (così, ex aliis, cfr. Cass. 04/05/2018, n. 10575/2018; Cass. 11/06/2009, n. 13546; Cass. 17/03/2009, n. 6430; Cass. 18/01/2006, n. 820).
In conclusione, il ricorso principale è dichiarato inammissibile; il ricorso incidentale è dichiarato inefficace.
In ordine alle spese del grado, ribadito che in caso di inefficacia del ricorso incidentale tardivo conseguente, ex art. 334, secondo comma, cod. proc. civ., ad inammissibilità o improcedibilità del ricorso principale, la soccombenza va riferita alla sola parte soccombente in via principale (v. Cass. 12/06/2018, n. 15220; Cass. 20/02/2014, n. 4074), la virtuale improcedibilità del ricorso incidentale (siccome anch’esso non corredato dalla produzione della copia notificata della sentenza impugnata) giustifica la integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.
L’oggetto della controversia (concernente un affitto agrario) esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per cui si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione (Cass. 11/10/2017, n. 23912).
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il ricorso principale e inefficace l’incidentale. Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione