Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33142 Anno 2024
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33142 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/12/2024
composta dai signori magistrati:
dott. NOME COGNOME
Presidente
dott. NOME COGNOME
Consigliere
dott. NOME COGNOME
Consigliere
dott. NOME COGNOME
Consigliere relatore
dott. NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 6237 del ruolo generale dell’anno 2023, proposto
da
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME (C.F.: CNT NTN 65L26 D086K) e NOME COGNOME (C.F.: PLM FDN 76E30 D086Q)
-ricorrente-
nei confronti di
CONDOMINIO DEL FABBRICATO SITO IN COSENZA, INDIRIZZOC.F.: P_IVA, in persona del l’amministratore, legale rappresentante pro tempore -intimato- per la cassazione della sentenza del Giudice di Pace di Cosenza n. 1537/2022, depositata in data 24 ottobre 2022 (e che si assume notificata in data 29 dicembre 2022);
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 18 novembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME
Fatti di causa
NOME COGNOME ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso l’atto di precetto di pagamento dell’importo di € 3.955,90 notificatole dall’amministratore del condominio del fabbricato sito in Cosenza, in INDIRIZZO
Oggetto:
OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI (ART. 617 C.P.C.)
Ad. 18/11/2024 C.C.
R.G. n. 6237/2023
Rep.
27, sulla base di titolo esecutivo di formazione giudiziale (decreto ingiuntivo divenuto esecutivo a seguito del rigetto dell’opposizione).
L’opposizione è stata rigettata dal Giudice di Pace di Cosenza. Avverso tale decisione ricorre la COGNOME, sulla base di due motivi. Non ha svolto attività difensiva in questa sede il condominio intimato.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
È pregiudiziale ed assorbente il rilievo del l’omesso deposito, da parte della parte ricorrente, della copia autentica della sentenza impugnata, con la relazione di notificazione, nel termine perentorio previsto dall’art. 369 c.p.c..
La stessa ricorrente dichiara espressamente -nel ricorso -che la sentenza impugnata, la quale risulta depositata in data 24 ottobre 2022, le sarebbe stata notificata in data 29 dicembre 2022 (parrebbe a mezzo P.E.C.).
Unitamente al ricorso, notificato a mezzo P.E.C. in data 27 febbraio 2023, ha prodotto una copia digitalizzata del provvedimento impugnato, di cui ha attestato la conformità all’originale digitale contenuto nel fascicolo telematico.
Ha, inoltre, prodotto: a) la copia digitalizzata (ovvero la stampa in formato ‘.pdf’) di un messaggio di posta elettronica ricevuto dal difensore della controparte in data 29 dicembre 2022 relativo alla notificazione di un atto, al quale emergerebbe (dal testo dello stesso) essere allegati dei files contenenti un documento denominato ‘ Attestazione Conformità ‘, un documento denominato ‘ RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA
ELETTRONICA CERTIFICATA Cond. INDIRIZZO Falbo INDIRIZZO e un documento denominato ‘ Sent.Falbo ‘ (tutti in formato ‘.pdf.p7m’); b) la copia digitalizzata (ovvero la stampa in formato ‘.pdf’) di una attestazione sottoscritta dal difensore del condominio intimato, di conformità della copia della sentenza impugnata a quella trasmessa a mezzo PEC dalla cancelleria dell’Ufficio del Giudice di pace di Cosenza .
Non è stato prodotto il messaggio di posta elettronica (nel suo originale formato digitale ‘ .eml ‘) con il quale sarebbe stata effettuata la notificazione della sentenza impugnata a mezzo P.E.C., con i relativi allegati in formato digitale.
Non è stata prodotta alcuna copia, neanche meramente digitalizzata e ottenuta da una stampa del documento digitale originale, della relazione di notificazione della sentenza impugnata. Le copie digitalizzate prodotte, ovvero la stampa del messaggio di posta elettronica del 29 dicembre 2022 e dell’attestazione di conformità a quella ricevuta dalla Cancelleria della sentenza impugnata sottoscritta dal difensore del condominio intimato, sono prive di attestazione di conformità agli originali dei documenti digitali ricevuti a mezzo P.E.C..
Non è possibile, in definitiva, ritenere regolarmente prodotta la relazione di notificazione della sentenza impugnata, come prescritto dall’art. 369 c.p.c..
In base all’indirizzo sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte, d’altra parte, « il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione, di copia analogica della decisione impugnata predisposta in originale telematico e notificata a mezzo PEC priva di attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della legge n. 53 del 1994, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non determina l’improcedib ilità del ricorso per cassazione laddove il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della
decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca ex art. 23, comma 2, d. lgs. n. 82 del 2005, la conformità della copia informale all’originale notificatogli; nell’ipotesi in cui, invece, la controparte (o una delle controparti) sia rimasta soltanto intimata, ovvero abbia effettuato il suddetto disconoscimento, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità il ricorrente ha l’onere di depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica, entro l’udienza di di scussione o l’adunanza in camera di consiglio » (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8312 del 25/03/2019, Rv. 653597 -01).
Nella specie, in realtà, come già chiarito, la relazione di notificazione della sentenza impugnata non è stata affatto prodotta, neanche in copia priva di attestazione di conformità all’originale digitale notificato, mentre le copie del messaggio P.E.C. e dell’attestazione di conformità della copia della sentenza a quella trasmessa dalla Cancelleria sono state prodotte, ma senza attestazione di conformità agli originali digitali ricevuti (attestazione non intervenuta neanche entro la data dell’adunanza camerale).
Il ricorso non risulta notificato nei sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento impugnato (data di pubblicazione della sentenza: 24 ottobre 2022; data di notificazione del ricorso: 27 febbraio 2023); la relazione di notificazione di quest’ultimo non risulta prodotta neanche dalla controparte, che è rimasta intimata.
Non ricorre, quindi, nessuna delle ipotesi nelle quali, secondo la giurisprudenza di questa stessa Corte (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 8312 del 25/03/2019, Rv. 653597 -02, già richiamata; conf.: Sez. 1, Ordinanza n. 3727 del 12/02/2021, Rv. 660556 -01; Cass., Sez. U, Sentenza n. 22438 del 24/09/2018, Rv. 650462 -01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 27480 del 30/10/2018, Rv. 651336 – 01), non vi sarebbe spazio per la sanzione dell’improcedibilità.
La eventuale concessione alla parte ricorrente di un ulteriore termine, a tal fine, non è possibile, in questa fase, non solo perché non è prevista da alcuna disposizione di legge, ma anche, e soprattutto, perché sarebbe una modalità operativa in palese contrasto con i chiarissimi principi di diritto enunciati in proposito dalle Sezioni Unite di questa Corte, che determinerebbe il superamento di una decadenza derivante dalla mancata osservanza di un termine perentorio, a vantaggio di una delle parti in caus a e a detrimento dell’altra parte. Determinerebbe, inoltre, anche a causa del complessivo carico di ricorsi da trattare davanti a questa Corte Suprema, un inevitabile non indifferente prolungamento del processo, in violazione del principio di economia processuale e di ragionevole durata dello stesso, senza che l’esito contrario (di improcedibilità) possa ritenersi eccessivamente pregiudizievole per il ricorrente e, quindi, costituire sanzione sproporzionata, considerato che lo stesso ha avuto un lasso di tempo più che ragionevole per adempiere agli oneri su di lui gravanti, peraltro di più che agevole natura e chiaramente conoscibili, in quanto ampiamente e dettagliatamente chiariti da una consolidata e ferma giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, e non lo ha fatto senza alcuna plausibile giustificazione.
La Corte, pertanto, ritiene la sanzione di improcedibilità del ricorso, oltre che imposta dalla normativa vigente e dalla necessità di conformarsi all’indirizzo indicato dalle Sezioni Unite, del tutto congrua per la fattispecie in esame.
Non è neanche necessario, stante il carattere assorbente dei rilievi fin qui svolti, dare conto dei singoli motivi del ricorso.
2. Il ricorso è dichiarato improcedibile.
Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo l’ ente intimato svolto attività difensiva.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o
improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Per questi motivi
La Corte:
-dichiara improcedibile il ricorso;
-dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento al competente ufficio di merito, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-