Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 33446 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 33446 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7440/2018 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliata ex lege in Roma alla INDIRIZZO presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliata ex lege in Roma alla INDIRIZZO presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
-controricorrente – avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 4322/2017 pubblicata il 16 ottobre 2017
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 28 luglio 2015, in accoglimento della domanda avanzata dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, il Tribunale di Milano condannava la società convenuta al pagamento della somma di 17.580 euro, maggiorata
degli interessi moratori ex D. Lgs. n. 231 del 2002, a titolo di saldo del corrispettivo preteso dall’attrice per interventi di manutenzione effettuati nel 2009 su quattro macchine frigorifere ad assorbimento (cd. ) che essa stessa aveva fornito alcuni anni prima alla controparte; nel contempo, sulla scorta delle risultanze dell’espletata c.t.u., respingeva la riconvenzionale spiegata dalla RAGIONE_SOCIALE, volta ad ottenere il risarcimento dei danni asseritamente cagionati dalla cattiva esecuzione dei predetti interventi, da cui sarebbe derivata l’irrimediabile rottura di un .
La decisione veniva impugnata dalla parte soccombente dinanzi alla Corte distrettuale di Milano, la quale, con sentenza n. 4322/2017 del 16 ottobre 2017, respingeva il gravame.
Contro tale sentenza, dichiaratamente notificata il 29 dicembre 2017, la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a otto motivi, con i quali vengono denunciati:
1)la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1655 e 2697 c.c., per essere stato riconosciuto alla RAGIONE_SOCIALE il diritto al corrispettivo per gli interventi manutentivi eseguiti, pur in mancanza di prova dell’adempimento dell’obbligazione di risultato cui essa era tenuta;
2)la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1460 e 2697 c.c., non avendo l’impugnata sentenza accertato se, a fronte dell’eccezione di inadempimento ex adverso sollevata, la predetta società fosse riuscita a dimostrare di aver correttamente eseguito gli interventi di manutenzione posti in essere nell’anno 2009;
3)la violazione e la falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. e degli artt. 1460 e 2697 c.c., per avere la Corte d’Appello o comunque valutato in modo la c.t.u. espletata in primo grado, dalla quale era emersa l’inadeguatezza degli interventi manutentivi realizzati dalla RAGIONE_SOCIALE nell’anno 2006;
4) e 5)la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 1176, 1218, 1665, 1667, 1668 e 2043 c.c., per avere il giudice distrettuale, a causa del o comunque di una valutazione della c.t.u., erroneamente rigettato la domanda risarcitoria proposta dall’odierna ricorrente, tralasciando, altresì, di considerare che i danni causati dalla rottura dell’ non erano mai stati contestati dall’impresa manutentrice;
6)la violazione e la falsa applicazione dell’art. 346 c.p.c. con riferimento alla ravvisata decadenza dell’appellante dalla prova testimoniale articolata in prime cure, in ragione dell’asserita mancata riproposizione della relativa richiesta istruttoria in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di secondo grado;
7)la violazione e la falsa applicazione dell’art. 183, comma 7, c.p.c., in relazione alla ritenuta irrilevanza della prova testimoniale e del supplemento di consulenza tecnica d’ufficio di cui l’appellante aveva chiesto l’ammissione al fine di dimostrare l’esistenza e l’entità dei danni lamentati;
8)la violazione e la falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c.; censura, quest’ultima, risolventesi nella pura e semplice richiesta di una nuova e diversa regolamentazione delle spese dell’intero giudizio in conseguenza dell’auspicato accoglimento del ricorso.
RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso all’avversa impugnazione.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale, va rilevata l’improcedibilità del ricorso.
L’art. 369, comma 1, c.p.c. stabilisce che il ricorso per cassazione deve essere depositato nella cancelleria della Corte Suprema, a pena di improcedibilità, nel termine di venti giorni dall’ultima
notificazione alle parti contro le quali è proposto.
In base al numero 2) del comma immediatamente successivo, insieme col ricorso deve essere depositata, sempre a pena di improcedibilità, copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta.
Per consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, ai fini del controllo officioso circa la tempestività del ricorso assumono rilievo le deduzioni delle parti, nel senso che, ove il ricorrente non abbia allegato di aver ricevuto la notificazione della decisione gravata, deve reputarsi che il diritto di impugnazione sia stato esercitato entro il c.d. termine di cui all’art. 327, comma 1, c.p.c.; per contro, qualora egli stesso abbia dichiarato che il provvedimento contro il quale ricorre gli è stato notificato -come pure nell’ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dal controricorrente o emerga dall’esame diretto delle produzioni delle parti o del fascicolo d’ufficio -, deve ritenersi operante il c.d. termine di impugnazione fissato dall’art. 325, comma 2, c.p.c., pari a sessanta giorni.
In tale ultima evenienza sorge a carico dell’impugnante l’onere di depositare, unitamente al ricorso o nei modi contemplati dall’art. 372, comma 2, c.p.c., purchè entro il termine stabilito dal precedente art. 369, comma 1, copia autentica della decisione impugnata con la relata di notifica.
L’inosservanza dell’adempimento comporta l’improcedibilità del ricorso, a meno che questo sia stato notificato prima della scadenza del termine breve di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento impugnato (con conseguente superamento della c.d. ) e salva l’ipotesi che l’anzidetta documentazione risulti comunque nella disponibilità del giudice per essere stata prodotta dal controricorrente nel termine previsto dall’art. 370, comma 3, c.p.c. (ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio ex art. 369, comma 3, c.p.c.,
limitatamente ai casi, che qui non rilevano, in cui la decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione sia ricollegata dalla legge alla comunicazione o notificazione del provvedimento a cura della cancelleria : sull’argomento cfr ., ex multis , Cass. n. 22822/2022, Cass. Sez. Un. n. 21349/2022, Cass. n. 16926/2021, Cass. n. 15832/2021, Cass. Sez. Un. n. 23594/2020, Cass. n. 17450/2017, Cass. Sez. Un. n. 10648/2017, Cass. n. 27184/2016). Tanto premesso in punto di diritto, deve rilevarsi che, nel caso di specie, la stessa RAGIONE_SOCIALE ha attestato in ricorso (pag. 2) che la sentenza oggetto di impugnazione le è stata notificata il 29 dicembre 2017.
Alla luce di ciò, considerato che l’intervallo temporale fra la data di pubblicazione della sentenza (16 ottobre 2017) e quella di notificazione del ricorso a mezzo posta elettronica certificata (27 febbraio 2018) risulta superiore a sessanta giorni, la prefata società non poteva ritenersi dispensata dall’onere di depositare, entro il termine di cui all’art. 369, comma 1, c.p.c., copia autentica della decisione impugnata munita della relazione di notificazione.
A tanto, però, essa non ha provveduto, come si ricava dall’esame degli atti interni al presente giudizio di legittimità e dalla certificazione rilasciata dalla Cancelleria di questa Corte.
Peraltro, la documentazione di cui trattasi nemmeno è stata prodotta dalla controricorrente, sicchè l’impugnante non può giovarsi dell’orientamento nomofilattico al quale si è fatto cenno sopra.
Per le ragioni esposte, il ricorso va dichiarato improcedibile.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Stante l’esito dell’impugnazione, viene resa nei confronti della ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1 -quater , D.P .R.
n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , a rifondere alla controparte le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 3.200 euro (di cui 200 per esborsi), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , D.P .R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda