Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 10515 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 10515 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 18/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 29681-2021 proposto da:
COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentate e difese dall’AVV_NOTAIO e domiciliate presso la cancelleria della Corte di Cassazione
– ricorrenti –
contro
COGNOME ORIETTA
– intimata – avverso la sentenza n. 1649/2021 della CORTE DI APPELLO di FIRENZE, depositata il 27/08/2021;
udita la relazione della causa svolta in camera di AVV_NOTAIOiglio dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato COGNOME NOME evocava in giudizio COGNOME NOME e COGNOME NOME innanzi il Tribunale di Lucca per sentirle condannare a rimuovere alcuni manufatti realizzati in violazione delle norme in tema di distanze, dal confine e tra i fabbricati ed al risarcimento del danno.
Si costituivano le convenute, resistendo alla domanda e chiedendo, in via riconvenzionale, accertarsi la loro proprietà esclusiva, per usucapione, delle aree occupate, nonché il diritto di mantenere una gronda nella sua attuale collocazione.
Con sentenza n. 2025/2016 il Tribunale rigettava la domanda principale accogliendo invece quella riconvenzionale.
Con la sentenza impugnata, n. 1649/2021, la Corte di Appello di Firenze accoglieva in parte il gravame proposto da COGNOME NOME avverso la decisione di prime cure, condannando le odierne ricorrenti alla restituzione all’odierna intimata di due particelle, previa la rimozione delle costruzioni ivi realizzate.
Propongono ricorso per la cassazione della pronuncia di secondo grado COGNOME NOME e COGNOME NOME, affidandosi a tre motivi.
NOME, intimata, dopo aver depositato istanza di visibilità con allegata procura speciale non ha svolto ulteriore attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.
A seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata da questa Corte ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. e ritualmente comunicata alle parti, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.
In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Preliminarmente, rileva la Corte che nel procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come disciplinato dal d.lgs. n. 149 del 2022, il presidente della sezione o il AVV_NOTAIOigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizione accelerata, può far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1, non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4 e 52 c.p.c., atteso che tale proposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di AVV_NOTAIOiglio AVV_NOTAIOeguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa (cfr. Sez. U, Sentenza n. 9611 del 2024 depositata il 10.4.2024).
Sulla scorta di tale recentissima pronuncia (che ha giustificato la successiva riconvocazione del Collegio in camera di AVV_NOTAIOiglio e, inevitabilmente, lo slittamento della presente decisione), il AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, autore della proposta di definizione ex art. 380 bis cpc, non versa in situazione di incompatibilità.
Sempre in via preliminare, il Collegio rileva l’improcedibilità del ricorso ex art. 369 comma 2 n. 2 cpc, poiché in esso si dichiara che la sentenza impugnata sarebbe stata notificata in data 14.9.2021, ma nel fascicolo è stata depositata soltanto una copia autentica, priva delle relate di notificazione, con AVV_NOTAIOeguente impossibilità di verificare l’esattezza di quanto dichiarato dalla parte.
Né soccorre parte ricorrente il principio (cfr. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 11386 del 30/04/2019 Rv. 653711; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013 Rv. 628539) che esenta dalle formalità di deposito della copia notificata nel solo caso di intervallo, tra pubblicazione della sentenza e notifica del ricorso, inferiore al termine breve, visto che tale intervallo è, nella specie, ben maggiore (sentenza d’Appello pubblicata il 27.8.2021 e ricorso notificato il 15.11.2021).
La pronuncia in rito è quindi inevitabile (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 21349 del 06/07/2022, Rv. 665188).
Nulla per le spese, in difetto di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità.
La non conformità della decisione alla proposta del AVV_NOTAIOigliere delegato comporta l’inapplicabilità dell’art. 96 quarto comma (cfr. art. 380 bis cpc)
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater , del D.P .R. n. 115 del 2002- della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte dichiara improcedibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di AVV_NOTAIOiglio della Seconda Sezione Civile, addì 06 dicembre 2023 e, a seguito di riconvocazione, in data 11.4.2024.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME