Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 11813 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 11813 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/05/2024
Oggetto: Servitù
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14452/2019 R.G. proposto da
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio di quest’ultima.
-ricorrente – contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio di quest’ultimo.
-controricorrente –
Avverso la sentenza n. 424/2019 emessa in data 22/2/2019 dalla Corte d’Appello di Bologna e notificata il 28/2/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 aprile 2024 dalla AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
Con atto di citazione, NOME COGNOME convenne in giudizio davanti al Tribunale di Piacenza la sorella NOME COGNOME, affinché 1) venisse accertata e dichiarata l’esistenza di una servitù di passo carrabile a favore del fondo ‘RAGIONE_SOCIALE‘, sito in Stadera di Nibbiano, di sua proprietà, e a carico dei fondi ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e ‘Cascinone’, tutti in Stadera di Nibbiano, di proprietà della convenuta, 2) venisse dichiarato, in capo a quest’ultima, il divieto di costruzione delle opere descritte nell’atto di citazione ovvero il loro adeguamento alle necessità della servitù carrabile, nonché l’obbligo di cessazione di ogni turbativa o molestia, 3) venisse dichiarato l’obbligo in capo alla predetta di ripristinare i luoghi o di adeguarli alle necessità della servitù carrabile, 4) venisse disposta la sua condanna al risarcimento dei danni per il mancato utilizzo della servitù fin dall’anno 2002, 5) venisse accertato e dichiarato che la servitù costituita dall’attore in favore della convenuta gravava sulla casa civile di proprietà del primo esclusivamente a favore della porzione di castello in cui al mappale 213, foglio 20, di proprietà della convenuta, secondo il titolo di costituzione del diritto, con divieto di esercizio della stessa a favore della diversa porzione di castello di cui al mappale 197, foglio 20, 6) venisse pronunciato il divieto di esercizio della servitù a favore di quest’ultima porzione e 7) venisse pronunciata e statuita la corresponsione della penale di € 250,00 in favore dell’attore e a carico della convenuta per ogni violazione accertata al divieto di utilizzo della servitù di passo.
Costituitasi in giudizio, NOME COGNOME contestò la fondatezza delle domande attoree e ne chiese il rigetto, evidenziando come i mappali 213 e 197 fossero accorpati e, quanto al diritto di servitù dei ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘, non vi fosse alcuna prova documentale dell’esistenza di un titolo costitutivo della servitù, né opere necessarie al suo esercizio.
Disposta la riunione alla causa così incardinata del procedimento possessorio n. 553/2006 promosso da COGNOME NOME, quale procuratore di NOME, contro COGNOME NOME, il Tribunale di Piacenza, con sentenza n. 724/2015, accertò l’esistenza di una servitù di passo carrabile a favore del fondo ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ di proprietà di NOME COGNOME e a carico del fondo di proprietà di NOME, condannò quest’ultima a consegnare al primo copia delle chiavi di accesso dalla strada attraverso il cancello attualmente esistente, a rimuovere una serie di manufatti e a realizzare un’apertura nella rete a sud-est del giardino e un fondo stradale sicuro lungo un certo percorso onde consentire il transito di mezzi agricoli in conformità alle indicazioni del C.T.U., mentre rigettò la domanda risarcitoria proposta da NOME COGNOME.
Il giudizio d’appello, incardinato da NOME COGNOME limitatamente alla parte della decisione afferente alla costituzione di servitù di passaggio dei c.d. ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ -‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ e sulle spese, si concluse, nella resistenza di NOME COGNOME, con la sentenza n. 424/2019, pubblicata il 8 Febbraio 2019, con la quale la Corte d’Appello di Bologna respinse il gravame, sostenendo che la sentenza di primo grado avesse adeguatamente motivato in ordine allo stato dei luoghi, come accertato dal c.t.u. e da un topografo, che il più agevole percorso per raggiungere ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ dalla strada comunale fosse quello richiesto da COGNOME NOME, siccome più comodo e sicuro rispetto quello preteso dalla sua controparte, che la preesistente esistenza di tale percorso e il suo utilizzo fossero stati confermati anche dai testi sentiti, che lo stesso fosse mutato di recente probabilmente a causa dei lavori eseguiti da NOME COGNOME, che l’impossibilità di uso e la mancanza di utilitas non determinassero l’estinzione della servitù se non una volta maturata la prescrizione estintiva, rimasta indimostrata nella
specie, e che la servitù esistente fosse stata costituita per destinazione del padre di famiglia, stante l’appartenenza dei due fondi ad un unico proprietario e l’irrilevanza dell’esercizio della servitù, essendo sufficiente che, al momento della separazione dei fondi, fossero univocamente presenti opere visibili e permanenti che asservissero un fondo all’altro, a meno che l’originario proprietario non avesse inteso escludere detta sottoposizione, ciò che, nella specie, non era accaduto, posto che dal testamento risultava una volontà contraria.
Contro la predetta sentenza, NOME COGNOME propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.
Resiste con controricorso NOME COGNOME.
Il Consigliere delegato ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti.
In seguito a tale comunicazione, la ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.
Fissata l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ., ciascuna delle parti ha depositato memoria illustrativa.
Considerato che :
Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riguardo ai requisiti richiesti dall’art. 1062 cod. civ., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., perché i giudici di merito, nell’affermare l’avvenuta costituzione di una servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia, avevano omesso di valutare se la coltivazione del terreno dominante e l’utilizzo della strada fossero in atto al momento della successione ereditaria, quando cioè i terreni erano stati divisi, arrivando a citare, come unica motivazione,
massime giurisprudenziali riportate erroneamente e aventi diverso contenuto da quello voluto e ad affermare che, anche in caso di impossibilità di utilizzo del terreno e di mancato uso attuale della strada, la servitù, ormai costituitasi, si sarebbe estinta soltanto per prescrizione estintiva, nella specie non provata, senza considerare che tale modalità di costituzione della servitù postula, invece, l’attualità del suo utilizzo al momento della successione ereditaria e anche nel periodo successivo, che tali circostante andavano provate dall’attore, che questi non vi aveva ottemperato e che, nella specie, il fondo dominante era rimasto non coltivato e la strada inutilizzata fin dall’epoca della successione, risalente al 1989, e anche al momento della proposizione della domanda del 2005.
2. Col secondo motivo, si lamenta la violazione di legge, secondo cui le presunzioni devono essere fondate su elementi certi, univoci e significativi, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte d’Appello affermato che non dovesse essere dimostrata l’attualità dell’esercizio della servitù e che fosse sufficiente la sussistenza di segni visibili del suo esercizio, dando rilievo ai contenuti del testamento, giudicati confermativi della volontà del de cuius di costituirla, senza valutare il restante compendio probatorio, benché dimostrativo dello stato di abbandono del fondo, e senza considerare non solo che la costituzione di servitù per destinazione del padre di famiglia prescinde del tutto dalla volontà dell’originario unico proprietario, essendo necessaria unicamente l’attualità del suo esercizio e la sua manifestazione mediante segni visibili e duraturi, ma altresì che il testamento nulla dice sul predetto diritto reale, né sulla effettiva coltivazione del fondo e dell’utilizzo della strada, così valutando come prova indiziaria una circostanza priva dei caratteri della certezza, univocità e significatività.
Col terzo motivo, proposto subordinatamente al mancato accoglimento del primo, si lamenta l’omessa considerazione di prove decisive e l’omessa motivazione, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., per avere la Corte d’Appello individuato lo stradello oggetto della servitù, senza indicare sulla base di quali elementi avesse raggiunto questo convincimento, essendosi limitata a citare gli esiti della C.T.U. e le dichiarazioni di tre testi, senza spiegare il perché della loro rilevanza rispetto alle dichiarazioni rese in senso contrario da altri testi, con conseguente difetto di motivazione sul punto.
Col quarto motivo, si lamenta la violazione di legge e l’invalidità della sentenza di primo grado e di appello, nonché l’omessa considerazione di un elemento decisivo, in relazione all’art. 360, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., perché giudice di merito, su impulso dell’attore in periodo di sospensione feriale e dunque in assenza di contraddittorio, aveva autorizzato il C.T.U. ad acquisire documentazione presso terzi (quali il Catasto, Pubbliche Amministrazioni, Uffici tecnici del Comune, Conservatorie), che la stessa parte avrebbe potuto depositare nei termini.
La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ. è del seguente tenore: « INAMMISSIBILITÀ e/o MANIFESTA INFONDATEZZA del ricorso avverso pronuncia di accoglimento di domanda di accertamento della costituzione di una servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia (doppia conforme). Primo, secondo, terzo e quarto motivo: inammissibili, o comunque manifestamente infondati, in quanto con essi si attinge la valutazione in fatto condotta dal giudice di merito, sotto i profili, rispettivamente: dell’esistenza di una utilitas per il fondo dominante (primo motivo); della sussistenza dei requisiti per la configurazione della destinazione del padre di famiglia (secondo motivo); della prova
dell’effettivo esercizio del passaggio (terzo motivo); della valutazione delle risultanze istruttorie, ed in particolare della C.T.U. (quarto motivo). La ricorrente contrappone, alla ricostruzione operata dalla Corte di Appello, una lettura alternativa del compendio istruttorio, senza tener conto che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un’istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). Né è possibile proporre un apprezzamento diverso ed alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui ‘L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata’ (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330). Nel caso di specie, infine, la motivazione della sentenza impugnata non risulta viziata da apparenza, né appare manifestamente illogica, ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico -argomentativo seguito
dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830) ».
Preliminarmente, il Collegio rileva l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., per avere il ricorrente omesso di produrre la sentenza corredata della relata di notifica, nonostante l’indicazione, contenuta in ricorso, dell’avvenuta sua notificazione.
La dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata attesta, infatti, un “fatto processuale” – la notificazione della sentenza – idoneo a far decorrere il termine “breve” di impugnazione e, quale manifestazione di “autoresponsabilità” della parte, impegna quest’ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 cod. proc. civ., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo EMAIL), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ. (Cass., Sez. U, 6/7/2022, n. 21349; anche Cass., Sez. 6, 7/6/2021, n. 15832; Cass., Sez. 5, 19/1/2018, n. 1295), a meno che la sentenza, munita della relata di notifica (o delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notifica a mezzo PEC), non sia stata prodotta dal controricorrente nel termine di cui all’art. 370, terzo comma, cod. proc. civ., ovvero acquisita – nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato (da cui decorre il termine breve per impugnare ex art. 325 cod. proc. civ.) – mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio (Cass., Sez. U, 6/7/2022, n. 21349).
In ragione di ciò deve allora dichiararsi l’improcedibilità del ricorso, non essendo stata la sentenza, munita della relata di notifica, depositata né dal ricorrente, che, infatti, attesta nella nota di iscrizione a ruolo del 17/5/2019 di produrre ‘copia autentica del provvedimento impugnato’ e non anche la sua notifica, né dalla controricorrente, e non essendo stata la stessa acquisita in seguito all’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio.
Né può dirsi applicabile il principio secondo cui, pur in difetto della produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima, prescritta dall’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti, dallo stesso, che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza indicata nel ricorso e quella della notificazione del ricorso, emergente dalla relata di notificazione dello stesso, assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all’art. 325, secondo comma, cod. proc. civ. (in tal senso, Cass., Sez 63, 3/4/2019, n. 11386; Cass., Sez. 3, 10/7/2013, n. 17066), posto che il ricorso è stato, nella specie, notificato il 29/4/2019, ben oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza avvenuta il 8/2/2019.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della parte ricorrente, mentre la non conformità della decisione di improcedibilità rispetto alla proposta esclude l’applicazione
dell’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ (cfr. art. 380 bis cpc).
Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge; dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione