Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 13126 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 13126 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 17/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso 19396-2023 proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dall ‘ Avvocato NOME COGNOME per procura in calce del ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE
nonché
sul ricorso 19565-2023 proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso da ll’A vvocato NOME COGNOME per procura in calce del ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’Avvocato NOME COGNOME per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la SENTENZA n. 1347/2023 dalla CORTE D’APPELLO DI NAPOLI, depositata il 24/3/2023;
– intimato –
udita la relazione delle cause svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 10/4/2025;
disposta la riunione dei ricorsi indicati in epigrafe;
FATTI DI CAUSA
1.1. Il Fallimento COGNOME NOME ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Avellino, la RAGIONE_SOCIALE deducendo che: – il fallito, sette mesi prima della sentenza dichiarativa, con atto del 6/12/2012, aveva trasferito alla RAGIONE_SOCIALE, per il prezzo di € . 203.500,00, la proprietà di un ‘ unità abitativa in Avellino; – tale atto integrava una fattispecie di simulazione assoluta ovvero, a fronte del mancato incasso del prezzo e dell ‘ inopponibilità al Fallimento della quietanza liberatoria rilasciata dal fallito, un atto a titolo gratuito.
1.2. Il Fallimento, quindi, ha chiesto di accertare la natura simulata dell ‘ atto di compravendita e, in ogni caso, la sua nullità oppure di revocarlo ai sensi dell ‘ art. 64 l.fall.
1.3. Il tribunale, con sentenza del 19/11/2019, previo inquadramento della fattispecie nell ‘ art. 67, comma 2°, l.fall., ha revocato l ‘ atto impugnato.
1.4. La RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello avverso tale sentenza, gravame che la corte d ‘ appello, con la sentenza in epigrafe, ha accolto.
1.5. La corte, in particolare, ha ritenuto che: -il Fallimento non aveva proposto alcuna azione revocatoria ai sensi dell ‘ art. 67 l.fall.; – la sentenza appellata era, dunque, nulla per violazione dell ‘ art. 112 c.p.c.
1.6. Il Fallimento, con ricorso notificato il 21/9/2023 e iscritto a ruolo con il n. 19396/2023 RG, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza, dichiarando la sua avvenuta notificazione in data 23/6/2023.
1.7. La RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
1.8. Il Fallimento, con altro ricorso notificato il 21/9/2023 e rubricato con il n. 19565/2023 di RG, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della stessa sentenza, dichiarando la sua avvenuta notificazione in data 23/6/2023.
1.9. La RAGIONE_SOCIALE costituendosi in quest’ultimo giudizio, ha resistito con controricorso e depositato memoria nella quale ha eccepito il mancato deposito da parte del ricorrente della relata di notifica della sentenza impugnata e, pertanto, l’assoluta impr ocedibilità del ricorso proposto ai sensi dell’art. 369, comma 2°, n. 2 c.p.c.
1.10. Le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. La Corte, riuniti i ricorsi in quanto proposti nei confronti della medesima sentenza, ritiene che gli stessi debbano essere dichiarati improcedibili per violazione dell ‘ art. 369, comma 2°, n. 2 c.p.c.
2.2. Il ricorrente, infatti, pur avendo dichiarato che la sentenza impugnata, depositata in data 24/3/2023, gli è stata notificata in data 23/6/2023, si è limitato, tuttavia, a depositarne, nel termine previsto dall ‘ art. 369 c.p.c., la copia autentica con attestazione di conformità ma non anche la relazione della relativa notificazione, senza, peraltro, che la copia notificata della sentenza possa rinvenirsi nella produzione della resistente, rimasta intimata, o sia stata comunque acquista al fascicolo d ‘ ufficio.
2.3. Ed è, in effetti, noto che il ricorso per cassazione è improcedibile qualora la parte ricorrente dichiari di avere ricevuto la notificazione della sentenza impugnata (anche se si tratta di notifica avvenuta in via telematica: Cass. n. 30765 del 2017), depositando, nei termini indicati dall ‘ art. 369, comma 1°, c.p.c., copia autentica della sentenza priva, però, della relazione di
notificazione e di tale documentazione non abbia effettuato la produzione (come nel caso in esame) neppure la parte controricorrente (Cass. n. 19695 del 2019; Cass. SU n. 10648 del 2017).
2.4. Il difetto della produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima, prescritta dall ‘ art. 369, comma 2°, n. 2, c.p.c., non comporta, in effetti, l ‘ improcedibilità del ricorso per cassazione soltanto nel caso in cui risulti che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza e quella della notificazione del ricorso per cassazione (quale emerge dalla relata di notificazione dello stesso) assicura comunque lo scopo, cui tende la norma citata, di consentire al giudice dell ‘ impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all ‘ art. 325, comma 2°, c.p.c. (Cass. n. 11386 del 2019).
2.5. Nel caso in esame, la sentenza impugnata è stata depositata il 24/3/2023 mentre il ricorso per la sua cassazione è stato notificato solo il 21/9/2023: ben oltre, quindi, il termine di sessanta giorni.
2.6. In tema di notificazione del provvedimento impugnato ad opera della parte, infatti, ai fini dell ‘ adempimento del dovere di controllare la tempestività dell ‘ impugnazione in sede di giudizio di legittimità, assumono rilievo le allegazioni delle parti, nel senso che, ove il ricorrente non abbia allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata, si deve ritenere che il diritto di impugnazione sia stato esercitato entro il c.d. termine ‘ lungo ‘ di cui all’ art. 327 c.p.c., procedendo all ‘ accertamento della sua osservanza.
2.7. Viceversa, nella contraria ipotesi in cui, come nel caso in esame, l ‘ impugnante abbia espressamente o implicitamente allegato che la sentenza contro cui ricorre gli è stata notificata ai fini del decorso del termine breve di impugnazione (nonché nell ‘ ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dal controricorrente o sia emersa dal diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d ‘ ufficio), deve ritenersi operante il termine di cui all ‘ art. 325 c.p.c., sorgendo a carico del ricorrente l ‘ onere di depositare, unitamente al ricorso, la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, entro il termine previsto dall ‘ art. 369, comma 1°, c.p.c., la cui mancata osservanza comporta l ‘ improcedibilità del ricorso, escluso il solo caso (che non ricorre, come visto, nella specie) in cui la notificazione del ricorso risulti effettuata prima della scadenza del termine breve (di sessanta giorni) decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato.
2.8. Le Sezioni Unite di questa Corte, in effetti, hanno affermato che: – la dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un ‘ fatto processuale ‘ (e cioè la notificazione della sentenza) idoneo a far decorrere il termine ‘ breve ‘ di impugnazione e, quale manifestazione di ‘ autoresponsabilità ‘ della parte, impegna quest ‘ ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo alla stessa l ‘ onere di depositare, nel termine stabilito dall ‘ art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo pec), senza, peraltro, che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva (ed ormai tardiva) produzione ai sensi dell ‘ art. 372 c.p.c.; – nel giudizio di cassazione, è, in effetti, esclusa la dichiarazione
d ‘ improcedibilità prevista dall ‘ art. 369, comma 2°, n. 2, c.p.c. (soltanto) quando (ma, come detto, non è il caso in esame) l ‘ impugnazione sia proposta contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica (o le copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notifica a mezzo pec), ove tale documentazione risulti comunque nella disponibilità del giudice, per essere stata prodotta dal controricorrente nel termine di cui all ‘ art. 370, comma 3°, c.p.c., ovvero acquisita, nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato (da cui decorre il termine breve per impugnare ex art. 325 c.p.c.), mediante l ‘ istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio (Cass. SU n. 21349 del 2022).
2.9. Peraltro, nel caso in cui la sentenza impugnata sia stata (come dichiarato dal ricorrente) notificata e il ricorrente abbia depositato la sola copia autentica della stessa priva della relata di notifica, il difetto di procedibilità dev ‘ essere rilevato anche d ‘ ufficio non potendo il vizio ritenersi sanato dalla mancata contestazione da parte della controricorrente (Cass. n. 17014 del 2024): il ricorso per cassazione, proposto nel termine breve di sessanta giorni dalla notifica della sentenza impugnata, è, infatti, improcedibile se il ricorrente, unitamente alla copia autentica della sentenza, non deposita, nei termini di cui all’art. 369, comma 1°, c.p.c., anche la relazione di notificazione della stessa, senza che il relativo vizio, rilevabile d’ufficio, sia sanato dalla mancata contestazione da parte del controricorrente (Cass. n. 3466 del 2020).
2.10. Né, infine, può ritenersi che tale sanzione si ponga in contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost. e dell’art. 6 CEDU, trattandosi, in realtà, di un adempimento preliminare, tutt’altro
che oneroso e complesso, che non mette in discussione il diritto alla difesa ed al giusto processo, essendo finalizzato a verificare, nell’interesse pubblico, il passaggio in giudicato della decisione di merito ed a selezionare la procedura più adeguata alla definizione della controversia (Cass. n. 19475 del 2024).
2.11. Nel giudizio di legittimità, infatti, quando la sentenza impugnata sia stata notificata ed il ricorrente abbia depositato la sola copia autentica della stessa priva della relata di notifica, il difetto di procedibilità trova la sua ragione nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola la stessa sequenza di avvio del processo (Cass. n. 17014 del 2024; conf., Corte EDU 23/5/2024, paragrafi 77-85, lì dove ha, tra l’altro, escluso la necessità di assicurare al ricorrente il deposito tardivo della relazione di notificazione, essendo, altrimenti, vanificato l’obiettivo della norma, e cioè ‘ assicurare alla Corte di cassazione di pronunciarsi sulla procedibilità del ricorso senza ulteriori passaggi e senza ritardi ‘, e, dunque, ritenuto l’adeguatezza della sanzione d’improcedibilità è ‘ alla realizzazione del legittimo fine perseguito ‘).
2.12. Nel giudizio di cassazione l’omessa produzione della relata di notifica della sentenza impugnata determina, in definitiva, l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’ art. 369, comma 2°, n. 2, c.p.c., la quale (in base a quanto affermato dalla Corte EDU nella sentenza del 23/5/2024) non si pone in contrasto con l’art. 6 CEDU, poiché integra una sanzione adeguata rispetto al fine di assicurare il rapido svolgimento del procedimento dinanzi alla Corte di cassazione, che è preordinato alla verifica della corretta applicazione della legge ed interviene dopo la celebrazione di due gradi di giudizio deputati alla delibazione nel merito della pretesa, e non costituisce impedimento idoneo a compromettere il diritto di accesso a un tribunale (Cass. n. 24724
del 2024).
I ricorsi sono, dunque, improcedibili.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
La Corte dà atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi indicati in premessa, così provvede: dichiara l ‘ improcedibilità dei ricorsi; condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio, che liquida in €. 8.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Prima