Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4629 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 4629 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/03/2026
sul ricorso 17863/2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, CANNIZZARO CONCETTO e CANDIDO MARGHERITA rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME – controricorrente – avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di CATANIA n. 345/2021 depositata il 08/02/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/11/2025 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte di appello di Catania, rigettando con la sentenza riportata in esergo il gravame proposto dagli odierni ricorrenti avverso la decisione che in primo grado ne aveva respinto l’opposizione al decreto ingiuntivo chiesto dalla banca a fronte dei saldi a debito maturati sui conti 1248010 e 1247671 ed in relazione al finanziamento 012629208045, ha, tra l’altro, confermato, come già divisato dal primo giudice, che tra il predetto conto 1247671 ed il conto precedentemente acceso dalla ditta individuale portante il numero NUMERO_DOCUMENTO non vi era alcuna continuità originando i detti conti da autonome convenzioni negoziali ed essendo stato il secondo chiuso tre mesi dopo l’apertura del primo; ed ha inoltre affermato, in relazione al finanziamento di cui si era chiesto che fosse accertata la nullità per difetto di causa in quanto la somma concessa a mutuo avrebbe dovuto ripianare un debito inesistente, che lo specifico utilizzo della somma mutuata non incide sulla causa del sottostante negozio.
La cassazione di detta sentenza è ora chiesta dai soccombenti con tre motivi di ricorso, seguiti da memoria, ai quali resistono con controricorso le parti intimate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Si impone previamente di rilevare l’improcedibilità del ricorso per violazione dell’art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ., posto che i ricorrenti, benché abbiano allegato che la sentenza oggetto di ricorso era stata loro notificata per gli effetti dell’art. 285 cod. proc. civ., all’atto di procedere al deposito del ricorso e di depositare con esso anche copia della sentenza notificata, non hanno pure proceduto, in allegato ad essa, a depositare, come prescritto dalla norma per prima richiamata, la corrispondente relata di notifica.
Premesso, perciò, che, come ancora affermato di recente, «la dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un “fatto processuale” – la notificazione della sentenza – idoneo a far decorrere il termine “breve” di impugnazione e, quale manifestazione di “autoresponsabilità” della parte, impegna quest’ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo EMAIL), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell’art. 372 c.c.» (Cass., Sez. U, 6/07/2022, n. 21349), gli effetti caducatori dell’impugnazione discendenti dall’inosservanza della prescrizione in parola -funzionale ad assicurare, a tutela dell’esigenza pubblicistica del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale, il controllo della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione (Cass., Sez. I, 16/05/2016, n. 9987) -non sono recuperabili né in ragione della disponibilità altrimenti acquisita della relata, secondo l’insegnamento di SS.UU. 10648/2017, atteso che di essa non vi è traccia agli atti di causa, né in ragione della prova di resistenza, secondo l’insegnamento già
altrove enunciato da questa Corte (Cass., Sez. VI-III, 30/04/2019, n. 11386), atteso che la notifica del ricorso è intervenuta oltre il termine di cui all’art. 325, comma 2, cod. proc. civ. tenuto conto della data di pubblicazione della sentenza.
Dichiarata perciò l’improcedibilità del ricorso, segue la condanna alla spese della parte ricorrente ed il raddoppio del contributo, sussistendone i presupposti ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso improcedibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di ciascuna parte resistente in euro 8200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 28 novembre 2025.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME