Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 27257 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 27257 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5829/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati presso l’avvocato NOME COGNOME (EMAIL), che li rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso.
–
ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore, elettivamente domiciliato in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (EMAIL), giusta procura speciale allegata al controricorso.
–
contro
ricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Trieste n. 488/2022 depositata il 12/12/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2024 dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La curatela del RAGIONE_SOCIALE conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Udine la sig. NOME COGNOME, in qualità di donante, nonché il marito NOME COGNOME ed il figlio NOME COGNOME, quali donatari, proponendo azione pauliana, in quanto la COGNOME -sua potenziale debitrice in forza di azione di responsabilità contro di lei promossa quale amministratrice della società fallita -aveva donato al figlio la nuda proprietà ed al marito l’usufrutto successivo, dopo la sua morte, di una pluralità di immobili in sua proprietà.
Allegava il RAGIONE_SOCIALE attore: 1) che la signora COGNOME aveva donato la nuda proprietà dei beni immobili detenuti in comproprietà con il marito al figlio; 2) che tale decisione era dettata dalla volontà di spogliarsi di tutti i propri averi nella consapevolezza dell ‘ingente credito vantato dalla società RAGIONE_SOCIALE nei suoi confronti; 3) che tale credito deriverebbe da una responsabilità della signora COGNOME come amministratrice della società per mala gestio e per omessa vigilanza; 5) che, in particolare, la signora COGNOME non avrebbe correttamente vigilato sull’operato dei signor i COGNOME e COGNOME , i quali avrebbero effettuato ingenti prelevamenti dai conti correnti societari, e non avrebbe tempestivamente provveduto a sciogliere la società nonostante l’azzeramento del capitale sociale sin dall’anno 2015; 6) che, quindi, NOME COGNOME, consapevole della propria responsabilità come amministratrice e del proprio debito nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, avrebbe scientemente deciso di spogliarsi di tutti i suoi beni donandoli al figlio.
Si costituivano, resistendo, i convenuti.
1.2. Il tribunale friulano accoglieva la domanda revocatoria proposta dalla curatela attrice.
Avverso tale sentenza i signori COGNOME proponevano
impugnazione avanti la Corte d’Appello di Trieste ; si costituiva, resistendo al gravame, il RAGIONE_SOCIALE
2.1. Con sentenza n. 488/2022 del 12/12/2022 la Corte d’Appello di T rieste rigettava l’appello.
Avverso tale sentenza i COGNOME propongono ora ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
Resiste con controricorso il RAGIONE_SOCIALE
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1, cod. proc. civ.
Le parti hanno depositato rispettiva memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso si espone ad un pregiudiziale e dirimente rilievo di improcedibilità.
I ricorrenti non hanno depositato, entro il termine previsto dall’art. 369, 2° comma, cod. proc. civ., copia autentica dell ‘impugnata sentenza della Corte d’Appello di Trieste , con la relazione di relativa notificazione.
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno dato atto nella prima pagina del ricorso per cassazione notificato che la sentenza n. 488/2022 della Corte d’Appello di Trieste, pubblicata in data 12/12/2022 è stata loro notificata. Tuttavia, si sono limitati, unitamente al ricorso per cassazione, a dimettere una semplice presunta copia informatica della sentenza impugnata, priva di attestazione di conformità, e non hanno depositato la relazione di notifica della suddetta sentenza.
2.1. Privo di rilievo risulta il deposito della notificazione della sentenza avvenuto, successivamente al deposito del ricorso, in data 23 maggio 2024.
Questa Suprema Corte ha infatti già avuto modo di affermare che <> (v. Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 6/7/2022, n. 21349).
Le spese del giudizio di legittimità, che vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 10.200,00, di cui euro 10.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore del controricorrente RAGIONE_SOCIALE
Ai sensi dell ‘ art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall ‘ art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, al competente ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile