Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4244 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 4244 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 36352/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
Contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrenti-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante
-intimato- avverso l’ ORDINANZA RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di SALERNO n. 772/2017 depositata il 04/07/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2024 dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
I ricorrenti, proprietari di un terreno espropriato, hanno proposto ricorso ex art. 702 bis c.p.c. presso la Corte d’Appello di Salerno, chiedendo l’accertamento RAGIONE_SOCIALE indennità di esproprio e danni di soprassuolo e convenendo in giudizio il RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (oggi RAGIONE_SOCIALE)
La Corte d’Appello ha respinto la domanda contro RAGIONE_SOCIALE, accogliendo parzialmente la domanda contro il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
Il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidandosi ad un unico motivo. Hanno resistito con controricorso i proprietari proponendo eccezione di improcedibilità per il mancato deposito da parte del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE relata di notifica del provvedimento impugnato.
La causa è stata trattata all’udienza camerale non partecipata del 24 gennaio 2024.
RITENUTO CHE
1.- Con l’unico motivo del ricorso si lamenta la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo RAGIONE_SOCIALE controversia, il vizio di pro nuncia circa l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del comune di RAGIONE_SOCIALE ex art 360, c. 1 n. 5 c.p.c.; nonché la falsa ed erronea applicazione del testo unico delle disposizione legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (DPR 327/01).
Il ricorrente deduce che l’ordinanza impugnata presenta un grave vizio di motivazione, in quanto la Corte d’Appello avrebbe omesso di fornire una giustificazione adeguata riguardo al fatto cruciale RAGIONE_SOCIALE mancanza di legittimazione passiva del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE nel processo. Deduce che la Corte ha trascurato di valutare
che la società RAGIONE_SOCIALE aveva stipulato una convenzione con l’ente finalizzata all’adozione di tutte le procedure previste per l’attuazione del piano e che questa società è una società mista, di trasformazione urbana che ha poteri di natura pubblicistica; ad essa era stata delegata tutta l’attività di trasformazione e commercializzazione delle aree riqualificate nonché la gestione di eventuali servizi pubblici; erano state attribuite alla convenzione competenze di norme esercitate da la pubblica amministrazione e quindi essa società si poneva sullo stesso piano delle amministrazioni pubbliche.
I controricorrenti sollevano eccezione di improcedibilità rilevando che sebbene si dichiari che la ordinanza è stata notificata (il 7.10.2019) non è stata depositata la relativa relata di notifica e quindi sussiste violazione dell’art. 369 c.p.c.
2.L’eccezione è fondata.
Parte ricorrente dichiara in ricorso che l’ordinanza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello oggi impugnata è stata depositata in data 4 luglio 2019 e che gli è stata notificata dal procuratore costituito dai ricorrenti in data 7 ottobre 2019. Non si tratta quindi di una impugnazione proposta nel cosiddetto termine lungo di decadenza previsto dall’articolo 327 c.p.c., ma, dichiaratamente, di una impugnazione da proporre nel termine di cui all’articolo 325 c.p.c.
Il RAGIONE_SOCIALE non ha tuttavia ottemperato al l’onere di deposito di copia autentica del provvedimento notificato munito di relata di notificazione, comprensiva del messaggio di trasmissione a mezzo posta elettronica certificata e delle ricevute di avvenuta consegna e accettazione, adempimento prescritto dall’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc civ.; né peraltro la copia notificata del provvedimento si rinviene nella produzione RAGIONE_SOCIALE controricorrente nel termine di cui all’art. 370, comma 3, c.p.c.(Cass. Sez. U, n. 21349 del 6.7.2022; Cass., sez. U, 16/04/2009, n. 9005; Cass., sez. U, 02/05/2017, n. 10648).
Tale regola, lungi dall’essere una mera formalità, è preordinata a consentire il controllo sulla tempestività del ricorso per cassazione e cioè che esso sia stato effettivamente proposto entro il termine di giorni sessanta dalla notificazione del provvedimento.
Per questa ragione, il principio subisce una -apparenteeccezione quando risulti, in modo certo, che questo accertamento è superfluo, perché il ricorso per cassazione è stato notificato prima RAGIONE_SOCIALE scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato. Difatti, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, pur in difetto di produzione di copia autentica RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata e RAGIONE_SOCIALE relata di notificazione RAGIONE_SOCIALE medesima, il ricorso per cassazione deve ugualmente ritenersi procedibile ove risulti, dallo stesso, che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione RAGIONE_SOCIALE sentenza, poiché il collegamento tra la data di pubblicazione RAGIONE_SOCIALE sentenza, indicata nel ricorso, e quella RAGIONE_SOCIALE notificazione del ricorso, emergente dalla relata di notificazione dello stesso, assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all’art. 325, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass., 10/07/2013, n. 17066; Cass.30/04/2019, n. 11386).
Siffatta prova di resistenza nel caso in esame dà esito negativo, atteso che la sentenza è stata pubblicata in data 4 luglio 2019 ed il ricorso è stato notificato il 4 dicembre 2019.
Ne consegue la dichiarazione di improcedibilità del ricorso; le spese seguono la soccombenza in rito e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000,00 per compensi, euro 200,00 per spese non documentate oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALE l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 24/01/2024.