Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 11923 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 11923 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4953/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE E COGNOME NOME, difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrenti-
contro
ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI ROMA, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– controricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI ROMA n. 3412/2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
con sentenza n. 8844/2020, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE accoglieva il ricorso depositato dall’RAGIONE_SOCIALE e da NOME COGNOME, in proprio e in qualità di Presidente
della predetta associazione, in opposizione all’ordinanza ingiunzione n. 369/2015, notificata il 09.03.2015 ed emessa dall’RAGIONE_SOCIALE, per il pagamento di € 3.477,40 a titolo di sanzione amministrativa;
-l’RAGIONE_SOCIALE proponeva appello avverso la sentenza di prime cure dinanzi alla Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE che lo accoglieva con sentenza n. 3412/2021;
-l ‘RAGIONE_SOCIALE, nonché NOME COGNOME, in proprio e in qualità di Presidente della predetta RAGIONE_SOCIALE, hanno proposto ricorso per cassazione, contrastato con controricorso dal l’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE;
il Collegio della sesta sezione, con ordinanza interlocutoria n. 6803 del 07.03.2023, ha rinviato il procedimento a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla sussistenza dell’obbligo di versamento del Contributo Unificato nelle ipotesi di ricorso notificato e non depositato, ovvero depositato oltre i termini stabiliti dal codice di rito;
-la trattazione del ricorso è stata rifissata davanti a questa sezione ordinaria;
effettivamente non risulta il deposito nei termini del ricorso per cassazione;
l’omesso o tardivo deposito del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l’improcedibilità dello stesso, rilevabile anche d’ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente, posto che il principio – sancito dall’art. 156 c.p.c. – di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all’inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigano apposite e separate norme (cfr. tra le varie, Sez. 6
– 2, Ordinanza n. 25453 del 26/10/2017 Rv. 646817; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 34916 del 2021; Sez. 2 -, Sentenza n. 22092 del 04/09/2019 Rv. 654920; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 12894 del 24/05/2013 Rv. 626358);
ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, con inevitabile addebito di spese alla parte soccombente;
considerato che il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato dichiarato improcedibile per cui sussistono i presupposti per il versamento – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto (v. Sez. U – , Sentenza n. 20621 del 17/07/2023; Sez. U, Sentenza n. 20627 del 2023);
P.Q.M.
la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al rimborso delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi €. 1.300,00 oltre spese prenotate a debito
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, il 29.2.2024.
Il Presidente NOME COGNOME