Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 2475 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 2475 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 26/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21614/2018 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) e rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
contro
CONDOMINIO CORTILE D’ONORE INDIRIZZO, elettivamente domiciliato in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) , che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrente-
avverso la SENTENZA di CORTE D’APPELLO VENEZIA n. 2972/2017, depositata il 27/12/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024 dal Consigliere COGNOME NOME.
Rilevato che:
–COGNOME NOME, proprietario di due unità immobiliari del complesso monumentale di Villa Cipolla d’Arco impugnò innanzi al Tribunale di Verona la delibera condominiale del 24.2.2011, limitatamente ai punti 1) e 2) dell’ordine del giorno, con la quale era stato costituito il condominio denominato Cortile d’onore della Villa Sagramoso Sacchetti ( già D’Arco ), deducendone la nullità perché erano stati assegnati spazi esclusivi della corte comune senza il consenso unanime dei condomini;
-il Condominio si costituì per resistere alla domanda;
-all’esito dei giudizi di merito, la Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 2972/2017 (pubblicata il 27.12.2017) confermò la decisione di primo grado, che aveva rigettato l’opposizione;
-per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso COGNOME NOME sulla base di due motivi;
-il Condominio Cortile d’Onore della Villa Sagramoso Sacchetti ha resistito con controricorso;
-Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ.;
-in prossimità della camera di consiglio, il controricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Ritenuto che:
-il ricorso, come eccepito dal controricorrente, è improcedibile perché non è stato depositato nel termine di venti giorni dalla notifica del ricorso;
-il tardivo deposito dell’originale del ricorso per cassazione -dopo la scadenza del ventesimo giorno dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto -comporta l’improcedibilità dello stesso;
-l’improcedibilità è rilevabile anche d’ufficio e non è esclusa dalla costituzione del resistente, posto che il principio -sancito dall’art. 156 c.p.c. -di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all’inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigano apposite e separate norme (Cass. n. 25453/2017; Cass. n. 34916/2021);
-la dichiarazione di improcedibilità non è, quindi, esclusa dalla circostanza che il controricorrente non abbia formulato apposita eccezione ( ex multis Cass. n. 11092/2019);
-nel caso di specie, dall’esame degli atti processuali risulta che il ricorso è stato notificato via pec al procuratore costituito del Condominio in data 27 giugno 2018 ed il deposito è avvenuto tardivamente in via telematica in data 26 luglio 2018, ben oltre il termine perentorio di venti giorni prescritto dall’art. 369, comma 1, c.p.c.
-Il ricorso va, pertanto, dichiarato improcedibile.
-Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
-Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art.13, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara il ricorso improcedibile e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 -bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda