Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 24 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 24 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12980/2021 R.G. proposto da NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., in qualità di procuratrice della RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO; -controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 1074/20, depositata il 2 novembre 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 ottobre 2022 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che, con sentenza n. 4171/16, il Tribunale di Torino accolse l’opposizione proposta da NOME COGNOME avverso il decreto ingiuntivo n. 11891/14, con cui era stato intimato all’opponente il pagamento in favore della Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. della somma di Euro 106.228,50, oltre interessi, dovuta a titolo di saldo debitore di due conti correnti;
che le impugnazioni proposte da entrambe le parti sono state parzialmente accolte dalla Corte d’appello di Torino, che con sentenza del 2 novembre 2020 ha condannato il COGNOME al pagamento della somma di Euro 77.428,68, oltre interessi legali, nonché alla restituzione delle somme corrisposte a titolo di spese del giudizio di primo grado;
che avverso la predetta sentenza il COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, per quattro motivi, illustrati anche con memoria, cui ha resistito con controricorso la RAGIONE_SOCIALE, in qualità di mandataria con rappresentanza della Banca Nazionale del Lavoro.
Considerato che la difesa del ricorrente non ha ritualmente provveduto agli adempimenti prescritti dall’art. 369 cod. proc. civ., avendo omesso di depositare, unitamente al ricorso per cassazione, la copia autentica della sentenza impugnata e l’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio relativo al giudizio di appello, nel termine di cui al primo comma della predetta disposizione;
che l’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., esigendo, a pena di improcedibilità, che unitamente al ricorso venga depositata copia autentica della sentenza impugnata, esclude l’ammissibilità di equipollenti, impedendo in particolare di supplire al mancato deposito con la conoscenza che della stessa sentenza possa attingersi da altri atti del processo (cfr. Cass., Sez. I, 11/05/ 2020, n. 8769; Cass., Sez. V, 8/07/2015, n. 14207; Cass., Sez. lav., 18/3/ 2013, n. 6712);
che, anche a voler ritenere che all’inadempimento del predetto onere da parte del ricorrente possa ovviarsi in virtù della disponibilità in atti di copia autentica della sentenza comunque acquisita (cfr. Cass., Sez. V., 14/02/ 2019, n. 4370), dovrebbe ugualmente escludersi nella specie la procedibilità
del ricorso, non essendo stata la copia depositata neppure dalla difesa della controricorrente, e non essendo stata dimostrata l’avvenuta presentazione dell’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio;
che l’inosservanza dell’art. 369, secondo comma, n. 2 cod. proc. civ. non può ritenersi sanata neppure dal deposito della copia autentica della sentenza impugnata, effettuato a mezzo di posta elettronica certificata l’11 ottobre 2022, essendo lo stesso intervenuto successivamente alla scadenza del termine all’uopo previsto, avente carattere perentorio (cfr. Cass., Sez. VI, 22/ 12/2017, n. 30918; 8/10/2013, n. 22914; Cass., Sez. I, 26/01/2006, n. 1635);
che non merita accoglimento l’istanza di rimessione in termini avanzata dalla difesa del ricorrente nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380bis , secondo comma, cod. proc. civ., non essendo stato dimostrato che il deposito tempestivamente effettuato non sia stato accettato e la Cancelleria abbia omesso di provvedere alla comunicazione della necessità di procedervi nuovamente;
che il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.
P.Q.M.
dichiara improcedibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dal comma 1bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma il 18/10/2022