Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 36316 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 36316 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/12/2023
INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17525/2021 R.G. proposto da COGNOME, in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliata per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO
–
contro
ricorrente
–
Avverso la sentenza n. 521/2021 RAGIONE_SOCIALEa CORTE DI APPELLO DI RAGIONE_SOCIALE, depositata il giorno 15 aprile 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
NOME COGNOME spiegò opposizione avverso l’ordinanza di ingiunzione al pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 530.435,15 (oltre interessi) nei suoi confronti emessa dal Comune di RAGIONE_SOCIALE, a titolo di recupero di importi corrisposti in eccedenza per indennità di esproprio di immobili;
nella attiva resistenza del Comune, la opposizione è stata disattesa in ambedue i gradi del giudizio di merito;
avverso la decisione in epigrafe indicata, resa in sede di appello, NOME COGNOME ricorre per cassazione, articolando quattro motivi, cui resiste, con controricorso, il Comune di RAGIONE_SOCIALE;
parte ricorrente deposita memoria illustrativa;
all’esito RAGIONE_SOCIALE‘adunanza camerale sopra indicata, i l Collegio si è riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nel termine di cui al secondo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis. 1 cod. proc. civ.;
Considerato che
è superflua l’illustrazione dei motivi di ricorso, apparendo palese la improcedibilità RAGIONE_SOCIALEo stesso;
NOME COGNOME ha impugnato la sentenza n. 521/2021 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE pubblicata il 15 aprile 2021 e, per stessa dichiarazione del ricorrente, notificata il 28 aprile 2021;
la dichiarazione – contenuta nel ricorso per cassazione – di avvenuta notificazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, attesta un fatto processuale la notificazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza – idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione ex art. 325 cod. proc. civ. e, quale manifestazione di autoresponsabilità RAGIONE_SOCIALEa parte, impegna quest ‘ ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l ‘ onere di depositare, nel termine stabilito dall ‘ art. 369 cod. proc. civ., copia RAGIONE_SOCIALEa sentenza munita RAGIONE_SOCIALEa relata di notifica, ovvero RAGIONE_SOCIALEe copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC (cfr. Cass., Sez. U, 06/07/2022, n. 21349; Cass. 07/06/2021, n. 15832);
r.g. n. 17525/2021 Cons. est. NOME COGNOME
il descritto onere non risulta nella specie adempiuto;
parte ricorrente ha depositato copia RAGIONE_SOCIALEa gravata sentenza, priva però RAGIONE_SOCIALEa relazione di notificazione (ovvero RAGIONE_SOCIALEe copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo EMAIL), né detta documentazione è stata prodotta dalla controricorrente;
ad impedire la declaratoria di improcedibilità non può invocarsi neppure il principio di diritto, più volte enunciato da questa Corte ( ex plurimis, Cass. 30/04/2019, n. 11386), in forza del quale pur in difetto RAGIONE_SOCIALEa produzione di copia autentica RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata e RAGIONE_SOCIALEa relata di notificazione RAGIONE_SOCIALEa medesima, prescritta dall’art. 369, secondo comma, num. 2, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza: ed invero, a fronte di una sentenza pubblicata il 15 aprile 2021, la notifica del ricorso è avvenuta il giorno 24 giugno 2021, elasso il menzionato arco temporale;
il ricorso è dichiarato improcedibile;
il regolamento RAGIONE_SOCIALEe spese del grado segue la soccombenza;
la decisione non incide sull’ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, di cui la ricorrente beneficia in base alla delibera del RAGIONE_SOCIALE in data 17 giugno 2021, debitamente versata in atti, e la cui revoca -che presupporrebbe l’accertamento dei presupposti di cui all’art. 136 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -non competerebbe comunque a questa Corte, ma al giudice del merito che ha pronunciato il provvedimento impugnato (Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315);
del pari, la circostanza che la ricorrente risulti ammessa al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato non esclude l’obbligo del giudice RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, quando adotti una decisione di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità RAGIONE_SOCIALEa stessa, di attestare, ai sensi
RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo di contributo unificato: tanto perché l’ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato è suscettibile di essere revocata, anche dopo la pronuncia RAGIONE_SOCIALEa sentenza che ha definito il giudizio di impugnazione, allorquando sopravvengano i presupposti di cui all’art. 136 del sopra citato d.P.R. n. 115 del 2002 (ancora Cass, Sez. U, n. 4315 del 2020);
pertanto, a ttesa l’improcedibilità del ricorso, va dato atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 , nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa legge 24 dicembre 2012, n. 228 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 -bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13;
p. q. m.
dichiara improcedibile il ricorso; condanna parte ricorrente, NOME COGNOME, alla refusione in favore RAGIONE_SOCIALEa parte controricorrente, Comune di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 10.300 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, comma 1bis .
Così deciso in Roma, nella Camera di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione