Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 985 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 985 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11410/2024 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), con domiciliazione telematica come in atti
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, con domiciliazione telematica come in atti
– controricorrenti –
avverso la SENTENZA della CORTE d’APPELLO di CAMPOBASSO n. 44/2024 depositata il 15/02/2024.
udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 9 ottobre 2025, dal Consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME venne tratto a giudizio dinanzi al Tribunale di Larino per rispondere « del reato p. e p. dagli artt. 81 cpc e 393 cc. 1 e 2, 594 c.p. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di esercitare un preteso diritto di proprietà, potendo ricorrere ad un giudice, si faceva arbitrariamente ragione da sé medesimo usando violenza e minaccia alle persone, anche con violenza sulle cose; violenze e minacce consistite nel danneggiare le pareti finestre dell’immobile di proprietà di NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME, NOME COGNOME NOME detenuto da NOME COGNOME, nel distruggere un canale di scolo delle acque ed una cabina elettrica nonché nel proferire, verso NOME COGNOME la frase ingiuriosa e gravemente minacciosa ‘vaffanculo stronzo bastardo, ti distruggo tutto queste cose te le devi mettere nella tua proprietà, qualche notte prendo il fucile e ti uccido a te e a quei bastardi dei tuoi figli’ .
Il Tribunale, ritenuti fondati gli addebiti, con sentenza n. 272 del 12/12/2008, lo dichiarava colpevole dei reati ascrittigli e lo condannava, altresì, al risarcimento dei danni cagionati ai NOME nella misura da liquidarsi in separata sede.
Con sentenza n. 313/2012 del 05/06/2012 depositata il 5/07/2012 la Corte d’Appello di Campobasso confermava la sentenza del Tribunale di Larino.
Questa Corte di cassazione con sentenza della Sez. VI penale, n. 41584 del 8/10/2013, resa all’udienza del 19/06/2013 così disponeva: ‘ Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione, conferma le statuizioni civili ‘.
NOME COGNOME venne convenuto in giudizio da NOME, NOME e NOME COGNOME dinanzi al Tribunale di
R. g. n. 11410 del 2024; Ad. 9/10/2025; estensore: NOME COGNOME
Larino, perché, sebbene i reati di cui agli artt. 393 e 594 c.p. erano stati dichiarati estinti per prescrizione, la loro rilevanza ai fini penali era stata mantenuta ferma dalla sentenza di questa Corte (Sez. VI penale, n. 41584 del 8/10/2013) di dichiarazione della prescrizione.
Il Tribunale di Larino, esperita l’istruttoria testimoniale, condannava il COGNOME al pagamento di seicento euro in favore dei NOME e rigettava nel resto la domanda.
I NOME proposero appello, al quale resistette NOME COGNOME.
La Corte territoriale, nel ricostituito contraddittorio con il COGNOME con la sentenza n. 404 del 15/02/2024, ha condannato il COGNOME al pagamento dell’ulteriore somma , rispetto a quanto statuito dal Tribunale di Larino, di euro 9.558,52, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Avverso la sentenza della Corte d’appello di Campobasso propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, NOME COGNOME.
Rispondono con controricorso i NOME.
Il ricorso è stato chiamato all’adunanza camerale del 9/10/2025, in vista della quale entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I motivi del ricorso sono i seguenti.
Primo motivo: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’ art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. La Corte d’appello ha ignorato la formale e ripetuta contestazione della perizia tecnica stragiudiziale fatta dal COGNOME, ponendo a sostegno della propria pronuncia tale mancata contestazione.
Secondo motivo: violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 115, primo comma, e 113 cod. proc. civ. in relazione alla norma di cui all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. La Corte d’appello ha attribuito valore di prova alla perizia tecnica
stragiudiziale, assumendo -peraltro – che alla sua pretesa, ma insussistente, mancata contestazione possa applicarsi il regime previsto dall’art. 115 cod. proc. civ. per le allegazioni non contestate.
In via preliminare il Collegio ritiene il ricorso improcedibile.
Il ricorrente afferma che la sentenza gli è stata notificata in data 6/03/2024. A fronte di ciò non produce la copia notificata della sentenza, così come prescritto dall’art. 369, primo comma, n . 2 cod. proc. civ. né la detta copia notificata è stata prodotta dalla difesa dei NOME, quali controricorrenti, così come consentito dalla giurisprudenza di questa Corte (v. segnatamente, Sez. U n. 21349 del 6/07/2022 Rv. 665188 -02 e da ultimo Cass. n. 27883 del 29/10/2024 Rv. 672552 – 01).
La sentenza della Corte d’appello è stata pubblicata il 15/02/2024 e il ricorso per cassazione è stato notificato il giorno 3/05/202 4, cosicché non può farsi in ogni caso luogo all’esame nel merito dei motivi di ricorso, salvo quanto in seguito scritto, poiché il termine di sessanta giorni risulta comunque decorso anche avuto riguardo alla data di pubblicazione del provvedimento impugnato (Cass. n. 28781 del 08/11/2024 Rv. 672812 – 01).
Non ricorre, quindi, nessuna delle ipotesi nelle quali, secondo la giurisprudenza di questa stessa Corte (cfr. Sez. U n. 8312 del 25/03/2019, Rv. 653597 -02; Cass. n. 3727 del 12/02/2021, Rv. 660556 -01; conf.: Cass. n. 27480 del 30/10/2018, Rv. 651336 01), non vi sarebbe spazio per la sanzione dell’improcedibilità.
Secondo i principi di diritto ormai consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione, la produzione della relazione di notificazione della decisione impugnata, che deve essere verificata d’ufficio dal la Corte (per tutte si veda: Cass. n. 15832 del 07/06/2021 Rv. 661874 – 01), va sempre effettuata dal ricorrente nel termine perentorio di cui all’art. 369 cod. proc. civ., fatti salvi i casi in cui il ricorso sia proposto nei sessanta giorni dalla pubblicazione della stessa, ovvero la suddetta relazione
sia prodotta dal controricorrente nel termine fissato per la sua regolare costituzione, ovvero, ancora, essa sia acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio, ma ciò esclusivamente nelle ipotesi in cui il termine cd. breve per l’impugnazione decorra per legge dalla comunicazione o notificazione della decisione di merito da parte della cancelleria, ipotesi nella specie non ricorrenti.
Si è in proposito, ribadito (cfr., da ultimo, la già richiamata Sez. U, Sentenza n. 21349 del 6/07/2022, Rv. 665188 -01 e 02) che: «la dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un ‘fatto processuale’ la notificazione della sentenza -idoneo a far decorrere il termine ‘breve’ di impugnazione e, quale manifestazion e di ‘autoresponsabilità’ della parte, impegna quest’ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in c apo ad essa l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica, ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo EMAIL, senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell’art. 372 c.c.; nel giudizio di cassazione, è esclusa la dichiarazione di improcedibilità ex art. 369, comma 2, n. 2), c.p.c., quando l’impugnazio ne sia proposta contro una sentenza notificata, di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica (o le copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notifica a mezzo EMAIL), ove tale documentazione risulti comunque nella disponibilità del giudice, per essere stata prodotta dal controricorrente nel termine di cui all’art. 370, comma 3, c.p.c., ovvero acquisita nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato, da
cui decorre il termine breve per impugnare ex art. 325 c.p.c. -mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio ».
Alla mancata produzione della copia notificata della sentenza impugnata consegue la statuizione di improcedibilità dell’impugnazione, ai sensi dell’art. 369, comma secondo, cod. proc. civ.
Per mera completezza della motivazione va aggiunto che il Collegio reputa il ricorso inammissibile in quanto, avuto riguardo al primo motivo, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 26305 del 18/10/2018 Rv. 651305 – 01) nel vizio di omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive, cosicché non può ritenersi sussistente il vizio di cui all’art. 360 , primo comma, n. 5 cod. proc. civ. con riferimento alla deduzione difensiva di contestazione della consulenza tecnica di parte, dovendosi trattare, ai fini della appropriatezza della detta censura, di un fatto storico in senso naturalistico.
Il secondo motivo è, pure esso, inammissibile: la consulenza tecnica di parte era già stata posta a fondamento della decisione da parte del giudice di primo grado, che, sulla base di essa, aveva liquidato ai NOME la somma di seicento euro, recependo in tal modo la stima dei danni, almeno di quelli ritenuti provati nell’ an e il COGNOME non ha svolto alcuna specifica contestazione in appello, o quantomeno tanto non risulta, al fine di infirmare la valenza della detta consulenza di parte e ciò in considerazione della genericità della contestazione iniziale. Inoltre, dal tenore complessivo della motivazione della Corte d’appello, che ha recepito la consulenza di parte solo ai fini della stima dei danni ulteriori (al finestrato), mentre per la loro prova ha ritenuto che vi fossero adeguati elementi derivanti dalle dichiarazioni testimoniali, può affermarsi che la perizia di parte ha assunto veste di elemento valutato in una con gli altri ritualmente acquisiti al giudizio al fine di addivenire alla
liquidazione del danno, cosicché rispetto ad essa non è stato applicato, tecnicamente, il principio di non contestazione (e non avrebbe, peraltro, potuto esserlo: Cass. n. n. 5362 del 28/02/2025 Rv. 673905 – 01).
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato improcedibile, atteso che le cause di improcedibilità prevalgono su quelle di inammissibilità (Cass. n. 1389 del 22/01/2021 Rv. 660388 – 01).
Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e tenuto conto dell’attività processuale espletata in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo.
La decisione di improcedibilità del ricorso comporta che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, in data 9/10/2025.
Il Presidente NOME COGNOME