Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31622 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 31622 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9845/2024 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, difesa da ll’avvocato COGNOME NOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 932/2024 depositata il 08/02/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La società RAGIONE_SOCIALE ha stipulato un contratto di subappalto con la società RAGIONE_SOCIALE A seguito del mancato pagamento del corrispettivo, la RAGIONE_SOCIALE (succeduta alla seconda) ha ottenuto un decreto ingiuntivo. Il Tribunale di Roma ha rigettato l’opposizione. La Corte di appello di Roma, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l’appello della committente. La
Corte ha ritenuto che questa non avesse fornito la prova dei pretesi vizi e difformità delle opere. Con successiva ordinanza, la Corte ha corretto l’errore materiale relativo all’omessa pronuncia sulla distrazione delle spese legali.
Ricorre in cassazione la committente con tre motivi, illustrati da memoria. La subappaltatrice è rimasta intimata. Il AVV_NOTAIO delegato ha proposto la definizione del ricorso per improcedibilità. La ricorrente ne ha chiesto la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Del collegio fa parte il AVV_NOTAIO Dr. NOME COGNOME, che ha redatto la proposta di definizione. Infatti, secondo Cass. SU 9611/2024: « Nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati ex art. 380-bis c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), il presidente della sezione o il AVV_NOTAIO delegato che ha formulato la proposta di definizione può far parte – ed eventualmente essere nominato relatore – del collegio investito della definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4, e 52 c.p.c., atteso che tale proposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa ».
– Il ricorso denuncia, con il primo motivo, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo, per aver la Corte di appello erroneamente valutato le prove a discapito delle risultanze della perizia di parte e delle testimonianze. Con il secondo motivo, si lamenta la violazione degli artt. 1667 e 1668 c.c. per non aver la Corte considerato il ricono-
scimento dei vizi da parte della subappaltatrice. Con il terzo motivo, si contesta la statuizione sulle spese.
– In via preliminare ed assorbente, il Collegio ritiene di dover pronunciare l’improcedibilità del ricorso in cassazione per inosservanza dell’art. 369 co. 2 n. 2 c.p.c. L’art. 369 c.p.c. dispone a pena di improcedibilità che, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione alle parti, insieme col ricorso debba essere depositata la copia autentica della sentenza, con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta. Tale formalità è diretta a consentire di verificare la tempestività della proposizione del ricorso in cassazione.
Nel caso di specie, la parte ricorrente ha dato atto che la notifica della sentenza impugnata è avvenuta il 16/02/2024, ma non ha depositato la relativa relazione di notificazione. La controparte è rimasta intimata, sicché non è stato possibile sopperire a tale mancanza tramite il suo fascicolo, come sarebbe stato consentito in base a Cass. SU 10648/2017.
Nella memoria depositata in vista dell’udienza, la ricorrente obietta che sia applicabile la norma ex art. 372 co. 2 c.p.c. nella sua versione novellata dalla riforma del processo civile del 20212022, la quale norma consente il « … deposito dei documenti relativi all’ammissibilità indipendentemente da quello del ricorso e del controricorso, fino a quindici giorni prima dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio … » .
L’argomento è infondato, poiché la novità legislativa consiste nell’introduzione di un limite temporale al potere di depositare i documenti relativi all’ammissibilità del ricorso (e nell’ esonero dalla notifica alle altre parti), ma non ha esteso la fattispecie all’improcedibilità (così, Cass. 24199/2025, p. 6 s.).
Né la soluzione che si delinea può incontrare censura sotto il profilo della garanzia ex art. 6 CEDU. Ciò è stato riconosciuto dalla stessa Corte EDU nella pronuncia del 28/10/2021 (ricorso 55064/11), ove si è fatto leva sulle peculiarità del giudizio di cassa-
zione e si è aggiunto che in tale giudizio è prevista l’assistenza obbligatoria di un avvocato iscritto in un albo speciale, chiamato a garantire la qualità del ricorso e il rispetto di tutte le necessarie condizioni non solo sostanziali, ma anche formali. Sul punto cfr. anche, per più ampia motivazione, Cass. 2228/2025.
Pertanto, non essendo possibile verificare la tempestività del ricorso rispetto al termine breve (60 giorni) decorrente dalla notifica del 16/02/2024, ed essendo comunque decorsi oltre 60 giorni tra la data della pubblicazione della sentenza (08/02/2024) e la data di notifica del ricorso (essendo irrilevante la data del 14/03/2024, in cui la sentenza è stata corretta), è inevitabile dichiarare l’improcedibilità del ricorso (cfr. Cass. 1839/2022).
– Poiché la controparte non ha svolto attività difensiva in questo giudizio, non si fa luogo a pronuncia sulle spese, se non per quanto riguarda l’art. 96 co. 4 c.p.c (essendo la decisione conforme alla proposta: cfr. art. 380 bis ultimo comma cpc).
Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1 -quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna la parte ricorrente al pagamento ex art. 96 co. 4 c.p.c. di € 1.000 in favore della cassa delle ammende.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 05/11/2025.
Il Presidente
NOME COGNOME