Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31966 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 31966 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/11/2023
Oggetto: Mancato deposito sentenza
impugnata.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30322/2021 R.G. proposto da
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, presso il cui studio in INDIRIZZO, è elettivamente domiciliato;
-ricorrente – contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE MOTORIZZAZIONE CIVILE DI PERUGIA
e
PREFETTURA –RAGIONE_SOCIALE TERRITORIALE DEL GOVERNO DI PERUGIA;
-intimati –
Avverso la sentenza n. 1303/21 del Tribunale di Perugia del 29/9/2021 e notificata il 8/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/10/2023 dalla consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che:
Con sentenza, resa il 25 giugno 2019, il Giudice di pace di Città di Castello rigettò il ricorso proposto dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avverso l’ordinanza n. 236 emessa dal Ministero delle Infrastrutture in seguito al verbale elevato dalla polizia stradale di Perugia, distaccamento di Città di Castello, in data 28 settembre 2018, col quale le era stata contestata la violazione dell’art. 85 del Codice della strada, con applicazione della sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione, in quanto proprietaria di un veicolo, immatricolato ad uso di terzi noleggio con conducente, per avere circolato in assenza d ‘iscrizione all’albo regionale imposto per i conducenti di veicoli N.C.C. fino a nove posti, in violazione delle prescrizioni di cui alla l. n. 21 del 1992, e successive integrazioni. Il Tribunale di Perugia, adito dalla medesima società, rigettò l’appello con sentenza n. 1200/2020, pubblicata il 2 novembre 2020, escludendo che il mezzo della RAGIONE_SOCIALE fosse equiparabile a un’ambulanza, come sostenuto dall’appellante, e valorizzando, viceversa, la destinazione attribuita allo stesso in sede di immatricolazione.
Contro la predetta sentenza, la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. La Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Perugia e l’Ufficio della Motorizzazione civile di Perugia sono rimasti, invece, intimati.
Considerato che :
Con l’unico motivo di ricorso, si lamenta la violazione dell’art. 54, comma 2, lett. f), del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere il Tribunale di Perugia ritenuto applicabile ai mezzi della società la l. n. 21 del 1992, valorizzando il fatto che l’art. 54,
comma 2, lett. g, contemplasse i soli veicoli muniti di specifica strumentazione tecnica necessaria ad assicurare il trattamento dialitico al loro interno, senza considerare che tale norma, letta in combinazione con la disciplina attuativa, ossia con l’art. 203 del Regolamento di attuazione, si applica non solo alle casistiche elencate nella sentenza impugnata, ma anche ai mezzi idonei a trasporti specifici e autoveicoli per uso speciale. Infatti, il mezzo non era destinato al servizio pubblico di linea, così da dover essere condotto da soggetti rispondenti ai requisiti di cui alla l. n. 21 del 1992, ma rientrava nella categoria delle autoambulanze di trasporto (e non di soccorso), attrezzate per il trasporto di infermi o infortunati, mentre l’appalto non prevedeva l’attività di trasporto di pazienti dializzati.
Preliminarmente, si deve rilevare che non risulta depositato il provvedimento impugnato, come prescritto dall’art.369 n. 2 cod. proc. civ., essendo il ricorso palesemente riferito a diverso provvedimento rispetto a quello effettivamente prodotto, da cui diverge sia per numero e data di pubblicazione, sia per i contenuti rispetto al tenore della doglianza.
Per tutto quanto sopra esposto, ne va pertanto dichiarata l’improcedibilità ( in questi termini, Cass., Sez. 1, 16/10/2023, n. 28662) .
Nulla deve disporsi sulle spese, non avendo l’intimato spiegato difesa.
P.Q.M.
d ichiara l’improcedibilità del ricorso .
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del l’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. Roma, 26/10/2023