Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 27997 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 27997 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso 28707-2018 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO dalla quale è rappresentato e difeso con l’AVV_NOTAIO, giusta procura a margine del ricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO dal quale è rappresentata e difesa con l’AVV_NOTAIO come da procura allegata al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
– controricorrente –
CURATELA del FALLIMENTO RAGIONE_SOCIALE, in persona del Curatore
– intimata – avverso la sentenza n. 1720/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 21/06/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/02/2023 dal consigliere COGNOME; lette le memorie delle parti; rilevato che:
con sentenza n. 1720/2018, la Corte d’appello di Bologna ha respinto l’appello di NOME COGNOME avverso la sentenza n. 682/2014 con cui il Tribunale di Modena aveva rigettato tre opposizioni da lui proposte avverso i decreti ingiuntivi ottenuti da NOME COGNOME nei confronti dell’impresa RAGIONE_SOCIALE e suoi qu ale fideiussore, a titolo di pagamento dei crediti conseguenti alla permuta di un immobile;
avverso questa sentenza COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a tre motivi;
NOME COGNOME ha resistito con controricorso; la RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese; considerato che:
è superfluo dar conto in dettaglio dei motivi di censura, perché il ricorso è improcedibile;
il ricorrente, infatti, pur affermando che la sentenza gli è stata notificata in data 26/6/2018, non ha depositato copia della relazione di notificazione della sentenza impugnata, come previsto dal num. 2 del comma II dell’art. 369 cod.proc.civ.;
-il difetto di procedibilità dev’essere rilevato d’ufficio e non può essere sanato dalla mancata contestazione da parte della
contro
ricorrente perché l’improcedibilità trova la sua ragione nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola la stessa sequenza di avvio di un determinato processo (Sez. U, Sentenza n. 10648 del 2017);
-risulta dall’attestazione di cancelleria del 22/2/2023 che a tale data la relazione di notifica non era agli atti;
la copia notificata non è neppure nella disponibilità di questa Corte perché prodotta dalla parte controricorrente e ciò preclude anche la possibilità di ritenere che, malgrado l’omessa produzione da parte del ricorrente, l’avvio della sequenza procedimentale non sia stato comunque impedito, né apprezzabilmente ritardato (Sez. U, n. 10648 del 2017 cit.);
la copia non può essere in possesso dell’ufficio perché presente nel fascicolo trasmesso dal giudice di appello (cfr. S.U. n. 10648/2017 cit.), atteso che, nella specie, non era previsto obbligo di comunicazione del provvedimento (come nel caso di cui all’ordinanza ex art. 348 ter cod.proc.civ.), né notificazione da parte della cancelleria né onere di allegazione al fascicolo d’ufficio della copia notificata della sentenza impugnata, trattandosi evidentemente di attività che avvenuta in un momento successivo alla definizione del giudizio e non sussistendo un diritto delle parti a provvedere ad ulteriori inserimenti di atti nel fascicolo, al di fuori delle ipotesi espressamente contemplate dal legislatore (Sez. 1, Ordinanza n. 14360 del 25/05/2021);
poiché la prima notifica del ricorso è avvenuta in data 2/10/2018, l’improcedibilità del ricorso non può essere neppure scongiurata in riferimento alla data della pubblicazione della sentenza impugnata (21/6/2018), come stabilito dalla giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte, secondo cui, pur in difetto della produzione della relata di notificazione, il ricorso per cassazione deve egualmente
ritenersi procedibile ove risulti che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, perché in tal caso è comunque consentito al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso e in riferimento alla sola data di pubblicazione della decisione impugnata, verificare e ritenere la tempestività in relazione al termine di cui all’art. 325, comma 2, cod.proc.civ. (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 11386 del 30/04/2019);
non è infine rilevante che il ricorso sia stato notificato nel termine lungo decorrente dalla data di notificazione della sentenza, ponendosi la procedibilità come verifica preliminare rispetto alla stessa ammissibilità (Sez. 1, Ordinanza n. 14360 del 25/05/2021);
le spese devono essere poste a carico del ricorrente in favore di NOME COGNOME, secondo il principio di causalità, in considerazione del valore dichiarato; non vi è statuizione nei confronti del RAGIONE_SOCIALE che non ha svolto difese;
stante il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore di NOME COGNOME, liquidandole in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione