Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 8673 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 8673 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 02/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22928/2020 R.G. proposto da: COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrenti- contro
NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonchè
RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO CAGLIARI n. 283/2020 depositata il 22/05/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2024 dal Consigliere COGNOME NOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Cagliari, con sentenza del 22.5.2020 confermò la sentenza del Tribunale di Cagliari, che aveva accolto la domanda di ripristino dello stato dei luoghi e di risarcimento dei danni proposta da COGNOME NOME nei confronti di NOME, NOME, NOME e NOME COGNOME nonché nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE; l’attore, premesso di essere proprietario di un immobile sito in Arbus aveva lamentato che la società RAGIONE_SOCIALE, nella costruire alcuni box auto sulla zona di confine, aveva indebitamente occupato la propria proprietà ed i COGNOME avevano aggravato la situazione dell’area.
NOME, NOME, NOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
Pes NOME ha resistito con controricorso.
La società RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1.
In prossimità dell’adunanza, le parti hanno depositato memorie illustrative
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare va dichiarata l’improcedibilità del ricorso, in quanto la parte ricorrente, pur avendo dichiarato espressamente che la sentenza, contro cui ricorre, era stata notificata in data 27.5.2020 (v. pag. 1 del ricorso), ha omesso di depositare la copia autentica della sentenza munita di relata di notificazione, adempimento prescritto a pena di improcedibilità dall’art.369 c.p.c., comma 2, n. 2, (Cass. Sez. Un. 16.4.2009, n.9005; Cass. , Sez. Unite, 2.5.2017, n.10648).
A tale regola si deroga nel solo caso in cui il ricorso per cassazione sia stato notificato prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato.
Difatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, pur in difetto di produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima, il ricorso per cassazione deve ugualmente ritenersi procedibile ove risulti, dallo stesso, che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza, indicata nel ricorso, e quella della notificazione del ricorso, emergente dalla relata di notificazione dello stesso, assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all’art.325 c.p.c., comma 2. (Cassazione civile sez. un., 06/07/2022, n.21349; Cass., sez. 6 – 3, 10/07/2013, n. 17066; Cass., sez. 6 -3, 30/04/2019, n. 11386).
Nel caso di specie, la sentenza è stata depositata in data 22 maggio 2020 ed il ricorso è stato consegnato per la notifica a mezzo del
servizio postale in data 27 luglio 2020 per cui non soccorre il principio citato.
Né la copia autentica della sentenza notificata munita della relata di notifica è presente nel fascicolo dei controricorrenti o nel fascicolo d’ufficio, come risulta dall’esame degli atti processuali e dall’attestazione della Cancelleria del 21.3.2024; l’improcedibilità non può, infatti essere dichiarata ove la relata di notifica della sentenza impugnata risulti comunque nella disponibilità del giudice perchè prodotta dalla parte controricorrente ovvero presente nel fascicolo di ufficio (Cassazione civile sez. un., 06/07/2022, n.21349; Cass. Sez. Unite, 2.5.2017, n. 10648; Cassazione civile sez. VI, 07/06/2021, n.15832; Cass. SEz. Un. , 16.4.2009., n. 9004).
Il ricorso va, pertanto, dichiarato improcedibile.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara improcedibile il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione