Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 14266 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 14266 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/05/2025
Oggetto: intermediazione finanziaria – responsabilità per false informazioni
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10589/2021 R.G. proposto da COGNOME NOMECOGNOME rappresentato e difeso d all’ avv. NOME Edoardo COGNOME
– ricorrente, controricorrente in via incidentale contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME
– controricorrente, ricorrente in via incidentale – avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 319/2021, depositata il 1° febbraio 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 maggio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME propone ricorso per cassazione avverso la sentenza
della Corte di appello di Milano, depositata il 1° febbraio 2021, che, in accoglimento dell’appello della UnipolSai Assicurazioni s .p.a., ha respinto le sue domande di condanna di quest’ultima al risarcimento dei danni per falsità del prospetto informativo relativo all’aumento di capitale della Fondiaria Sai s.p.a. (poi incorporata nella predetta UnipolSai Assicurazioni s.p.a.) del 24 giugno 2011 e dei bilanci di esercizio degli anni 2007-2012 e delle relative relazioni trimestrali e semestrali della medesima Fondiaria Sai s.p.a.;
la Corte di appello ha riferito che il giudice di prime cure aveva accolto la domanda attorea, condannando la convenuta UnipolSai Assicurazioni s.p.a. al risarcimento dei danni liquidato in euro 104.376,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, in relazione a distinte operazioni di acquisto delle azioni della Fondiaria Sai s.p.a. intervenute tra il 13 gennaio 2010 e del 15 luglio 2011;
ha, quindi, accolto il gravame della società evidenziando che, quanto alla dedotta responsabilità da falsità dei dati espositi nei bilanci, non vi era prova del l’appostazione di dati falsi con riferimento a gli ultimi bilanci approvati al momento dell’effettuazione delle operazioni e che, comunque, l’ appellato non aveva provato l’incidenza d i tali dati sulle proprie scelte di investimento e, inoltre, aveva trascurato specifici segnali di allarme diffusi in merito alla situazione finanziaria e patrimoniale della società;
ha, altresì, osservato, quanto alla prospettata responsabilità per falsità del prospetto informativo, che l’appellato non aveva offerto prova del nesso causale tra le inesatte e fuorvianti informazioni che sarebbe state contenuto in tale documento e le sue conseguenti scelte di investimento;
il ricorso è affidato a quattro motivi;
resiste con controricorso la UnipolSai RAGIONE_SOCIALE.p.aRAGIONE_SOCIALE la quale propone ricorso incidentale condizionato;
avverso tale ricorso incidentale NOME COGNOME resiste con
contro
ricorso;
le parti costituite depositano memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
-va preliminarmente rilevato che non vi è prova dell’avvenuto deposito da parte del ricorrente principale della copia della sentenza munita della relativa notificazione , richiesto a pena di improcedibilità dall’art. 369, secondo comma, cod. proc. civ., benché questi abbia allegato che tale attività notificatoria sia stata posta in essere, né la relata di notifica risulta comunque nella disponibilità del giudice;
la notifica del ricorso non rispetta poi la c.d. prova di resistenza, nel senso che, rispetto alla data di pubblicazione della sentenza (1° febbraio 2021), il ricorso risulta notificato oltre il termine di giorni sessanta (8 aprile 2021);
-ne consegue che il ricorso principale deve essere dichiarato improcedibile, non essendo consentito a questa Corte di verificare la tempestività dell’impugnazione (cfr., per tutte, Cass., Sez. Un., 16 aprile 2009, n. 9005);
tale sanzione non contrasta con gli artt. 24 e 111 Cost. e 6 CEDU, venendo in rilievo la mancata osservanza di un adempimento preliminare, tutt’altro che oneroso e complesso, che non mette in discussione il diritto alla difesa e al giusto processo, essendo finalizzato a verificare, nell’interesse pubblico, il passaggio in giudicato della decisione di merito e a selezionare la procedura più adeguata alla definizione della controversia (così Cass. 15 luglio 2024, n. 19475);
alla declaratoria di improcedibilità del ricorso principale segue l’assorbimento di quello incidentale , in quanto proposto solo in via condizionata;
le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
La Corte dichiara il ricorso principale improcedibile e quello incidentale assorbito; condanna il ricorrente principale alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 4.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 7 maggio 2025.