Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 14034 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 14034 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22157/2022 R.G. proposto da : COGNOMENOME COGNOME COGNOME NOMECOGNOME elettivamente domiciliati in PESCARA CORSO INDIRIZZO NOME INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME che li rappresenta e difende.
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RICORRENTI – contro
DCOGNOMENOME, elettivamente domiciliata in NAPOLI INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende.
-CONTRORICORRENTE- nonché
COGNOMENOMECOGNOME
-INTIMATO- avverso la SENTENZA di CORTE D’APPELLO L’AQUILA n. 809/2022, depositata il 31/05/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione notificato in data 14.02.2007, i germani NOME ed NOME COGNOME hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Pescara la nipote NOME COGNOME i fratelli NOME COGNOME e NOME COGNOME e la madre NOME COGNOME poi deceduta in corso di causa, chiedendo di annullare per incapacità di intendere e di volere del genitore NOME COGNOME l’atto di costituzione della RAGIONE_SOCIALE, in data 26.11.2003, la cessione di quote effettuata in favore di NOME COGNOME il 27.07.2005 e il testamento olografo redatto il 16.08.2005. In via subordinata, hanno chiesto l ‘ annullamento degli atti per errore e violenza, infine di accertare, nei confronti di NOME COGNOME, la simulazione assoluta o relativa, ovvero, in alternativa, la donazione indiretta, degli atti di costituzione della società e di cessione delle quote, e di pronunciare l’ indegnità a succedere di NOME e NOME COGNOME nonché, infine, di disporre la riduzione ex artt.554 e 555 c.c. delle disposizioni testamentarie e delle donazioni lesive delle quote di legittima.
Nella resistenza di NOME COGNOME il Tribunale di Pescara, con sentenza parziale n. 825/2013, ha respinto le domande di nullità e annullabilità per circonvenzione di incapace, errore, violenza, dolo e di simulazione assoluta, dichiarando la validità degli atti impugnati; ha rimesso la causa in istruttoria per accertare il valore della farmacia e l’eventuale natura di negozio misto dell’atto di costituzione della società e della cessione delle quote; con sentenza n. 984/2017, depositata in data 28.07.2017, ha accolto la domanda di simulazione relativa della cessione delle quote sociale, integrante una donazione indiretta, e ne ha disposto la riduzione, condannando COGNOME NOME a corrispondere agli attori, anche quali eredi di Teramo NOME, €.64.314,89 (pari ad €.32.157,44 ciascuno), oltre gli interessi legali, regolando le spese.
La sentenza è stata impugnata in via principale da NOME e NOME COGNOME; NOME COGNOME ha proposto impugnazione
incidentale per l’integrale riforma della pronuncia e il rigetto di tutte le domande proposte. NOME COGNOME ha chiesto di riformare la compensazione delle spese di primo grado.
La Corte distrettuale, esclusa la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di NOME COGNOME ha confermato la condanna al pagamento di € 64314,00 e il carattere simulato della cessione di quota, condividendo la stima delle partecipazioni e degli immobili effettuati dal c.t.u., reputando corretta la compensazione delle spese di lite in considerazione della reciproca soccombenza.
Per la cassazione della sentenza NOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso affidato ad un unico motivo; NOME COGNOME resiste con controricorso. Le altre parti sono rimaste intimate.
Il Consigliere delegato ha proposto la definizione accelerata del giudizio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ravvisando la manifesta improcedibilità del ricorso. Su richiesta di decisione avanzata dai ricorrenti , il Presidente ha fissato l’adunanza camerale.
Le parti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo si censura la violazione o falsa applicazione degli artt. 542, comma 2, 553, 555 e 556 c.c.., sostenendo che la Corte di appello, pur avendo correttamente stimato il valore dell’asse e individuato la quota disponibile, abbia attribuito ai legittimari un importo inferiore a quello dovuto, avendo detratto dalla somma che NOME COGNOME avrebbe dovuto restituire, l’importo spettante ai legittimari che non avevano chiesto la riduzione.
Il ricorso è improcedibile.
I ricorrenti hanno dichiarato che la sentenza di appello è stata notificata a mezzo PEC in data 16.6.2022, ma non hanno prodotto la relata di notifica -che non si rinviene neppure nei fascicoli dei controricorrenti. Inoltre l’impugnazione risulta proposta in data
14.9.2022, oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della pronuncia, intervenuta il 31.5.2022.
Se la sentenza impugnata è stata notificata ma il ricorrente ha depositato la sola copia autentica priva della relata di notifica, il vizio di improcedibilità deve essere rilevato d’ufficio, non potendo ritenersi sanato dalla mancata contestazione da parte della controricorrente (Cass. 17014/2024; Cass. 3466/2020).
L’art. 369 c.p.c. trova la sua ragione nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola la sequenza di avvio del processo.
Detta sanzione può essere evitata solo se: a) il giudice abbia comunque disponibilità della relata poiché prodotta dal controricorrente o contenuta nel fascicolo d’ufficio acquisito su richiesta di parte (Cass. SU 10648/2017; Cass. 3466/2020; Cass. 26291/2023); b) se la notifica del ricorso sia intervenuta nel termine breve decorrente dalla pubblicazione della sentenza (Cass. 17066/2013; Cass. 11386/2019; Cass. 14839/2020; Cass. 15832/2021).
L’assoggettamento della domanda a termini e condizioni anche stringenti non è incompatibile con i principi del giusto processo, né introduce restrizioni irragionevoli per l’accesso alla giustizia, dovendo il processo essere governato, per esigenze di certezza e ragionevole durata, da precise scansioni temporali; non si profila alcun contrasto con l’art. 6 CEDU, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, perché la norma incide non sulla possibilità di ricorso al giudice, ma sulla prosecuzione del procedimento per l’inattività della parte in un tempo ragionevole ed attua un’equilibrata sintesi tra esigenze di certezza e di buona amministrazione nel contesto di un rimedio, quale il ricorso per cassazione, il cui rilievo nell’ordinamento è tale da giustificare regole d’accesso più rigorose (Cass. 19475/2024; Cass. s.u. 25513/2016: Cass. s.u. 10648/2017).
Le spese seguono la soccombenza.
Poiché l’impugnazione è stata definita in senso conforme alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380 -bis, c.p.c., vanno applicati -come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380bis, cod. proc. civ. -il terzo e il quarto comma dell ‘art. 96, cod. proc. civ., con conseguente condanna di parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro nei limiti di legge (non inferiore ad € 500 e non superiore a € 5.000; cfr. Cass. S.u. 27433/2023; Cass. s.u. 27195/2023; Cass. s.u. 27947/2023).
Si dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara improcedibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, pari ad € 7200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, nonché di € 3500,00 ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. e dell’ulteriore importo di € 3000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, del giorno 22.5.2025.
LA PRESIDENTE
NOME COGNOME