Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 25517 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 25517 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso 13525-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE;
– ricorrente –
contro
TERENZI COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 874/2021 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 06/04/2021 R.G.N. 3693/2017; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 22/05/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso al Tribunale di Roma il signor NOME COGNOME chiedeva l’accertamento del proprio diritto a partecipare alla
Oggetto
IMPROCEDIBILITA’
RICORSO
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 22/05/2025
CC
procedura per progressione economica, con conseguente riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa superiore fascia retributiva F2 a far data dal 1° gennaio 2010 o, in subordine, con condanna RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE a provvedere.
A sostegno RAGIONE_SOCIALEa domanda esponeva di essere stato dipendente del RAGIONE_SOCIALE dal 2008, non tanto in base al dato formale RAGIONE_SOCIALE‘appartenenza al ruolo, ma per avervi effettivamente prestato RAGIONE_SOCIALEo prima al RAGIONE_SOCIALE e poi al RAGIONE_SOCIALE. Inoltre, sarebbe stato computabile persino il periodo precedente al 2008 svolto presso la RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE privatizzata, ai sensi del comma 4 RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 del d. lgs 283 del 1998, secondo cui al RAGIONE_SOCIALE riammesso nei ruoli RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dopo il distacco all’RAGIONE_SOCIALE «vengono riconosciute l’anzianità corrispondente al RAGIONE_SOCIALEo prestato e la posizione economica che avrebbe conseguito presso l’RAGIONE_SOCIALE finanziaria se non fosse transitato nell’Ente o nelle società».
Il Tribunale accoglieva il ricorso, dichiarando illegittima l’esclusione e, trattandosi di una selezione per soli titoli senza esami e con posti non completamene coperti, accertava il diritto all’inquadramento in F2 con decorrenza dal 1° gennaio 2010, condannando l’RAGIONE_SOCIALE a provvedervi.
La Corte di appello di Roma respingeva l’appello RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE , riconoscendo che il COGNOME era formalmente e sostanzialmente dipendente del RAGIONE_SOCIALE fin dal momento in cui «fruendo del diritto riconosciutogli dall’articolo 4, comma 4, del d.lgs. 283/1998, risultando in esubero all’E.T.I. ha fatto richiesta di essere riam messo nei
ruoli RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE finanziaria», con ciò recidendo definitivamente ogni legame con la società privata. Infatti, «al momento RAGIONE_SOCIALEa riammissione il Ministero, conscio che ormai il COGNOME è un dipendente non solo di forma, ma anche di fatto, lo colloca dal 20 dicembre 2007 all’interno del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE fiscali e, successivamente, dal 1° settembre 2009, presso il RAGIONE_SOCIALE». La Corte riteneva non decisivo il dato formale RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione nel ruolo unico del RAGIONE_SOCIALE MEF (che comunque sussisteva sin dal 2008, prima nella sezione speciale 1/G poi in quella ad esaurimento ex ETI del definitivo), «perché ciò che conta è che il COGNOME è stato inserito, a tutti gli effetti, all’interno RAGIONE_SOCIALEa struttura ministeriale prestandovi RAGIONE_SOCIALEo senza alcuna limitazione temporale».
Proponeva ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE con un unico motivo di ricorso, cui resisteva con controricorso il dipendente che depositava altresì memoria.
MOTIVI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata l’improcedibilità del ricorso. Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 369 c.p.c. (rubricato deposito del ricorso) è stabilito che: ‘ Il ricorso è depositato a pena di improcedibilità nel termine di giorni 20 dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto ‘ .
Ai sensi del comma secondo n. 2 del medesimo articolo è previsto che insieme col ricorso deve essere depositata sempre appena di improcedibilità copia autentica RAGIONE_SOCIALEa sentenza o RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata con la relazione di notificazione se questa è avvenuta tranne nei casi di cui ai due articoli precedenti; oppure copia autentica dei
provvedimenti dai quali risulta il conflitto nei casi di cui ai numeri uno e due RAGIONE_SOCIALE‘articolo 362.
Orbene, dal fascicolo telematico e da quello cartaceo risulta che parte ricorrente ha depositato esclusivamente il dispositivo RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata omettendo il deposito RAGIONE_SOCIALEa sentenza stessa, che non risulta prodotto neppure dal controricorrente.
Tale omissione comporta inevitabilmente l’improcedibilità del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso improcedibile.
Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALEa controricorrente costituita RAGIONE_SOCIALE spese di lite che liquida in € 4.0 00,00 per compensi professionali oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario RAGIONE_SOCIALE spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art.13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione Lavoro RAGIONE_SOCIALEa Corte Suprema di Cassazione, il giorno 22 maggio 2025.
La Presidente NOME COGNOME