Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 12616 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 12616 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20140/2023 R.G. proposto da :
COGNOME difeso da ll’avvocato COGNOME
-ricorrente-
contro
COGNOME difesa da ll’avvocato COGNOME
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 4565/2023 depositata il 23/06/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ha convenuto in giudizio NOME COGNOME dinanzi al Tribunale di Velletri, sezione distaccata di Albano Laziale, domandando, in via principale, l’accertamento della simulazione dell’intestazione alla convenuta d i un lotto di terreno e quindi dell’insussistenza dell’accessione ex art. 934 c.c. della villa che egli vi aveva costruito. In via subordinata, ha domandato, ai sensi
dell’art. 936 c.c., il riconoscimento del diritto al pagamento del valore dei materiali e del costo della manodopera impiegati per la costruzione dell’immobile, ovvero la corresponsione dell’aumento di valore apportato al terreno in conseguenza della costruzione della villa, nella denegata ipotesi di mancato accertamento della simulazione contrattuale della compravendita del fondo. NOME COGNOME si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea. Il Tribunale ha rigettato tutte le domande proposte dall’attore , rigetto confermato in appello.
Ricorre in cassazione l’attore con due motivi, illustrati da memoria. Resiste la parte convenuta con controricorso e memoria. Il consigliere delegato ha proposto la definzione del ricorso per inammissibilità o manifesta infondatezza. La parte ricorrente ne ha chiesto la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
– Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 1414 co. 2 e 2725 c.c., per avere la Corte di appello rigettato la domanda di accertamento della simulazione della compravendita del terreno per mancanza di una controdichiarazione scritta.
Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 936 c.c. e dell’art. 32 d.l. 269/2003, per avere la Corte di appello escluso il diritto della parte ricorrente a ottenere l’indennizzo per i costi di costruzione sostenuti sul fondo, in ragione della presunta irregolarità edilizia dell’immobile.
-In via pregiudiziale è da rilevare che il ricorrente ha dato atto che la sentenza in epigrafe è stata pubblicata il 23/6/2023, notificata il 3/7/2023 e tratta ad oggetto di ricorso per cassazione notificato il 2/10/2023. Tuttavia, il ricorrente ha depositato tardivamente la copia autentica della decisione impugnata con la relazione di notificazione.
A seguito degli appositi controlli effettuati dal Collegio e dalla cancelleria, copia della sentenza impugnata con allegata la relazione di
notificazione non è stata rinvenuta nemmeno nel fascicolo depositato dalla parte controricorrente (cfr. Cass. SU 10648/2017).
L’art. 369 c.p.c. dispone a pena di improcedibilità che, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione alle parti, insieme col ricorso debba essere depositata la copia autentica della sentenza, «con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta» (v. art. 369, co. 2, n. 2 c.p.c.). Tale formalità è diretta a consentire di verificare la tempestività della proposizione del ricorso in cassazione.
Nel caso di specie il periodo di tempo intercorrente tra la pubblicazione della sentenza impugnata e la notifica del ricorso è come si può constatare – maggiore del termine breve (art. 325, co. 2 c.p.c.: sessanta giorni). Pertanto, la tempestività della proposizione del ricorso in cassazione non può essere verificata nemmeno in tale modo (come sarebbe altrimenti consentito sulla base della giurisprudenza di questa Corte: cfr., tra le altre, Cass. 11386/2019).
Nella memoria, l’avvocato del ricorrente giustifica il tardivo deposito richiamando la difficoltà di reperire la documentazione necessaria alla proposizione dell’impugnazione. In particolare, si segnala che la documentazione era frazionata tra diversi professionisti, residenti in varie città e stabiliti presso fori differenti, che avevano assistito la parte ricorrente nei precedenti gradi di giudizio e in procedimenti collegati, come quello di divorzio. Si evidenzia inoltre la complessità derivante dalla diversa natura dei fascicoli processuali: cartacei nel primo grado e nel procedimento di divorzio, solo parzialmente telematici in appello, il che ha reso necessario un lavoro di selezione e scansione dei documenti per il deposito telematico in cassazione. Una volta entrato in possesso della relata di notifica, egli l’ha depositata senza indugio.
Pur dopo l’esame d i tali considerazioni, il ricorso è da dichiarare improcedibile. Infatti, quand’anche si ammetta che la relata di notifica sia stata depositata immediatamente dopo la cessazione
dell’impedimento e il ritardo non abbia causato a sua volta ritardo della Corte nello studiare il ricorso, i fatti allegati dall’avvocato del ricorrente non integrano alcun impedimento non imputabile alla parte.
Pertanto è inevitabile dichiarare l’improcedibilità del ricorso (cfr. Cass. 1839/2022). Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, anche ai sensi dell’art. 93 co. 3 e 4 c.p.c.
Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1 -quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’improcedibilità del ricorso e condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in € 3.500 , oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge. Inoltre, condanna la parte ricorrente al pagamento ex art. 96 co. 3 c.p.c. di € 3.000 in favore della parte controricorrente, nonché al pagamento ex art. 96 co. 4 c.p.c. di € 3. 500 in favore della cassa delle ammende.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 16/04/2025.