Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6044 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 6044 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/02/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13100/2022 R.G. proposto da: COGNOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO;
–
ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, conferitaria del ramo di azienda assicurativo RAGIONE_SOCIALE, in persona del procuratore speciale, NOME COGNOME, rappresentata e difesa dal prof. AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in Roma presso il suo studio, INDIRIZZO;
–
contro
ricorrente –
nonché contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dell’AVV_NOTAIO COGNOME, pec: EMAIL;
-controricorrenti – nonché contro
RAGIONE_SOCIALE;
–
intimata –
Avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di TORINO n. 268/2022 depositata il 09/03/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/02/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. NOME COGNOME, conveniva, innanzi al Tribunale di Ivrea, NOME COGNOME ed NOME COGNOME, per essere dagli stessi risarcito, per la complessiva somma di € 52.000,00, per la mancata impugnazione della sentenza n. 698/2010 pronunciata dal Tribunale Pe nale di Ivrea nell’ambito del proc. pen. n. 752/2003 nonché per la violazione del diritto di informazione ex art. 27 Cod. Deontologico Forense;
specificamente, il ricorrente asseriva che i due convenuti, quali suoi difensori nell’ambito del processo pena le in cui era stato imputato, quale agente di polizia penitenziaria, per aver sollecitato il detenuto NOME COGNOME a corrispondergli la somma di €. 3.500,00 in cambio di trattamenti di favore e di beni voluttuari, conclusosi con la sentenza di a ssoluzione ai sensi dell’art. 530,
comma 2°, cod.pen., avevano svolto in maniera negligente il mandato professionale, perché: a) non avevano impugnato la sentenza penale di primo grado emessa dal Tribunale di Ivrea, impedendogli di ottenere tanto una formula assolutoria piena, ai sensi dell’art. 530 cod.proc.pen., quanto il rimborso delle spese legali ex art. 18 D.L. 67/1997; b) non avevano gestito adeguatamente il controesame del teste del P.M. COGNOME, suo collega di lavoro, impedendo l’emersione dell e contraddizioni dei fatti in cui era il teste incorso; c) avevano omesso di denunciare il teste COGNOME per il reato di calunnia; d) avevano incamerato contanti per l’attività professionale prestata senza rilasciare ricevute e/o fatture;
i due legali, costituitisi in giudizio, venivano autorizzati a chiamare in causa le due assicurazioni con le quali avevano la copertura assicurativa per la responsabilità professionale;
NOME COGNOME spiegava domanda riconvenzionale per il saldo dei compensi professi onali che asseriva non aver ricevuto dall’attore in relazione allo stesso processo penale per cui aveva agito contro di lui in giudizio;
con ordinanza n. 3777/2019, il Tribunale di Ivrea rigettava il ricorso, ritenendo che nessuna delle contestazioni che il ricorrente aveva mosso ai legali resistenti fosse idonea a fondare la loro responsabilità, in quanto non era stata offerta la prova che se i difensori avessero posto in essere una diversa condotta, NOME COGNOME sarebbe stato assolto con formula piena, né quali sarebbero state le specifiche contestazioni che essi avrebbero dovuto muovere in sede di controesame del teste COGNOME al fine di condurre il Tribunale penale a definire il dibattimento con una formula assolutoria più ampia; escludeva che l’om essa impugnazione della sentenza avesse avuto alcuna influenza in ordine al diniego di rimborso delle spese processuali ex a rt. 18 DL n. 67/1997, dal momento che l’attore non avrebbe avuto diritto al
rimborso delle spese per la difesa nel processo penale, non venendo in rilievo fatti ed atti connessi all’espletamento del servizio; rilevava che l’omessa denuncia del teste COGNOME non costituiva un inadempimento in considerazione della prescrizione del reato in astratto configurabile e della procedibilità d’ufficio del delitto di calunnia; escludeva che vi fosse era prova che i convenuti avessero ripetutamente incamerato somme senza rilasciare ricevute o fatture e osservava che in ogni caso tali condotte avrebbero al più integrato reati di natura fiscale o tributaria;
la Corte d’Appello di Torino, con la sentenza n. 268/2022 del 09/03/2022, ha respinto il gravame proposto da NOME COGNOME in punto di rigetto della domanda di risarcimento danni per responsabilità professionale degli appellati, non avendo l’ appellante dimostrato che le eventuali risposte del teste COGNOME si sarebbero risolte in suo favore né che la strategia difensionale dei professionisti era stata inadeguata rispetto al raggiungimento del risultato perseguito, perché, quanto alla mancata denuncia del teste COGNOME, non vi era alcuna ragionevole probabilità che alla denuncia penale avrebbe fatto seguito la condanna del teste al risarcimento del danno, non essendo fondata la doglianza secondo la quale il solo fatto di aver lasciato decorrere i termini per proporre querela comportasse un danno in re ipsa , e, quanto alla mancata proposizione del gravame ed all’assoluzione con formula dubitativa, perché ‘Non sussiste l’interesse dell’imputato a proporre impugnazione avverso la sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto, pronunciata ai sensi dell’art. 530, comma secondo, cod. proc. pen. -per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova -in quanto tale formula non comporta una minore pregnanza della pronuncia assolu toria ai sensi dell’art. 530, comma primo, cod. proc. pen., anche in ordine agli effetti extrapenali’; neppure vi era in atti prova che i legali avessero garantito a NOME COGNOME che avrebbe potuto ottenere il rimborso
delle spese legali da parte dell’am ministrazione di appartenenza, invece, era documentato che l’Avvocatura dello Stato aveva espresso parere contrario al rimborso delle spese di lite, non sussistendone i presupposti in quanto i reati contestati erano stati solamente occasionati temporalmente e non causati dalle mansioni svolte dall’appellante all’interno dell’amministrazione penitenziaria; non ha ritenuto dimostrato che gli appellati avessero indotto NOME COGNOME ad impugnare il diniego dell’amministrazione di appartenenza, risultando in s enso contrario che l’AVV_NOTAIO aveva consigliato al cliente di rivolgersi ad un amministrativista per richiedere un parere; per giunta, non era stato allegato quali diverse e meno dispendiose scelte processuali l’odierno ricorrente avrebbe ef fettuato, ove fosse stato sin da subito reso edotto del fatto che l’amministrazione di appartenenza non avrebbe rimborsato le spese legali; da ultimo, considerato che la difesa tecnica in sede penale è obbligatoria, ha rilevato ciò che aveva causato gli es borsi non era l’informazione data dai difensori, ma l’essere stato sottoposto a procedimento penale;
la Corte d’Appello ha ritenuto, però, fondato l’appello in ordine alla intervenuta prescrizione presuntiva del credito vantato con la domanda riconvenziona le dall’AVV_NOTAIO;
quindi, considerata la soccombenza di NOME COGNOME quanto alla domanda risarcitoria di euro 52.000,00 e quella dell’AVV_NOTAIO COGNOME di euro 5.200,00, per il vantato credito agli onorari professionali, ha considerato marginal e quest’ultima, ed ha posto le spese di lite interamente a carico di NOME COGNOME;
NOME COGNOME, formulando tre motivi, ricorre per la cassazione della pronuncia della Corte d’Appello di Torino;
resistono con controricorso NOME COGNOME ed NOME COGNOME nonché RAGIONE_SOCIALE;
nessuna attività difensiva ha svolto in questa sede RAGIONE_SOCIALE;
il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte; il ricorrente e RAGIONE_SOCIALE hanno depositato memoria.
Considerato che :
con il primo motivo, rubricato ‘Violazione o falsa applicazione di norme d i diritto’, il ricorrente deduce che, contrariamente alle determinazione del Collegio d’appello, la responsabilità o colpa professionale da ascriversi a carico dei legali NOME COGNOME ed NOME COGNOME nell’espletamento del mandato loro conferito nel procedimento penale, definito con sentenza dal Tribunale di Ivrea, sarebbe ‘chiara e documentata’ ed il giudice a quo sarebbe incorso in errore per non avere ricercato nella produzione documentale in atti il ‘nesso eziologico’ tra la condotta negligente dei professionisti ed il danno; aggiunge che, quando il professionista non riesce a garantire l’esito comunque favorevole auspicato dal client e, ‘il danno derivante da eventuali sue omissioni è ravvisabile, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, riservata al giudice di merito il quale accerta che, senza quell’omissione, il risultato sarebbe stato conseguito come nel caso di specie se solo lo avesse fatto. A tal proposito, anche la Cassazione civile (ordinanza n. 8477/2020) ha statuito che il giudice civile è legittimato alla ricerca del danno conseguenza e che deve accertare il nesso causale, tra le conseguenze dannose e l’entità del danno’;
con il secondo motivo la sentenza impugnata è censurata per ‘Violazione del dovere di diligenza art. 1176 cc, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti;
il ricorrente sostiene che la Corte d’Appello avrebbe dovuto accertare, con i criteri propri del giudizio civile, la ricorrenza del danno e non limitarsi a recepire in toto le risultanze probatorie ottenute in sede penale, senza valutazione critica e senza
nemmeno indicare le fonti di prova utilizzate nel formulare il proprio convincimento;
aggiunge che, essendo intervenuta sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato, ai sensi dell’art. 177 bis cod.pen., secondo il quale ‘Nel processo penale, all’imputato assolto con sentenza divenuta irrevocabile perché il fatto non sussiste, perché non ha commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, è riconosciuto un rimborso delle spese legali nel limite massimo stabilito per legge, la richiesta di rimborso delle spese a carico del Ministero della avrebbe dovuto essere accolta, perché fondata in fatto e in diritto;
3) con il terzo motivo alla pronuncia impugnata è ascritta ‘ violazione o falsa applicazione dell’art. 91 e 92 cod.pr oc.civ.’, perché il giudice del gravame avrebbe deciso le questioni di diritto in modo non conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale la soccombenza reciproca si verifica anche in relazione al principio di causalità, nelle ipotesi in cui vi è una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero quando venga accolta parzialmente l’unica domanda proposta, sia essa articolata in un unico capo o in più capi, dei quali siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri;
oggetto di censura è anche la legittimità della condanna alle spese per i terzi chiamati dai convenuti, in quanto le spese di lite del terzo chiamato in garanzia gravano sul chiamante e non sull’attore soccom bente;
4) in via preliminare, va dichiarata la improcedibilità del ricorso, perchè non vi è agli atti la relata di notifica della sentenza impugnata, né essa risulta dall’indice dei documenti allegati al ricorso (cfr. pp. 22-23 del ricorso -in calce al ricorso si dà atto del
deposito di copia autentica della sentenza e non anche della relativa relazione di notifica);
spetta d’ufficio a questa Corte il riscontro della avvenuta violazione dell’art. 369, comma 2°, n. 2, cod.proc.civ., provocata, come già anticipato, dal mancato deposito, da parte del ricorrente, unitamente a copia autentica della sentenza impugnata, della relata, in copia anch’essa autentica, della notificazione; della relata di notifica non si fa menzione nel ricorso né se ne in dica l’avvenuta allegazione; una sua copia non è stata rinvenuta aliunde nel fascicolo di parte; neppure la parte controricorrente risulta avere allegato tale documento;
di qui l’improcedibilità del ricorso, in applicazione del principio di diritto di cui a Cass. 22/07/2019, n. 19695 (che riprende quanto statuito da Cass., Sez. Un., 02/05/2017, n. 10648, sebbene a proposito di notifica secondo le regole tradizionali), secondo cui «Il ricorso per cassazione è improcedibile qualora la parte ricorrente dichiari di avere ricevuto la notificazione della sentenza impugnata, depositando, nei termini indicati dall’art. 369 cod.proc.civ., comma 1, copia autentica della sentenza, priva però della relazione di notificazione (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo EMAIL) e di tale documentazione non abbia effettuato la produzione neppure la parte controricorrente»;
non è possibile sanare l’improcedibilità attraverso la prova di resistenza, cioè applicando il principio, secondo cui il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti, dallo stesso, che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza (indicata nel ricorso) e quella della notificazione del ricorso (emergente dalla relata di notificazione dello stesso) assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di
consentire al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all’art. 325, secondo comma, cod. proc. civ.) (cfr. Cass. 10/07/2013, n. 17066; Cass. 30/04/2019, n. 11386; Cass. 12/02/2020, n. 3466); il ricorso è stato notificato, infatti, il 14 maggio 2022 e la sentenza impugnata è stata depositata il 9 marzo 2022;
il rispetto del vincolo della cosa giudicata formale è legato ad una esigenza pubblicistica e, quindi, non è disponibile dalle parti; pertanto, non rileva che nessuna delle parti controricorrenti abbia eccepito l’intempestività del ricorso (Cass. 12/02/2020, n. 3466);
5) quand’anche il ricorrente non fosse incorso nella suddetta causa di improcedibilità, il ricorso non sarebbe stato accolto, perché: a) il primo motivo sollecita questa Corte ad un inammissibile riesame di merito delle circostanze di fatto che l’hanno indotta ad escludere la ricorrenza dei danni lamentati; b) il secondo, oltre ad incorrere nella preclusione processuale di cui all’art. 348 t er cod.proc.civ., attesa la ricorrenza, in punto di esclusione della responsabilità professionale, di una doppia conforme di merito, non è assistito dal soddisfacimento degli oneri di allegazione posti a carico di chi invochi il vizio di omesso esame; quanto alla dedotta violazione dell’art. 1176 cod.civ., il ricorrente non ha dimostrato quali punti della sentenza gravata si sarebbero posti in contrasto con la dedotta norma regolatrice o con la sua interpretazione fornita da questa Corte; c) quanto alla liquidazione delle spese di lite, il sindacato di questa Corte si limita ad accertare che le spese di lite non siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa, spettando al giudice di merito decidere se ed in che misura eventualmente compensarle; inoltre, quanto alle spese per la chiamata in causa delle compagnie di assicurazione, il ragionamento del ricorrente è errato, perché in forza del principio di causalità – che, unitamente a quello di soccombenza, regola il
riparto delle spese di lite il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell’attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall’attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l’attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda; il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l’iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa ( ex multis cfr. Cass. 06/12/2019, n.31889);
ne consegue la improcedibilità del ricorso;
le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo:
seguendo l’insegnamento di Cass., Sez. Un., 20/02/2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater , della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis , se dovuto.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore di ciascuna delle due parti controricorrenti, liquidandole in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione civile della