Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 10741 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 10741 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/04/2024
Ordinanza
sul ricorso n. 12363/2021 proposto da:
COGNOME NOME , difeso dall’avvocato NOME COGNOME, domiciliato a Roma presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOMENOME NOME NOME difesi da ll’ avvocato NOME COGNOME e domiciliati a Roma presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME;
-controricorrenti-
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME;
-intimati- avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce n. 219/2021 depositata il 19/02/2021.
Ascoltata la relazione del consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
I committenti NOME, NOME e NOME COGNOME, nonché NOME COGNOME convengono dinanzi al Tribunale di Lecce l’appaltatore NOME COGNOME e
il direttore dei lavori NOME COGNOME per la condanna ex art. 1669 c.c. al pagamento dell’importo necessario all’eliminazione dei gravi difetti dell’opera di rifinitura di un immobile appaltata, oltre al risarcimento del danno. Rigettata in primo grado, la domanda è stata accolta in appello, con condanna dell’appaltatore e del direttore dei lavori in solido al pagamento di € 16.047.
Ricorre in cassazione l’appaltatore convenuto NOME COGNOME con quattro motivi. Resistono i committenti attori NOME COGNOME e NOME COGNOME con controricorso. NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME rimangono intimati. Il consigliere delegato ha proposto la definizione ex art. 380-bis c.p.c. per improcedibilità del ricorso. Il ricorrente ne ha chiesto la decisione.
Ragioni della decisione
-Il consigliere delegato ha rilevato il mancato deposito, entro il termine di cui all’art. 369 co. 1 c.p.c., della copia notificata della sentenza impugnata, mentre, a fronte della pubblicazione della pronuncia il 19/2/2021, la notificazione del ricorso è stata avviata il 23/4/2021, oltre il termine breve di 60 giorni dal deposito, cosicché il ricorso è improcedibile.
Nel chiedere la decisione, il ricorrente obietta che la propria dichiarazione che la sentenza impugnata è stata notificata il 25/2/2021 è stata confermata al punto 11 del controricorso.
L’obiezione non supera l’argomentazione del la proposta di definizione, poiché il fatto che il controricorrente ha confermato che la notificazione è stata compiuta così come indicato dal ricorrente non esclude l’improcedibilità ex art. 369 c.p.c. (così Cass. SU 21349/2022, paragrafo n. 4.9., cui si rinvia per la giustificazione).
– Il ricorso è improcedibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo; atteso che la decisione è conforme alla proposta di definizione anticipata, vanno rese le statuizioni di cui all’art.96, commi terzo e quarto, come richiamati dall’art. 380 bis., ultimo comma, c.p.c.
Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1 -quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo uni ficato a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’improcedibilità del ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che liquida in € 2.200 , oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge. Inoltre, condanna ex art. 96 co. 3 c.p.c. la parte ricorrente a pagare € 1.800 alla parte controricorrente; nonché ex art. 96 co. 4 c.p.c. a pagare € 1.800 alla cassa delle ammende.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso a Roma l’8 /3/2024.