Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 26793 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 26793 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20576/2024 R.G. proposto da : COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME CECILIA, elettivamente domiciliati in ROMA alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentati e difesi dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE), con domiciliazione telematica come per legge
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), con domiciliazione telematica come per legge
– controricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE d’APPELLO di MILANO n. 1770/2024 depositata il 13/06/2024.
Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 19/09/2025, dal Consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME impugnano, con atto affidato a sei motivi, nei confronti del Comune di Olgiate Olona, la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 1770/2024 depositata il 13/06/2024, che ha confermato la sentenza n. 1460 del 2023 del Tribunale di Busto Arsizio di rigetto della domanda di risarcimento danni formulata da NOME COGNOME e dai suoi congiunti a seguito della caduta di NOME COGNOME dalla biciletta, in data 13/09/2020, asseritamente causata dal dissesto della strada percorsa ricadente nell’ambito territoriale del Comune di Olgiate Olona.
Il Comune RAGIONE_SOCIALE Olgiate Olona risponde con controricorso.
Il ricorso è stato avviato a trattazione con proposta di definizione anticipata.
I ricorrenti hanno chiesto la definizione in forma collegiale.
Il ricorso è stato, pertanto, fissato per l’adunanza camerale del 19/09/2025.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
All’adunanza del 19/09/2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione e il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I sei motivi di ricorso sono i seguenti (pur se la numerazione in ricorso ne conta sette, deve tenersi conto che il primo motivo è diviso in due parti, recanti rispettivamente n. 1 e n. 2 segue ).
I) Nullità della sentenza per motivazione apparente in relazione alla fattispecie dedotta e agli artt. 2051 e 1227 c.c. e violazione dell’art. 111 Cost ituzione nonché dell’art. 1 del d.lgs. n. 109 del 2006 e nullità della sentenza per motivazione apparente in relazione alla
R.g. n. 20576 del 2024 Ad. 19/09/2025; estensore: NOME COGNOME
‘velocità eccessiva’ del ricorrente e violazione e falsa applicazione degli artt. 1227 e 2051 c.c., anche in relazione agli artt. 141 C.d.S. e 342 d.P.R. n. 495/1992.
II) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 2051 c.c. e all’art. 1227 c.c.
III) Violazione dell’art. 2051 c.c., in relazione all’art. 3 del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada) nonché all’art. 22 all. f. della L. n. 2248/1865.
IV) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 e 1227 c.c., nonché dell’art. 2 Cost ituzione , in relazione anche all’art. 2697 c.c. e all’art. 342 d.P.R. n. 495/1992 .
Nullità della sentenza per omessa pronuncia in relazione all’art. 2043 c.c. (anche in relazione agli artt. 1 e 14 C.d.S., all’ art. 86 d.P.R. 495/92, al D.M. 24 ottobre 2000 del Ministero dei Lavori Pubblici, alle ‘istruzioni tecniche’ allegate al D.M n. 2 23/1992 ovvero alla Direttiva n. 3065/2004 del Ministero RAGIONE_SOCIALE Trasporti).
VI) Violazione e falsa applicazione dell’art. 163 c.p.c., nonché degli artt. 230 e 244 c.p.c., in relazione agli artt. 111 e 24 Cost. e agli artt. 101 c.p.c. e 2697 c.c.
Non è necessario date conto specificamente del contenuto dei singoli motivi, stante quanto si va a esporre in ordine all’improcedibilità dell’impugnazione.
La proposta di definizione anticipata è del seguente tenore:
« il ricorso appare improcedibile, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., in quanto la parte ricorrente non ha prodotto, nel termine perentorio previsto da detta norma, la copia autentica del provvedimento impugnato, che dichiara espressamente esserle stato notificato in data 27 settembre 2024, corredata dalla relata di notifica (risulta prodotta solo la copia autentica del provvedimento stesso; la relazione di notificazione di quest’ultimo non risulta, invece, tra i documenti prodotti in allegato al ricorso, sebbene nel ricorso stesso parte ricorrente dichiari di allegare ‘notificazione
sentenza impugnata’, ma senza in alcun modo indicare come andrebbe individuato tale documento tra i numerosi allegati telematici prodotti con il ricorso, nessuno dei quali ha una siffatta denominazione o denominazione similare; in ogni caso, nessuno degli allegati prodotti con il ricorso, benché visionati uno per uno, ha tale contenuto); si precisa che il provvedimento impugnato risulta pubblicato oltre 60 giorni prima della notificazione del ricorso (pubblicazione in data 13 giugno 2024; notifica del ricorso in data 3 ottobre 2024) e che la relazione di notificazione della sentenza impugnata non risulta prodotta neanche dalla controparte.».
Il Collegio, effettuate le necessarie verifiche, condivide la proposta e ritiene che le deduzioni difensive, e la documentazione allegata, da parte della difesa dei ricorrenti non valgano a incrinare la rilevata improcedibilità del ricorso.
Come ribadito anche recentissimamente da questa Corte, le cause di improcedibilità del ricorso non possono essere rimediate mediante la produzione di documenti nei termini di cui all’art. 372 c.p.c., poiché l’art. 372 c.p.c. « allude solo ai documenti relativi all’ammissibilità del ricorso, espressione che – avuto riguardo al disposto del n. 2 del secondo comma dell’art. 369 c.p.c. (che parla espressamente di ‘sentenza o decisione impugnata con la relazione di notificazione’) – non può considerarsi idonea a comprendere la produzione di cui a tale numero, anche tenuto conto dell’uso del termine ‘documenti’ nel numero 4. La conclusione non muterebbe anche se la nozione di documento (di cui al citato art. 372, secondo comma, c.p.c.) potesse estendersi alla copia notificata della sentenza, dal momento che il termine per il relativo deposito è previsto a pena di improcedibilità e non di inammissibilità del ricorso» (così testualmente Cass. n. 24200 del 29/08/2025, pag. 5).
Deve, quindi, ribadirsi quanto affermato a più riprese da questa Corte (da ultimo Cass. n. 27883 del 29/10/2024 richiamata in motivazione da Cass. n. 24200 del 2025), ossia che l’ omesso
deposito della relata di notifica della sentenza impugnata comporta l’improcedibilità del ricorso per cassazione in base all’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c., a meno che essa risulti comunque nella disponibilità del giudice, perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio, senza che possa rilevare la produzione della detta relata in una con l’istanza di decisione a seguito di proposta di definizione anticipata.
Nella specie non ricorre alcuna delle ipotesi suscettibili di rimediare alla mancata produzione della copia notificata a opera della parte che ne è onerata.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato improcedibile,.
Si osserva peraltro che, laddove il ricorso fosse stato scrutinabile, esso non si sarebbe sottratto ad una declaratoria di inammissibilità, in quanto i motivi di ricorso si connotano per la loro marcata impostazione fattuale, ovvero contestano, mediante il confronto con altre decisioni della stessa Corte territoriale, la motivazione del giudice del merito.
Le spese di lite seguono la soccombenza dei ricorrenti e tenuto conto dell’attività processuale espletata, in relazione al valore della controversia, sono liquidate in favore del Comune di Olgiate Olona come da dispositivo.
In applicazione dell’art. 380 bis , comma terzo c.p.c., come da ultimo interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. U n. 36069 del 27/12/2023 Rv. 670580 – 01), e in considerazione della completa conformità della decisione collegiale alla proposta di definizione anticipata, i ricorrenti devono, altresì, essere condannati al pagamento della somma di Euro cinquemila ai sensi dell’art 96, comma terzo, c.p.c. e della somma di Euro cinquemila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, ai sensi dell’art. 96, c omma quarto, c.p.c.
La decisione di improcedibilità del ricorso comporta che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115
del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se effettivamente dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.500,00 per compensi oltre a euro 200,00 per esborsi oltre al rimborso forfetario al 15% e CA e IVA per legge nonché pagamento di Euro 5.000,00 ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c. e di Euro 5.000,00 a favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione, sezione III civile, in data 19/09/2025.
Il Presidente NOME COGNOME