Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5979 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 5979 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/03/2024
R.G.N. 5375/19
C.C. 20/2/2024
Appalto -Pagamento del compenso appaltatore -Risultanze C.T.U.
ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 5375NUMERO_DOCUMENTO) proposto da: COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentati e difesi, giusta procure in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliati -il primo -in Verona, INDIRIZZO, presso lo studio del suo difensore, e -la seconda -in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO;
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE (P_IVA: P_IVA), in persona del suo legale rappresentante pro -tempore , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC del suo difensore;
-controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 2021/2018, pubblicata il 16 luglio 2018, asseritamente notificata a mezzo PEC il 4 dicembre 2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 febbraio 2024 dal Consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. -Con atto di citazione notificato il 21/28 novembre 2003 e il 1° dicembre 2003, COGNOME NOME e COGNOME NOME convenivano, davanti al Tribunale di Verona, le appaltatrici RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE nonché il direttore dei lavori COGNOME NOME, al fine di sentire accertare le loro rispettive responsabilità nell’esecuzione e direzione dei lavori di ristrutturazione e ampliamento di un fabbricato rurale di proprietà degli attori, sito in INDIRIZZO, e conseguentemente al fine di condannare i convenuti al risarcimento dei danni subiti in ragione dei gravi difetti delle opere realizzate, con la contestuale declaratoria della risoluzione dei contratti conclusi con ciascuna delle imprese assuntrici e con il direttore dei lavori, in forza degli inadempimenti denunciati.
Si costituivano separatamente in giudizio la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, le quali -in via preliminare -eccepivano l’intervenuta decadenza e prescrizione dell’azione spiegata, chiedendo il rigetto delle domande avversarie, e -in via
riconvenzionale -chiedevano la condanna degli attori al pagamento del saldo dei corrispettivi ancora dovuti.
Si costituiva in giudizio altresì l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la quale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva nonché la decadenza e prescrizione dell’azione proposta, chiedendo il rigetto delle domande avversarie.
Si costituiva infine in giudizio COGNOME NOME, il quale eccepiva preliminarmente la nullità della procura conferita dagli attori ai propri difensori e chiedeva, nel merito, il rigetto delle avverse domande mentre, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna degli attori al pagamento del saldo delle proprie competenze, oltre al risarcimento dei danni alla propria immagine e reputazione.
Nel corso del giudizio erano assunte le prove orali ammesse ed era espletata consulenza tecnica d’ufficio, con la disposizione della rinnovazione delle indagini peritali.
Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 11/2013, depositata il 9 gennaio 2013, previo rigetto delle eccezioni preliminari sollevate, pronunciava la risoluzione dei contratti di appalto, rigettava le domande riconvenzionali proposte dai convenuti e condannava le imprese appaltatrici e il direttore dei lavori al risarcimento dei danni per i gravi difetti delle opere appaltate.
2. -Con atto di citazione notificato il 9 luglio 2013, proponeva appello avverso la sentenza di primo grado la RAGIONE_SOCIALE, riproponendo le eccezioni e domande svolte davanti al Tribunale.
Si costituivano separatamente nel giudizio di impugnazione la RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, i quali
impugnavano le statuizioni di rigetto delle eccezioni di decadenza e di prescrizione ed insistevano, con appello incidentale, nella richiesta di accoglimento delle domande riconvenzionali.
Si costituiva nel giudizio di gravame anche l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la quale dichiarava di aver concluso con i committenti il 3 giugno 2013 un accordo transattivo, con la conseguente richiesta della declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Avverso l’appello principale e gli appelli incidentali resistevano in giudizio COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Venezia, con la sentenza di cui in epigrafe, dichiarava la cessazione della materia del contendere tra COGNOME NOME e COGNOME NOME e l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e, in accoglimento dell’appello principale proposto dalla RAGIONE_SOCIALE e dell’appello incidentale proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, rigettava tutte le domande proposte dai committenti e condannava questi ultimi, in via solidale, al pagamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE, della somma di euro 50.319,94 e, in favore della RAGIONE_SOCIALE, della somma di euro 40.518,40, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, mentre, in parziale accoglimento dell’appello incidentale proposto da COGNOME NOME, rigettava le domande proposte nei suoi confronti dai committenti e condannava questi ultimi al pagamento, in favore del direttore dei lavori, della somma di euro 31.236,32, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, rigettando la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale proposta dal COGNOME.
A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a ) che, in ordine al residuo corrispettivo dovuto alla RAGIONE_SOCIALE, dal rigetto della domanda di risoluzione del contratto d’appalto discendeva l’accoglimento dell’appello incidentale avverso la statuizione di rigetto della domanda riconvenzionale volta ad ottenere il pagamento del saldo del prezzo dell’appalto dovuto dai committenti per le opere realizzate; b ) che, all’esito dell’istruttoria espletata, era emersa la rispondenza delle somme indicate nella contabilità redatta dal geometra COGNOME, in uno con l’RAGIONE_SOCIALE edile, alle opere elencate negli stati di avanzamento dei lavori e nella distinta dei lavori extra-capitolato, atti prodotti in giudizio dall’RAGIONE_SOCIALE; c ) che, pertanto, i committenti dovevano essere condannati al pagamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE, della somma di euro 40.518,40 a saldo dei lavori svolti, avendo l’appellante incidentale eseguito opere del valore complessivo di euro 406.273,17, importo da cui doveva essere detratta la somma corrisposta dagli appaltanti di euro 365.754,77.
3. -Avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico articolato motivo, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Ha resistito con controricorso l’intimata RAGIONE_SOCIALE
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con l’unico motivo svolto i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte
di merito quantificato il saldo del corrispettivo dovuto all’appaltatore discostandosi dalle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio espletata, senza alcuna motivazione e/o interpretando erroneamente le sue argomentazioni.
Al riguardo, gli istanti obiettano che il risultato finale della contabilità tenuta dal direttore dei lavori, cui si era riferita la consulenza tecnica d’ufficio, per euro 361.375,70, sarebbe stato diverso dall’importo di euro 406.273,17 risultante dalla contabilità della RAGIONE_SOCIALE.
Sicché avendo i committenti già versato la somma di euro 365.754,77, null’altro sarebbe stato dovuto.
2. -Deve essere rilevato, in via pregiudiziale, che non risulta depositata, entro il termine di cui all’art. 369, primo comma, c.p.c., la sentenza impugnata con la relata di notificazione, ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c., a fronte della dichiarazione dei ricorrenti dell’intervenuta notifica in data 4 dicembre 2018 della sentenza impugnata pubblicata il 16 luglio 2018.
Sicché il ricorso è improcedibile (Cass. Sez. U, Sentenza n. 21349 del 06/07/2022; Sez. 6, Ordinanza n. 15832 del 07/06/2021; Sez. L, Sentenza n. 3466 del 12/02/2020; Sez. 6-2, Ordinanza n. 19695 del 22/07/2019; Sez. 5, Sentenza n. 1295 del 19/01/2018), posto che neanche la controricorrente ha provveduto a tale deposito, né la relata è stata rinvenuta negli atti di causa (come da attestazione della cancelleria).
Ed invero, a fronte della pubblicazione della pronuncia il 16 luglio 2018, il ricorso di legittimità è stato notificato a mezzo PEC solo il 1° febbraio 2019, ossia oltre il termine breve di 60 giorni
dal deposito (Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 15832 del 07/06/2021; Sez. 6-3, Ordinanza n. 11386 del 30/04/2019; Sez. 6-3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013).
3. -In conseguenza delle considerazioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
dichiara l’improcedibilità del ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, alla refusione, in favore della controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 4.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda