Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33396 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33396 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/12/2024
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 20401/22 proposto da:
-) RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliato ex lege all ‘ indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
-) RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliato ex lege all ‘ indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dagli avvocati NOME COGNOME ed NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché
-) RAGIONE_SOCIALE
-intimati – avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano 17 maggio 2022 n. 1635;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024 dal Consigliere relatore dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La società RAGIONE_SOCIALE assicurò la società RAGIONE_SOCIALE contro il rischio di danni.
Oggetto: improcedibilità per mancato deposito della copia notificata della sentenza impugnata
N.R.G.: 20401/22
Camera di consiglio del 22/10/24
La società RAGIONE_SOCIALE aveva affidato in deposito alla Trasporti Zingales una partita di merce, che venne trafugata il 31.7.2016.
La COGNOME indennizzò l ‘ assicurata e agì in surrogazione nei confronti della Trasporti COGNOME (d ‘ora innanzi, ‘la TZ’) dinanzi al Tribunale di Pavia.
La RAGIONE_SOCIALE chiamò in causa la società addetta alla vigilanza (RAGIONE_SOCIALE, che a sua volta chiamò in causa il proprio assicuratore della responsabilità civile (Lloyd ‘ s of London), per essere manlevata in caso di accoglimento delle domande attoree.
Con sentenza n. 662/20 il Tribunale di Pavia condannò in solido la TZ e l ‘ Axitea alla rifusione in favore di COGNOME dell ‘ indennizzo pagato, ed i Lloyd’s of London a manlevare la loro assicurata .
La sentenza fu appellata dalla TZ, dalla RAGIONE_SOCIALE e dal Rappresentante per l ‘ Italia dei Lloyd ‘ s.
Con sentenza 17.5.2022 n. 1635 la Corte d ‘ appello di Milano rigettò l ‘ appello proposto dalla TZ e dai Lloyd ‘ s e dichiarò inammissibile per tardività quello proposto da RAGIONE_SOCIALE.
La Corte d ‘ appello ritenne che:
-) la procura conferita dalla COGNOME al proprio difensore in primo grado era valida ed efficace, in quanto il potere rappresentativo in capo ai due sottoscrittori della polizza risultava da un certificato della Camera di commercio di Basilea;
-) la COGNOME aveva provato l ‘ acquisto del diritto di surrogazione;
-) il Tribunale aveva ritenuto nulla la clausola, contenuta nel contratto di deposito stipulato tra AZ Fashion e TZ, in virtù della quale la depositante si era obbligata ad assicurare la merce contro il rischio di furto e con rinuncia dell ‘ assicuratore alla rivalsa; tale valutazione non era stata censurata dalla TZ;
-) corretta fu la quantificazione del danno e il riparto paritario delle responsabilità tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE.
N.R.G.: 20401/22
Camera di consiglio del 22/10/24
La sentenza d ‘ appello è stata impugnata per cassazione da TZ con ricorso fondato su tre motivi. Ha resistito la sola COGNOME.
Con atto del 20.11.2023 è stata formulata proposta di definizione accelerata del ricorso ex art. 380 bis c.p.c., previa dichiarazione di improcedibilità ex art. 369 c.p.c., a causa del mancato deposito della relata di notifica della sentenza impugnata, che la stessa società ricorrente sostiene esserle stata notificata.
La ricorrente ha insistito per la decisione del ricorso. Il Collegio ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cui all ‘ art. 380 bis, secondo comma, c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è improcedibile ex art. 369 c.p.c., non avendo la TZ depositato la relata di notifica della sentenza, che pure afferma esserle stata notificata. Lo ha fatto solo a dicembre 2023, e quindi oltre il termine di cui all ‘ art. 369 c.p.c.. Né giovano alla ricorrente i princìpi stabiliti da SU 8312/19, in quanto tale decisione ha avuto ad oggetto la ben diversa ipotesi in cui la sentenza impugnata sia stata depositata telematicamente, ma priva dell ‘ attestazione di conformità all ‘ originale e, benché in tale modalità, tempestivamente.
1.1. Deve pertanto trovare applicazione il principio secondo cui ‘ la dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un “fatto processuale” – la notificazione della sentenza – idoneo a far decorrere il termine “breve” di impugnazione e, quale manifestazione di “autoresponsabilità” della parte, impegna quest ‘ ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l ‘ onere di depositare, nel termine stabilito dall ‘ art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione
N.R.G.: 20401/22
Camera di consiglio del 22/10/24
mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell ‘ art. 372 c.c . (Sez. U – , Sentenza n. 21349 del 06/07/2022).
1.2. I suddetti princìpi, consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, sono stati ritenuti coerenti con le previsioni della Carta EDU, ed in particolare con l ‘ art. 6.1 (diritto di accesso ad un tribunale) dalla Corte Europea dei Diritti dell ‘ Uomo, con sentenza 23 maggio 2024, in causa 37943/17, NOME e altri c. Italia .
Ivi, a fronte della doglianza con cui i ricorrenti di quel giudizio lamentavano che questa Corte, impedendo loro di depositare la relata di notifica della sentenza impugnata oltre il termine di cui all ‘ art. 369 c.p.c. avrebbe violato l ‘art. 6 CEDU per ‘eccesso di formalismo’ nel valutare le condizioni di accesso ad un tribunale, i giudici di Strasburgo hanno ritenuto che:
il ruolo della Corte di cassazione ‘ giustifica che le procedure da essa seguite siano più formali delle altre ‘, anche in considerazione del fatto che chi ricorre in Cassazione è assistito da avvocati specializzati iscritti ad un albo speciale (§ 83);
l ‘ onere di depositare la relata di notifica della sentenza impugnata entro il termine di cui all ‘art. 369 c.p.c. ‘ persegue un fine legittimo ‘, ovvero la certezza del diritto e la retta amministrazione della giustizia (§ 75);
l ‘ onere imposto di cui all ‘ art. 369 c.p.c. non è sproporzionato rispetto al suddetto fine, in quanto la possibilità d ‘un deposito tardivo ‘ vanificherebbe l ‘ obiettivo di assicurare il rapido svolgimento del procedimento e impedirebbe alla Corte di cassazione di pronunciarsi sulla procedibilità del ricorso senza ulteriori passaggi e senza ritardi ‘ (§ 82).
Reputa opportuno il Collegio aggiungere che il ricorso è anche inammissibile ex art. 366 n. 3 c.p.c.. L ‘ esposizione dei fatti di causa, infatti, è gravemente lacunosa. Il ricorso non indica quali circostanze di fatto furono poste dalla società attrice a fondamento della domanda formulata in primo grado; né espone compiutamente quali furono le difese ivi svolte dalla TZ.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. La conformità della presente decisione alla proposta di decisione accelerata comporta ope legis la condanna della società ricorrente ai sensi dell ‘ art. 96, commi terzo e quarto, c.p.c., nella misura indicata in dispositivo.
P.q.m.
(-) dichiara improcedibile il ricorso;
(-) condanna RAGIONE_SOCIALE alla rifusione in favore di RAGIONE_SOCIALE delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 7.600, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) condanna RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore di RAGIONE_SOCIALE della somma di euro 7.600, ex art. 96, comma terzo, c.p.c.;
(-) condanna RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000, ex art. 96, comma quarto, c.p.c.;
(-) ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile