Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 22525 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 22525 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 04/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso 13781-2023 proposto da:
COGNOME domiciliato ‘ ex lege ‘ presso l ‘ indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentato e difeso dall ‘ Avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
COGNOME NOMECOGNOME domiciliata ‘ ex lege ‘ presso l’ indirizzo di posta elettronica dei propri difensori come in atti, rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME ed NOME COGNOME
– controricorrente –
Avverso la sentenza n. 494/2023, della Corte d ‘ appello di Bari, pubblicata in data 28/03/2023;
udita la relazione della causa svolta nell ‘ adunanza camerale del 26/03/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Oggetto
OPPOSIZIONE ESECUZIONE
Improcedibilità del ricorso
R.G.N. 13781/2023
COGNOME
Rep.
Ud. 26/3/2025
Adunanza camerale
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 494/23, del 28 marzo 2023, della Corte d ‘ appello di Bari, che – accogliendo il gravame esperito da NOME COGNOME avverso la sentenza n. 1064/18, del 12 aprile 2018, del Tribunale di Foggia – ha rigettato l ‘ opposizione all ‘ esecuzione, proposta dall ‘ odierno ricorrete in relazione ad un atto di precetto che gli intimava il pagamento della somma di € 31.599,56, per sorte capitale e spese, in forza di dodici cambiali dell ‘ importo di €. 2.500,00 ciascuna .
Riferisce, in punto di fatto, l ‘ odierno ricorrente che la notifica del precetto era stata preceduta da una preventiva richiesta stragiudiziale da parte dell ‘ asserita creditrice, riscontrata da esso COGNOME rappresentandole di non aver ‘mai sottoscritto alcun effetto cambiario alla sig.ra COGNOME NOMECOGNOME né tantomeno i dodici effetti per la complessiva somma di €. 30.000,00 di cui quest ‘ultima pretenderebbe il pagamento’.
Nel proprio atto di opposizione, inoltre, egli evidenziava che dalla trascrizione dei titoli cambiari, posti in esecuzione, si evinceva che gli stessi erano stati emessi in favore della RAGIONE_SOCIALE e da quest ‘ ultima, poi, per i primi nove effetti, girati alla RAGIONE_SOCIALE tutti regolarmente posti all ‘ incasso e pagati alle due società, come risultante dalle dichiarazioni di quietanza a firma dei rispettivi legali rappresentanti. Da tali dichiarazioni emergeva, infatti, che gli effetti erano stati regolarmente pagati e mai girati e/o consegnati ad NOME COGNOME
Su tali basi, quindi, l ‘ allora opponente eccepiva il difetto di legittimazione della pretesa creditrice, rilevando che ‘il mero
possessore di cambiali, non prenditore né giratario delle stesse, non si legittima cessionario del credito se non dimostrando il rapporto giuridico dal quale deriva il suo diritto, dato che il titolo cambiario non contiene in sé gli elementi idonei a provare la sua legittimazione’. In ogni caso, egli eccepiva pure l’ avvenuto pagamento dei titoli oggetto di precetto, regolarmente incassati, pagati e quietanzati dalle due società.
Costituitasi in giudizio l ‘ opposta, la medesima assumeva che NOME COGNOME le aveva richiesto, a più riprese, delle somme in prestito, per un totale di €. 30.000,00, e ciò al fine di evitare il protesto di alcune cambiali, poste all ‘ incasso presso la Banca Carime di Vieste, autorizzando essa COGNOME al loro ritiro presso un impiegato dell ‘ ufficio protesti del Comune di Vieste, tale NOME COGNOME con promessa di restituire i soldi in breve tempo, previo rilascio delle cambiali.
Il giudice di prime cure accoglieva l ‘ opposizione, sul rilievo che NOME COGNOME, in ragione del mero possesso dei titoli di credito, aveva l ‘ onere, per esigere il pagamento, di fornire l ‘ esatta prova del rapporto giuridico da cui derivava l ‘ asserito credito e quindi, nella specie, di aver concesso il prestito a NOME COGNOME, prova nella specie ritenuta non raggiunta. Di diverso avviso, tuttavia, si mostrava il giudice di appello, che, accogliendo il gravame di NOME COGNOME, rigettava l ‘ opposizione, avendo ritenuto provata la circostanza dell ‘ avvenuto prestito, per avere ella effettuato, in favore dell ‘ odierno ricorrente, il pagamento delle cambiali per evitare che fossero protestate.
Avverso la sentenza della Corte barese ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME sulla base – come detto – di tre motivi.
3.1. Il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e l ‘ erronea applicazione dell ‘ art. 25 della legge cambiaria, nonché vizio di motivazione.
Si assume che la Corte territoriale ha posto a fondamento della propria decisione l ‘ art. 25 del regio decreto 5 dicembre 1933, n. 1669, riconoscendo la legittimazione del possessore degli effetti cambiari in forza di un titolo – il preteso prestito ‘in virtù del quale gli effetti sono pervenuti all ‘appellante’, e ciò ‘sulla scorta di un complesso di elementi convergenti’.
In realtà, lamenta il ricorrente, la sentenza impugnata ‘assume l’ esistenza di detto titolo sulla scorta di mere asserzioni pure prive di riscontro’, giacché la Corte territoriale , da ‘fatti pacifici ed incontroversi’, avrebbe tratto ‘deduzioni prive di alcun addentellato probatorio per dimostrare l ‘ esistenza di un titolo in capo alla COGNOME‘.
In particolare, dalla circostanza che tutti gli effetti cambiari ‘furono pagati in favore del prenditore e del giratario non già direttamente dal COGNOME bensì a seguito di sconto bancario’, il giudice d ‘appello ‘ricava inopinatamente e senza alcuna prova o indizio di prova a sostegno’, l’ esistenza del prestito. E ciò perché – si legge nella sentenza impugnata ‘a causa della mancata copertura degli importi relativi, i titoli avrebbero dovuto subire il protesto, evitato però dal pagamento effettuato dalla COGNOME alla quale furono poi consegnati e che, pertanto, può dirsi creditrice delle somme in essi incorporate proprio per l ‘ effetto di tale pagamento, con ciò fondando la presunzione di mancato pagamento integrata dal possesso del titolo nelle sue mani’.
Secondo la Corte barese, infatti, sarebbe del tutto ragionevole credere che, alla scadenza, i titoli già scontati non siano stati onorati dall ‘ emittente, ‘ sicché la banca, legittimata ai sensi dell ‘ art. 1859 cod. civ. ha portato le cambiali al segretario
comunale di Vieste per la levata del protesto ex art. 68 r.d. 1669/1933′.
Per contro, secondo il ricorrente, ‘nel corso della causa’ non sarebbe ‘emerso affatto che i titoli cambiari siano rimasti impagati ed inviati al protesto’, risultando, anzi, l ‘ esatto opposto dalle deposizioni dei testi COGNOME e COGNOME. Altrettanto deve dirsi, poi, circa il preteso prestito che NOME COGNOME avrebbe accordato ad esso COGNOME, fatto rimasto privo di riscontro, atteso che le scritture private invocate in tal senso non fanno alcun riferimento a tale prestito.
3.2. Il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione ed erronea applicazione dell ‘ art. 20 del r.d. n. 1669 del 1933 per difetto di legittimazione cartolare di NOME COGNOME il cui possesso dei titoli non è legittimato da una serie continua di girate, l ‘ ultima delle quali ‘è quella della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE, apposta dai rispettivi rappresentanti al momento della presentazione del titolo per l ‘incasso’.
3.3. Il terzo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – mancata applicazione del medesimo art. 25 del r.d. n. 1669 del 1933.
Si assume che NOME COGNOME in difetto di ‘un separato atto. di cessione’ -non avrebbe ‘neppure provato di aver effettuato il pagamento della cambiale, in assenza di ogni e qualsiasi prova documentale di averla pagata in fase di protesto, sicché in nessun modo può ritenersi dimostrato il suo legittimo possesso delle cambiali’.
Ha resistito all ‘ avversaria impugnazione, con controricorso, NOME COGNOME chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ‘ art. 380bis .1 cod. proc. civ.
Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
7. Il ricorso è improcedibile.
7.1. Agli atti del giudizio a disposizione del Collegio al momento della decisione non risulta presente la relata di notificazione della sentenza impugnata, il deposito della quale è invece prescritto dall ‘ art. 369, comma 2, cod. proc. civ., a pena d ‘ improcedibilità del ricorso stesso.
Trova, pertanto, applicazione il principio secondo cui ‘il ricorso per cassazione è improcedibile qualora la parte ricorrente dichiari di avere ricevuto la notificazione della sentenza impugnata, depositando, nei termini indicati dall ‘ art. 369, comma 1, cod. proc. civ., copia autentica della sentenza, priva però della relazione di notificazione e di tale documentazione non abbia effettuato la produzione neppure la parte controricorrente (cfr., tra le altre, Cass. Sez. 6-2, ord. 22 luglio 2019, n. 19695, Rv. 654987-01).
Come detto, la ricorrente ha depositato la sentenza impugnata, ma non pure la relata di notificazione, al cui deposito non ha provveduto nemmeno la controricorrente.
D ‘ altra parte, nel caso di specie neppure è ipotizzabile quella evenienza nota come c.d. ‘prova di resistenza’ – idonea a precludere la declaratoria di improcedibilità.
Evenienza, questa, da ritenere integrata allorché la notificazione del ricorso risulti essersi perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, giacché in questo caso il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza (indicata nel ricorso) e quella della notificazione del ricorso stesso (emergente dalla relata di notificazione dello stesso) assicura, comunque, lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell ‘ impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all ‘ art. 325, comma 2, cod. proc. civ. (cfr., in tal senso, Cass. Sez. 3, sent. 10 luglio 2013, n. 17066, Rv. 628539-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 22 settembre 2015, n. 18645, Rv. 636810-01; Cass. Sez. 63, ord. 30 aprile 2019, n. 11386, Rv. 653711-01).
Nell ‘ ipotesi che occupa, infatti, la notificazione del ricorso è avvenuta il 13 giugno 2023 e, dunque, dopo sessanta giorni dal momento della pubblicazione della sentenza, risalendo essa al 28 marzo 2023.
Né a precludere l ‘ esito dell ‘ improcedibilità può valere il rilievo che la controricorrente nulla abbia eccepito al riguardo, giacché il vizio ‘ de quo ‘ risulta, comunque, rilevabile d’ ufficio, oltre che non sanabile dalla non contestazione da parte del controricorrente (per tutte: Cass. Sez. Lav., sent. 12 febbraio 2020, n. 3466, Rv. 656775-01), trattandosi di materia indisponibile, poiché di ordine pubblico processuale.
Infine, non pare ozioso ribadire che ‘l’ improcedibilità del ricorso ex art. 369, comma 2, n. 2), cod. proc. civ.’, conseguente al mancato tempestivo deposito della relata di notificazione della sentenza, in base a quanto affermato dalla Corte EDU nella
sentenza del 23 maggio 2024, NOME e altri c. Italia, ‘non si pone in contrasto con l ‘ art. 6 CEDU, poiché integra una sanzione adeguata rispetto al fine di assicurare il rapido svolgimento del procedimento dinanzi alla Corte di cassazione, che è preordinato alla verifica della corretta applicazione della legge ed interviene dopo la celebrazione di due gradi di giudizio deputati alla delibazione nel merito della pretesa, e non costituisce impedimento idoneo a compromettere il diritto di accesso a un trib unale’ (Cass. Sez. 3, ord. 16 settembre 2024, n. 24724, Rv. 672216-01).
La riscontrata improcedibilità preclude, prevalendo su ogni altra ragione in rito, il rilievo dell’inammissibilità di tutti e tre i motivi di ricorso.
8.1. Infatti, il primo non prospetta, in realtà, alcun vizio di violazione di legge, segnatamente dell ‘ art. 25 del regio decreto 5 dicembre 1933, n. 1669.
La sentenza impugnata non ha disatteso la corretta interpretazione di tale norma, secondo cui il mero possessore di cambiali, non prenditore né giratario delle stesse, non si legittima cessionario del credito se non dimostrando il rapporto giuridico dal quale deriva il suo diritto, dato che il titolo cambiario non contiene in sé gli elementi idonei a provare la sua legittimazione (Cass. Sez. 1, sent. 25 luglio 2001, n. 10119, Rv. 548460-01).
La censura del ricorrente investe, in realtà, solo l ‘ affermazione della Corte territoriale relativa alla (ritenuta) dimostrazione di tale rapporto, che NOME COGNOME assume essere stata raggiunta sulla base di elementi meramente congetturali, prospettando, inoltre, una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
Tale doglianza, però, si pone fuori del perimetro del vizio di cui all ‘ art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., se è vero che ‘il
discrimine tra l ‘ ipotesi di violazione di legge in senso proprio a causa dell ‘ erronea ricognizione della fattispecie astratta normativa e l ‘ ipotesi della erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest ‘ ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa’ (così, in motivazione, Cass. Sez., Un., sent. 26 febbraio 2021, n. 5442).
Considerazioni analoghe debbono svolgersi in relazione al supposto ‘vizio di motivazione’, prospettato sulla base di elementi ‘esterni’ alla stessa, e dunque contravvenendo al principio secondo cui occorre che esso ‘emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugna ta’ (Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01), vale a dire ‘prescindendo dal confronto con le risultanze processuali’ (così, tra le molte, Cass. Sez. 1, ord. 20 giugno 2018, n. 20955, non massimata, nonché Cass. Sez. 1, ord. 3 marzo 2022, n. 7090, Rv. 66412001), avendo esso carattere solo ‘testuale’ (come rammenta, da ultimo, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 5 marzo 2024, n. 5792, al § 10.9, pag. 24).
8.2. Quanto al secondo motivo, ha natura fattuale e, in quanto tale, incensurabile nella presente sede di legittimità la conclusione della conseguita prova che NOME COGNOME avesse erogato un prestito a NOME COGNOME, sicché non può trovare applicazione il principio secondo cui ‘il mero possessore di una cambiale, che non risulti prenditore (né giratario) dello stesso, difettando sul titolo l ‘ indicazione del beneficiario, non può considerarsi legittimato alla pretesa del credito ivi contenuto, se non dimostri l ‘esistenza del rapporto giuridico da cui deriva tale credito’ (Cass Sez. 3, sent. 10 gennaio 2012, n. 63, Rv. 621315-01).
8.3. Infine, inammissibile è pure il terzo motivo, perché concerne la prova dell ‘ avvenuto pagamento, da parte di NOME COGNOME, delle somme di cui ai suddetti effetti cambiari, per evitarne il protesto. Si tratta di censura che investe, nuovamente, il giudizio di fatto operato dalla Corte barese. Di conseguenza, quella prospettata con il presente motivo è quella tipica censura che ‘sotto l’ apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge’ (tale è, appunto, il caso di specie), ovvero ‘di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio’, mira, in realtà, ‘ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito’ (Cass. Sez. Un., sent. 27 dicembre 2019, n. 34476, Rv. 656492-03).
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
A carico del ricorrente, stante la declaratoria di improcedibilità del ricorso, sussiste l ‘ obbligo di versare, al competente ufficio di merito, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all ‘ amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P. Q. M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso, condannando NOME COGNOME a rifondere, ad NOME COGNOME le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in € 4.3 00,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, all ‘ esito dell ‘ adunanza camerale della