Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 105 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 105 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22278/2024 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa da ll’avv -ricorrente-
: . NOME COGNOME contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa da ll’AVV_NOTAIO
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia n. 486/2024 depositata il 05/07/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
– Nel 2012 le parti stipularono un preliminare per la cessione di quote della società RAGIONE_SOCIALE, con versamento di una caparra di € 55.000. RAGIONE_SOCIALE , promittente venditrice, comunicò il recesso il 2.04.2015; NOME COGNOME, promissaria acquirente, dichiarò a sua volta il recesso il 18.05.2016 e chiese il
doppio della caparra.
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. la promissaria acquirente adì il Tribunale di Spoleto per accertare l’assenza di inadempimento da parte sua, la nullità/illegittimità del recesso della controparte e la condanna della promittente venditrice a corrispondere il doppio della caparra. Quest’ultima chiese in via riconvenzionale l’accertamento dell’inadempimen to della promissaria acquirente a ll’obbligo di stipulare il definitivo e l’accertamento del proprio diritto a trattenere la caparra.
Il Tribunale rigettò la domanda ex art. 1385 c.c. della promissaria acquirente, dichiarò la risoluzione del preliminare ex art. 1453 co. 2 c.c. e condannò la promittente venditrice a restituire € 55.000 con interessi, con compensazione delle spese.
La Corte territoriale ha rigetta to l’appello , confermando la pronuncia di primo grado.
– Ricorre in cassazione la promittente venditrice, convenuta in primo grado, con sei motivi, illustrati da memoria. Resiste la promissaria acquirente, attrice in primo grado, con controricorso e memoria.
La consigliera delegata NOME COGNOME ha proposto la definizione del ricorso ex art. 380-bis c.p.c. per improcedibilità ex art. 369, co. 2, n. 2 c.p.c. e la ricorrente ne ha chiesto la decisione.
All’esito della camera di consiglio del 10 -12-2025 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
– Preliminarmente si dà atto che non sussiste incompatibilità della consigliera delegata per il fatto di avere redatto la proposta di definizione accelerata ed ella può fare parte del Collegio, anche in funzione di presidente, in forza dei principi enunciati da Cass. SU n. 9611/2024, ai quali è sufficiente in questa sede rinviare.
– In via preliminare e assorbente rispetto a ogni altra questione, il Collegio deve pronunciare l’improcedibilità del ricorso in cassazione per inosservanza dell’art. 369 , co. 2, n. 2 c.p.c., per le ragioni di seguito argomentate.
L’art. 369 c.p.c. dispone a pena di improcedibilità che, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione alle parti, insieme co n il ricorso debba essere depositata la copia autentica della sentenza impugnata, con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta. Tale formalità è diretta a consentire di verificare la tempestività della proposizione del ricorso in cassazione e, nel caso di specie, la parte ricorrente ha dato atto, alla pag. 1 del ricorso, che la notifica della sentenza impugnata è avvenuta il 19/07/2024. Tuttavia, a seguito degli appositi controlli effettuati dal Collegio e dalla cancelleria, non è stata rinvenuta la relazione di notifica come depositata nei termini di legge dalla parte ricorrente; infatti la stessa ricorrente, depositando la relata di notifica unitamente alla memoria illustrativa, ha riconosciuto che in precedenza la produzione non era stata eseguita. Del resto, copia della sentenza impugnata con allegata la relazione di notificazione non è stata rinvenuta nemmeno nel fascicolo depositato dalla parte controricorrente (il che avrebbe consentito di assicurare la procedibilità del ricorso, cfr. Cass. SU n. 10648/2017). Infine, il periodo di tempo intercorrente tra la pubblicazione della sentenza impugnata -05/07/2024- e la notifica del ricorso, avvenuta il 18/10/2024, è maggiore del termine breve di impugnazione, di sessanta giorni ex art. 325, co. 2, c.p.c., anche detratto il periodo di sospensione feriale. Pertanto, la tempestività della proposizione del ricorso in cassazione non può essere verificata nemmeno in tale modo (come sarebbe RAGIONE_SOCIALEmenti consentito, cfr., tra le altre, Cass. n. 11386/2019).
Ricorrono dunque le condizioni per applicare l’indirizzo univoco e consolidato della Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, secondo il quale la dichiarazione relativa alla notificazione della sentenza impugnata contenuta nel ricorso per cassazione costituisce l’attestazione di un ‘ fatto processuale ‘ -l’avvenuta notificazione della sentenza – idoneo a fare decorrere il termine breve di impugnazione ex art. 325 c.p.c. , in quanto manifestazione dell’autoresponsabilità della parte, la quale si impegna a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere, in capo alla stessa, ai sensi dell’art. 369 , co. 2, n. 2 c.p.c. l’onere di depositare, nel termine ivi previsto, copia della sentenza munita della relata di notifica (cfr. Cass. SU n. 21349/2022, Cass. Sez. 6 n. 15832/2021, per tutte).
L ‘effetto della mancata produzione della relata di notifica è , come già anticipato, l’improcedibilità del ricorso, da rilevare d’ufficio e non sanabile dalla non contestazione del controricorrente, quando la parte ricorrente, pur dichiarando che la sentenza impugnata è stata notificata, depositi copia della sentenza priva della relata di notificazione, tale documentazione non sia stata prodotta neppure dal controricorrente e non sia nella disponibilità del giudice, a nulla rilevando che il ricorso sia stato notificato nel termine breve decorrente dalla data dichiarata di notificazione della sentenza (cfr. Cass. SU n. 10648/2017, per tutte). Né è possibile sanare il vizio attraverso la produzione della relata insieme con la memoria in vista dell’adunanza camerale (cfr., per tutte, Cass. n. 24199/2025).
– Nella memoria, la ricorrente contesta l’improcedibilità con una serie di rilievi che incontrano replica in quanto si è già sostenuto nei precedenti capoversi. Rimane da esaminare solo l’argomento che si pretende di ricavare dalla giurisprudenza della Cedu.
Esso è infondato. Ciò è stato riconosciuto dalla stessa Corte EDU, Sezione Prima, 28/10/2021, Succi e RAGIONE_SOCIALE c. Italia (ricorsi nn.
55064/11, 37781/13 e 26049/14), ove si è rammentato che le garanzie del giusto processo ex art. 6 Cedu non operano in modo uniforme in tutti i gradi di giudizio: la loro intensità e le modalità applicative variano a seconda che si tratti del giudizio di primo grado, dell’appello o del ricorso per cassazione, in ragione delle diverse funzioni processuali di ciascun grado e delle peculiarità dell’ordinamento nazionale. Si aggiunge che il procedimento dinanzi alla Corte di cassazione prevede l’assistenza obbli gatoria di un avvocato che deve essere iscritto in un albo speciale, sulla base di alcune competenze richieste, che garantiscano la qualità del ricorso e il rispetto di tutte le necessarie condizioni formali e sostanziali. Sul punto cfr. anche, per più ampia motivazione, Cass. n. 2228/2025, non massimata, da pag. 5, ma si veda anche Cass. n. 24724/2024, ove si è evidenziato -in base a quanto affermato dalla Corte EDU nella sentenza del 23 maggio 2024, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE c. Italia – che l’improcedibilità del ricorso ex art. 369, co. 2, n. 2 c.p.c., non si pone in contrasto con l’art. 6 CEDU, poiché integra una sanzione adeguata rispetto al fine di assicurare il rapido svolgimento del procedimento dinanzi alla Corte di cassazione, che è preordinato alla verifica della corretta applicazione della legge e interviene dopo la celebrazione di due gradi di giudizio deputati alla delibazione nel merito della pretesa, e non costituisce impedimento idoneo a compromettere il diritto di accesso a un tribunale.
4. -In conclusione il ricorso è improcedibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, anche ai sensi dell’art. 96, co. 3 e 4, c.p.c., in quanto la decisione è conforme alla proposta di definizione accelerata.
Come evidenziato da Cass. SU n. 27433/2023 e Cass. SU n. 28540/2023, l’art. 380 -bis, co. 3, c.p.c., richiamando, per i casi di
conformità tra proposta e decisione finale, l’art. 96 , co. 3 e 4, c.p.c., codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore, una ipotesi di abuso del processo, giacché non attenersi alla delibazione del proponente che trovi conferma nella decisione finale lascia presumere una responsabilità aggravata.
Infine , ai sensi dell’art. 13 co. 1 -quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’improcedibilità del ricorso ;
condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in € 4.000,00 per compensi ed € 200 ,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge;
condanna altresì la parte ricorrente al pagamento ex art. 96 co. 3 c.p.c. di € 4.000,00 in favore della parte controricorrente, nonché al pagamento ex art. 96 co. 4 c.p.c. di € 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, a opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 10/12/2025.
La Presidente Linalisa COGNOME